CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 09048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2022 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 2.400 euro di multa per i reati di rapina pluriaggravata, lesione personale e furto in abitazione. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine a tre diversi capi o punti per le ragioni esposte in altrettanti motivi, riguardanti: 2.1. l'affermazione di responsabilità per i reati di rapina e lesione personale, in relazione all'episodio verificatosi il 2 giugno 2020. Erroneamente la Corte di appello: - ha ritenuto irrilevanti la discrepanza di orari fra quello risultante dai filmati della videocamera e quello indicato dal figlio della persona offesa nonché la circostanza che questa ultima non avesse riferito che l'aggressore parlava con una inflessione linguistica tipica dei paesi dell'Est; - non ha considerato l'incertezza circa l'individuazione del rapinatore in Djordevic anche alla luce di quanto riferito dalla persona offesa circa l'altezza del responsabile e la presenza di due persone e non di una soltanto; - ha svalutato la spiegazione dell'imputato circa la propria presenza nei pressi del luogo ove avvenne la rapina, valorizzando anche l'individuazione nello stesso luogo, al momento del delitto, di un'autovettura appartenente a terzo soggetto, ritrovata poi in un campo nomadi; - ha ritenuto certo che l'uomo introdottosi nell'abitazione della persona offesa fosse l'imputato, circostanza che non si evince dalla visione dei filmati; - ha ritenuto significativo l'esito della perquisizione effettuata a distanza di alcuni giorni presso l'abitazione di Djordevic, "atteso che una maglietta di colore chiaro e/o bianca ed un paio di jeans sono nella disponibilità di chiunque"; 2.2. l'affermazione di responsabilità per il furto in abitazione commesso il 17 luglio 2020, fondata dai giudici di merito sul ritrovamento di parte della refurtiva presso l'abitazione dell'imputato, che l'aveva ricevuta in buona fede da Melada, unico autore del furto; la somma di denaro, poi, era stata rinvenuta nella borsa della fidanzata ed è stata poi dissequestrata. La telefonata fra Melada e Djordevic può essere diversamente interpretata, risultando quindi l'oggetto della conversazione diverso dal furto contestato; 3.3. il trattamento sanzionatorio. La pena inflitta è stata eccessiva e i giudici di merito potrebbero essere incorsi in un errore di calcolo nel quantificare la riduzione per il rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unica richiesta che deve trovare accoglimento è quella relativa al corretto calcolo della pena, a seguito della riduzione per il rito, mentre per il resto il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Anche di recente questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso di specie il ricorrente ha obliterato o genericamente contestato le più rilevanti argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, puntualmente esposte in conformità a quelle del primo giudice, e nel contempo ha sollecitato apertamente un nuovo giudizio di merito (si consideri, ad esempio, l'invito a "visualizzare nuovamente i filmati"), in palese contrasto con la funzione del giudizio di legittimità. Secondo il diritto vivente, infatti, alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). La motivazione della sentenza non è affatto illogica e carente, avendo dato adeguata e compiuta risposta alle deduzioni difensive, qui pedissequamente riproposte, e avendo fatto corretta applicazione del principio, affermato già in una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), secondo il quale la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore al di là di ogni ragionevole dubbio; ciò deve avvenire con un alto grado di credibilità razionale, che sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del (r 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). 3. In ordine alla rapina, la sentenza impugnata: - ha logicamente escluso la rilevanza della discrepanza fra l'orario risultante dai filmati della videocamera e quello indicato dal figlio della persona offesa, risultando certa la ricostruzione del fatto per quanto concerne le modalità dell'azione criminosa e la individuazione del rapinatore, il quale proferì poche parole, nell'uomo passato più volte sotto l'abitazione della vittima, che indossava un abbigliamento del tutto simile a quello rinvenuto a casa dell'imputato e che di quell'uomo aveva la medesima fisionomia e più o meno la medesima altezza; - ha valorizzato la estrema genericità della versione difensiva fornita dall'imputato per giustificare la sua pacifica presenza nei pressi dell'abitazione della persona offesa nell'orario in cui fu consumata la rapina; - ha rimarcato che il rapinatore, unitamente a una seconda persona, dopo il delitto fuggì a bordo di un'auto risultata essere nella disponibilità di un soggetto che anch'egli, alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici, risultò essere nei pressi dell'abitazione della persona offesa, nello stesso arco temporale, durante il quale ebbe una conversazione telefonica proprio con [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al furto nell'abitazione, commesso il 17 luglio 2020, il sequestro della refurtiva (gioielli, monili, monete e denaro) presso l'abitazione dell'imputato è stata logicamente considerata circostanza decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, risultando irrilevante che, al momento della perquisizione, il denaro fosse custodito nella borsa della compagna dell'imputato. La Corte ha anche richiamato le risultanze dei tabulati telefonici e delle operazioni di captazione, contestate dalla difesa sulla base di congetture e asserzioni indimostrate e anche in contrasto con il principio secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In sede di legittimità, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile, circostanza non ravvisabile nel caso di specie (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164). In particolare, la frase "finisco con l'oro" è del tutto comprensibile se inserita nel contesto delittuoso, mentre la interpretazione difensiva ("finisco con loro") è stata proposta in termini del tutto generici (la frase "nulla poteva avere a che vedere con il furto"): non sussiste, dunque, alcun travisamento della prova denunciabile in questa sede. 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza in ordine alla eccessività della pena è generica e priva di fondamento. Il primo giudice, infatti, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e alle altre aggravanti bilanciabili, diverse da quella ex art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen. (non soggetta al giudizio di comparazione in forza di quanto previsto dal quinto comma dello stesso articolo) ha poi determinato la pena base in sette anni di reclusione e 2.000 euro di multa, in misura assai prossima al minimo edittale previsto dall'art. 628, terzo comma, cod. pen., con valutazione condivisa dalla Corte di appello, che ha rimarcato i gravi, specifici e numerosi precedenti penali dell'imputato. Tuttavia, il G.i.p. è incorso in un errore non emendato nella sentenza impugnata: quantificata la pena detentiva in nove anni di reclusione, dopo l'aumento di due anni a titolo di continuazione (inferiore al minimo previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., come ha correttamente rilevato la Corte territoriale), il primo giudice, applicando la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per i delitti, ha determinato la pena in anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione in luogo di quella di anni sei di reclusione. Si tratta di un mero errore nel computo della pena, cosicché questa Corte può provvedere alla necessaria rettifica, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., senza dover pronunciare annullamento (in questo senso v. Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261 nonché Sez. 5, n. 15608 del 22/02/2012, Barone, Rv. 252316). P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena in anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.400,00 di multa è sostituita con la