Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:285
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0593_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 marzo 2026 –
[OSCURATO:PERSONA] w Katowicach
(causa C‑593/25)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5 – Accise riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Diritto del produttore di elettricità al rimborso dell’importo riscosso in eccesso – Prassi giurisprudenziale che subordina il diritto al rimborso alla dimostrazione di un danno patrimoniale – Arricchimento senza causa – Principio di effettività del diritto dell’Unione»
Diritto dell’Unione – Effetto diretto – Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Restituzione – Diniego – Presupposto – Arricchimento senza causa – Imposta integralmente trasferita al consumatore finale – Diritto al rimborso subordinato alla dimostrazione di un danno patrimoniale – Ammissibilità – Presupposto – Danno da lucro cessante – Principi di effettività e di equivalenza
(v. punti 27‑30, 32‑34, 36 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione delle norme del diritto dell’Unione, nonché i principi di equivalenza e di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale, al fine di evitare che il rimborso delle accise sull’elettricità indebitamente riscosse comporti, a vantaggio di un soggetto passivo, un arricchimento senza causa, per il fatto che l’onere economico di tali accise è stato interamente trasferito al consumatore finale, il diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione di un danno patrimoniale subito da tale soggetto passivo, purché tale danno comprenda quello derivante da un’eventuale lucro cessante, quale una diminuzione del volume delle sue vendite.