CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4419 / 20 22 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso depositato telematicamente, da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – IRPEFRIMBORSO r.g. n. 4419/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C OMM.TRIB.REG. SICILIA - CATANIA , n. 6300/2021, depositatain data 2/7/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 3442 del 10 giugno 2005 furono rideterminati i Comuni della [OSCURATO:PERSONA] danneggiati dal sisma del 2002 e furono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di obblighi tributari in tali Comuni. In seguito, con la legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), fu concessala possibilità di definire le posizioni tributarie dei residenti nei detti Comuni entro il 30 giugno 2007 (termine poi prorogato al 30 giugno 2008), con l’abbattimento del 50% di quanto dovuto. Con istanza all’Agenzia delle Entrate depositata in data 29/12/2010, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche “il contribuente” o “l’odierno ricorrente”), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, avendo corrisposto per l’intero le tasse da lui dovute, chiese il rimborso del 50% delle imposte da lui versate a titolo di Irpef, addizionale regionalee addizionale comunale per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Di fronte al silenzio serbato dall’amministrazione, il contribuente adì la C.T.P. di Catania per vedersi accertata la legittimità e la fondatezza della sua richiesta di rimborso. Durante il giudizio di primo grado, il contribuente, che fino ad allora si era difeso personalmente, conferì mandato difensivo agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. r.g. n. 4419/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.T.P. accolse il ricorso, ritenendo sussistere il termine quadriennale per chiedere il rimborso, tranne che per l’iva (esclusione irrevocabile, non essendo stata impugnata la relativa statuizione). L’Agenzia delle Entrate propose appello, notificandolo direttamente al contribuente e non ai difensori domiciliatarie deducendo la decadenza dal diritto al rimborso in base all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Nel contraddittorio con il contribuente, regolarmente costituitosi in giudizio a mezzo delle stesse procuratrici che lo avevano assistito in primo grado, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso del contribuente. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per errata notifica dell’appello, violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 141, comma 1, c.p.c., 53 e 27 del d.lgs. n. 546/92”, il contribuente ha dedotto la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la conseguente inammissibilità dell’appello: quest’ultimo sarebbe stato notificato personalmente al contribuente, non nelle forme dell’art. 138 c.p.c., anziché alle procuratrici costituite in primo grado. 1.1. Il motivo è infondato. La C.T.R. ha richiamato l’ orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “nel processo tributario, con r iguardo al luogo delle notificazioni, l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salva la consegna in mani proprie, per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un'elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte r.g. n. 4419/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario” ( Cass., s ez. T , Sentenza n. 1528 del 20/0 1/2017 , Rv. 642456 –01; conf., Cass., s ez. T, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016 , Rv. 641939 – 01 ; conf . anche Cass., s ez. T , Sentenza n. 10474 del 03/07/2003, Rv. 564747 -01). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al richiamato indirizzo, non esistendo ragioni per discostarsene. Quanto alla adombrata inammissibilità per tardività dell’appello, il motivo è formulato in maniera perplessa : esso non censura espressamente ed inequivocamente la sentenza impugnata in quanto il ricorso sarebbe stato notificato fuori termine, ma si limita a d affermare quale tipo di controllo preliminare la C.T.R. avrebbe dovuto fare in merito; controllo che, tuttavia, stando alla esp osizione del processo contenuta nella sentenza impugnata, non era stato nemmeno sollecitato al giudice di secondo grado. 2. Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per motivazione carente e/o apparente e violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e conseguente motivazione carente e/o apparente, non avendo la C.T.R. spiegato le ragioni per le quali il termine di decadenza dal diritto al rimborsosarebbe biennale. 3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2005, n. 3442, 21 d.lgs. n. 546/92, 38 d.P.R. n. 602/73, 3 Cost., 10 L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per aver essa ritenuto applicabile il termine biennale di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 r.g. n. 4419/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 1992, anziché il più lungo termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973o l’ordinario termine di prescrizione decennale. Afferma, infine, che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere la tempestività dell’istanza di rimborso anche rispetto al termine biennale previsto nel citato art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3.1. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Innanzitutto deve ribadirsi , co sa peraltro già chiar a anche al contribuente (v. la fine di pag. 10 e l’inizio di pag. 11 del ricorso), che i versamenti di cui quest’ultimo ha chiesto il rimborso non era no oggettivamente indebitial tempo della solutio, ma lo sono diventat i in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, “in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quelladel pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” ( Cass., s ez. 6 - T , Ordinanza n. 32309 del 11/12/2019, Rv. 656467 – 01 ; Cass., Sez. T , Sentenza n. 3575 del 16/02/2010, Rv. 611761 -01). E’ appena il caso, inoltre, di precisare che il termine di prescrizione viene in gioco ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale avversoil rifiuto tacito della restituzione, ai sensi del primo periodo del r.g. n. 4419/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo comma dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; il termine biennale di decadenza riguarda, invece, l’istanza di rimborso presentata all’amministrazione, ai sensi del secondo periodo del secondo comma del richiamato art. 21 ( v. Cass., sez. 6 - T, n. 1543/2018; Cass., sez. T, n. 4377/2019). 4. In definitiva, il ricorsodeve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro duemilatrecento euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific