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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46427/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per reato di cui all'art. 10 D.Lgs 74 del 2000, per carenza dell'elemento oggettivo del reato, posto che la mera condotta omissiva non ha impedito la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, nonché per carenza di dolo specifico.

Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per aver considerato, il giudice di merito, esclusivamente l'ingente ammontare dell'imposta evasa, sebbene questo non sia stato oggetto di riferimento nel provvedimento impugnato, e non le modalità della condotta.

Rilevato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo in ordine al fatto che il ricorrente, pur essendo obbligato alla custodia ed avendo ricevuto in consegna, appena pochi mesi prima, le scritture contabili dal soggetto che si occupava della contabilità della società, in sede di verifica fiscale ha dichiarato pervicacemente di non esserne in possesso; lo stesso deve poi dirsi in riferimento alla prova del dolo specifico di evadere le imposte, in considerazione del contesto specifico in cui ne veniva chiesta l'esibizione, cosicché coerentemente il giudice di Appello ha rilevato che la dichiarazione mendace sia da sola sufficiente a far emergere la volontà di evadere l'imposta; Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'ammontare dell'imposta evasa, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato, come si desume dal casellario giudiziale, e all'assenza di elementi positivi di riscontro.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per reato di cui all'art. 10 D.Lgs 74 del 2000, per carenza dell'elemento oggettivo del reato, posto che la mera condotta omissiva non ha impedito la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, nonché per carenza di dolo specifico. Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per aver considerato, il giudice di merito, esclusivamente l'ingente ammontare dell'imposta evasa, sebbene questo non sia stato oggetto di riferimento nel provvedimento impugnato, e non le modalità della condotta. Rilevato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo in ordine al fatto che il ricorrente, pur essendo obbligato alla custodia ed avendo ricevuto in consegna, appena pochi mesi prima, le scritture contabili dal soggetto che si occupava della contabilità della società, in sede di verifica fiscale ha dichiarato pervicacemente di non esserne in possesso; lo stesso deve poi dirsi in riferimento alla prova del dolo specifico di evadere le imposte, in considerazione del contesto specifico in cui ne veniva chiesta l'esibizione, cosicché coerentemente il giudice di Appello ha rilevato che la dichiarazione mendace sia da sola sufficiente a far emergere la volontà di evadere l'imposta; Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'ammontare dell'imposta evasa, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato, come si desume dal casellario giudiziale, e all'assenza di elementi positivi di riscontro. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris