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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11766/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 5389 / 20 17 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 11 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. 4632/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27 aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma respinse il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento e irrogazioni di sanzioni conseguente al rilievo di spese per incrementi patrimoniali che il predetto non aveva dimostrato di aver sostenuto impiegando redditi esenti, non imponibili o già tassati; di qui la rideterminazione del reddito, con conseguente ripresa a tassazione L’appello del contribuente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Laziocon la sentenza n. 2328/2015. [OSCURATO:PERSONA] impugnò quest’ultima pronunzia con ricorso per cassazione; quindi, con successivo ricorso depositato il 14 settembre 2015, ne chiese anche la revocazione.

2. A tale ultimo riguardo, in particolare, sostenne che la sentenza della C.T.R. era viziata da errore di fatto, consistito nella falsa interpretazione del contenuto di un’attestazione resa dalla società inglese di revisione [OSCURATO:PERSONA] LLP sulla natura dell’investimento che aveva determinato le spese in questione.

I giudici regionali respinsero la domanda, ritenendo insussistente la denunziata ipotesi di errore revocatorio; osservarono, infatti, che la sentenza era addivenuta ad una valutazione della prova documentale all’esito di un articolato percorso ermeneutico. 3.

La sentenza d’appello è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a chiedere di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente assume che i giudici d’appello, a prescindere da ogni interpretazione del contenuto del documento, avrebbero mancato di esaminare il fatto che lo stesso era stato a lui direttamente indirizzato, in termini significativi della decisività della relativa produzione.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 4 e 6 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e degli artt. 155, 156 e 157 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha escluso ogni valore probatorio decisivo in capo all’abilitazione rilasciata dalla società inglese di revisione [OSCURATO:PERSONA] LLP da lui prodotta in giudizio.

3. In via preliminare, va osservato che, con atto depositato il 1° marzo 2023, il ricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, dando atto di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione alla controversia principale, pendente davanti a questa Corte con N.R.G. 20446/2015.

Si tratta, infatti, della controversia inerente alla pretesa erariale, già pendente innanzi a questa Corte a seguito dell’impugnazione della sentenza della C.T.R. poi fatta oggetto anche di revocazione.L’istanza è corredata della documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 ; risulta, in particolare, che il giudizio in questione è stato dichiarato estinto con decreto n. 24939/2022.

Il rilievo di tale ultima circostanza rende il presente ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla sulle spese, in assenza di difese da parte dell’amministrazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 5389 / 20 17 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 11 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. 4632/02/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27 aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma respinse il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento e irrogazioni di sanzioni conseguente al rilievo di spese per incrementi patrimoniali che il predetto non aveva dimostrato di aver sostenuto impiegando redditi esenti, non imponibili o già tassati; di qui la rideterminazione del reddito, con conseguente ripresa a tassazione L’appello del contribuente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Laziocon la sentenza n. 2328/2015. [OSCURATO:PERSONA] impugnò quest’ultima pronunzia con ricorso per cassazione; quindi, con successivo ricorso depositato il 14 settembre 2015, ne chiese anche la revocazione. 2. A tale ultimo riguardo, in particolare, sostenne che la sentenza della C.T.R. era viziata da errore di fatto, consistito nella falsa interpretazione del contenuto di un’attestazione resa dalla società inglese di revisione [OSCURATO:PERSONA] LLP sulla natura dell’investimento che aveva determinato le spese in questione. I giudici regionali respinsero la domanda, ritenendo insussistente la denunziata ipotesi di errore revocatorio; osservarono, infatti, che la sentenza era addivenuta ad una valutazione della prova documentale all’esito di un articolato percorso ermeneutico. 3. La sentenza d’appello è impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a chiedere di partecipare all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo, denunziando omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente assume che i giudici d’appello, a prescindere da ogni interpretazione del contenuto del documento, avrebbero mancato di esaminare il fatto che lo stesso era stato a lui direttamente indirizzato, in termini significativi della decisività della relativa produzione. 2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 4 e 6 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e degli artt. 155, 156 e 157 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha escluso ogni valore probatorio decisivo in capo all’abilitazione rilasciata dalla società inglese di revisione [OSCURATO:PERSONA] LLP da lui prodotta in giudizio. 3. In via preliminare, va osservato che, con atto depositato il 1° marzo 2023, il ricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, dando atto di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione alla controversia principale, pendente davanti a questa Corte con N.R.G. 20446/2015. Si tratta, infatti, della controversia inerente alla pretesa erariale, già pendente innanzi a questa Corte a seguito dell’impugnazione della sentenza della C.T.R. poi fatta oggetto anche di revocazione.L’istanza è corredata della documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 ; risulta, in particolare, che il giudizio in questione è stato dichiarato estinto con decreto n. 24939/2022. Il rilievo di tale ultima circostanza rende il presente ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese, in assenza di difese da parte dell’amministrazione finanziaria. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso
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