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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:285
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0593_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA] w Katowicach (causa C‑593/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5 – Accise riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Diritto del produttore di elettricità al rimborso dell’importo riscosso in eccesso – Prassi giurisprudenziale che subordina il diritto al rimborso alla dimostrazione di un danno patrimoniale – Arricchimento senza causa – Principio di effettività del diritto dell’Unione» Diritto dell’Unione – Effetto diretto – Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Restituzione – Diniego – Presupposto – Arricchimento senza causa – Imposta integralmente trasferita al consumatore finale – Diritto al rimborso subordinato alla dimostrazione di un danno patrimoniale – Ammissibilità – Presupposto – Danno da lucro cessante – Principi di effettività e di equivalenza (v. punti 27‑30, 32‑34, 36 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione delle norme del diritto dell’Unione, nonché i principi di equivalenza e di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale, al fine di evitare che il rimborso delle accise sull’elettricità indebitamente riscosse comporti, a vantaggio di un soggetto passivo, un arricchimento senza causa, per il fatto che l’onere economico di tali accise è stato interamente trasferito al consumatore finale, il diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione di un danno patrimoniale subito da tale soggetto passivo, purché tale danno comprenda quello derivante da un’eventuale lucro cessante, quale una diminuzione del volume delle sue vendite.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0593_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA] w Katowicach (causa C‑593/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5 – Accise riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione – Diritto del produttore di elettricità al rimborso dell’importo riscosso in eccesso – Prassi giurisprudenziale che subordina il diritto al rimborso alla dimostrazione di un danno patrimoniale – Arricchimento senza causa – Principio di effettività del diritto dell’Unione» Diritto dell’Unione – Effetto diretto – Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Restituzione – Diniego – Presupposto – Arricchimento senza causa – Imposta integralmente trasferita al consumatore finale – Diritto al rimborso subordinato alla dimostrazione di un danno patrimoniale – Ammissibilità – Presupposto – Danno da lucro cessante – Principi di effettività e di equivalenza (v. punti 27‑30, 32‑34, 36 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] principio del rimborso delle imposte riscosse in uno Stato membro in violazione delle norme del diritto dell’Unione, nonché i principi di equivalenza e di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale, al fine di evitare che il rimborso delle accise sull’elettricità indebitamente riscosse comporti, a vantaggio di un soggetto passivo, un arricchimento senza causa, per il fatto che l’onere economico di tali accise è stato interamente trasferito al consumatore finale, il diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione di un danno patrimoniale subito da tale soggetto passivo, purché tale danno comprenda quello derivante da un’eventuale lucro cessante, quale una diminuzione del volume delle sue vendite.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris