CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 4/05/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 18/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 640 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazioni ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 56 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. in un giudizio di equivalenza, in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità dell'imputato alla luce dei molteplici precedenti penali, anche specifici, a suo carico nonché sottolineando la mancanza di elementi favorevoli di valutazione, hanno correttamente motivato, riferendosi all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art.133, comma 2, numero 2 cod. pen.. La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528). Ed infatti, la graduazione della pena e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 ud., dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Ed invero, la corte territoriale, con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative, ha ampiamente chiarito come la riduzione ex art. 56 cod. pen. non potesse essere effettuata nella massima estensione, ma nei limiti di un terzo rispetto alla corrispondente ipotesi consumata, in ragione dello stadio avanzato del tentativo di truffa.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas