CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 33567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, sulla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi della rapina di lieve entità e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con particolare riferimento alla prima doglianza, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici (in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata evidenzia come l'azione posta in essere dal ricorrente risulti tutt'altro che occasionale e non organizzata); considerato, inoltre, che l'ulteriore motivo è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pg . 5 sulla particolare gravità del fatto, organizzato e sintomatico di indole violenta e di pervicacia criminosa), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] ere e tensore [OSCURATO:PERSONA] esco lorit DEPOS,TATA [OSCURATO:PERSONA] ". [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]!' C [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14661/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso -presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; - ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; che sulla particolare tenuità del fatto il giudice d'appello ha assolto l'onere argomentativo minimo, avendo a pagina 8 della sentenza illustrato come il danno patrimoniale non possa ritenersi particolarmente tenue, secondo un apprezzamento squisitamente di merito, che non appare affatto sorretto da motivi manifestamente illogici; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, dell'attenuante del danno di speciale tenuità e di quella della riparazione del danno, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con argomentazioni logiche e congruenti; che su tali attenuanti il Giudice d'appello ha motivato esaustivamente, avendo illustrato come il danno di speciale tenuità sussista solamente nel caso in cui il danno arrecato sia lievissimo e non sia qui concedibile anche in ragione della modalità insidiosa della truffa commessa on line (pagina 8 della sentenza), come l'attenuante della riparazione del danno non sussista in caso di mera proposta risarcitoria formulata dopo la sentenza di primo grado (pagina 9 della sentenza) e come le attenuanti generiche non siano concedibili per le medesime ragioni (ancora pagina 9 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del