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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 24218/2026

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pale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSERGIO TURRA';2026 - controricorrente - ricorrente incidentale –2976 avverso la sentenza n. 4333/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/03/2024 R.G.N. 3379/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Campaniadapprima per avere solto attività lavorativa per ilcommissariato istituito dalla legge 219/81 per l’attuazionedei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calNaummeirtoà re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/2026naturali e, da aprile 1990, in virtù di immissione in rNuuomleoro dei xra ccolta generale 24218/2026lege n. 730/86, art. 12, ha adito il Tribunale di NapoDlait a pubblicazione 29/07/2026deducendo che, nonostante un decreto individuale che gliriconosceva l’anzianità dal 17 agosto 1983, egli aveva dovutopromuovere un giudizio, definito con sentenza n. 6848 del2017, con la quale la Regione Campania era statacondannata al pagamento delle differenze retributive tra laVI qualifica e la VIII per il periodo dal 18 aprile 1990 al 30marzo 2000.

Sul presupposto di avere percepito uninsufficiente accredito per interessi e in forza di talipremesse, ha chiesto che gli venisse riconosciuto: il dirittoalla rivalutazione monetaria fino al 31 dicembre 2014; ladifferenza tra il trattamento percepito ex VI q.f. e VIII q. f.riconosciuto dall’8 aprile 2014; gli interessi al tasso di moraper il periodo dalla proposizione del ricorso alla fine delgiudizio; gli interessi legali dal 1 maggio 1990 e il salario dianzianità per un credito totale di euro 101.397,00 oltreinteressi ulteriori.2.

Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delladomanda, disposti conteggi alternativi, ha condannato laRegione Campania al pagamento della minore somma di euro40.477,12, oltre interessi.3.

La Corte di appello di Napoli sull’unico motivo di gravameproposto dal [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato censurata ladecisione per non essere stata esaminata e accolta l’ulteriorerichiesta di pagamento relativa al salario individuale dianzianità determinato con riferimento agli scatti biennaliindividuali a far data dall’inizio del servizio prestato dalmaggio 1990 al maggio 2000, pari alla somma di euro18.709,08, in parziale riforma della pronuncia di primo gradoNumero registro generale 20686/2024ha condannato la Regione Campania al pagamento ancheN umero sezionale 2976/2026Numero di raccolta generale 24218/2026della suddetta somma. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 29/07/20264.

I giudici di seconde cure, dopo avere evidenziato che ilTribunale effettivamente non si era pronunciato sulladomanda riguardante le differenze retributive per l’indennitàdi anzianità e che non vi era preclusione da parte dellaprecedente sentenza, hanno ritenuto, richiamando altrepronunce dello stesso Ufficio, che l’originario ricorrenteaveva maturato, alla data di immissione in ruolo,l’emolumento definito dapprima “salario di anzianità” e poi“retribuzione individuale di anzianità” e che dettoemolumento non era stato corrisposto per effetto delcongelamento.5.

Avverso la sentenza di secondo grado la Regione Campaniaha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cuiha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il qualeha formulato ricorso incidentale sulla base di due motivi.6.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente devono essere respinte tutte le eccezioni diinammissibilità del ricorso per cassazione della RegioneCampania sollevate dal controricorrente/ricorrenteincidentale.2.

La procura speciale alle liti, originariamente generata comedocumento informatico, rilasciata dal Vicepresidente dellaGiunta Regionale, è stata firmata digitalmente sia dalconferente che dal difensore, che ne ha attestato laautenticità.3.

È stato depositato dalla Regione Campania, inoltre, con ilprimo atto utile a seguito della contestazione e prima dellaadunanza camerale, il Decreto del Presidente della GiuntaRegionale n. 132 del 2020, già richiamato nella prNoucmuerroa re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/2026speciale e reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (pubNubmliecroa dti ora ccolta generale 24218/2026sul BURC n. 215 del 27.10.2020), relativo ai poteri, attribuiDtait a pubblicazione 29/07/2026al Vicepresidente della Giunta dal Presidente della Regione,di firmare mandati difensivi.4.

Quanto alla attestazione di conformità della procura specialealle liti, deve rilevarsi che questa risulta allegata in calce alricorso per cassazione di talché l’attestazione di conformitàdel ricorso comprende anche la suddetta procura (Cass. Sez.Un. n. 2077/2024).

Ciò a prescindere dal fatto che è statadepositata, sempre con la memoria difensiva ed entrol’adunanza camerale, con efficacia sanante, la specificaoriginariamente generata quale documento informatico,nonché della sentenza impugnata (Cass. Sez.

Un. n.8312/2019).5.

Ciò premesso, i motivi possono essere così sintetizzati.6.

Con il primo motivo del ricorso principale la RegioneCampania denuncia la “Violazione dell’art. 7, comma 1, deld.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. nella legge n. 438 del1992.

Inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio delleprevisioni di cui all’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del2000 e della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale”.La sentenza è censurata nella parte in cui ha affermato che idipendenti avevano maturato il diritto all’ulterioreincremento RIA fino al 31 dicembre 1990: ed infatti, il d.P.R.n. 333 del 1990 non disponeva alcun incremento, neanche atitolo di acconto, rispetto a quello di cui all’art. 44 del d.P.R.medesimo, con riferimento al servizio prestato fino al 31dicembre 1988; di talché, secondo l’Ente, l’art. 7 del d.l. 384del 1992 non poteva fondare il diritto a ottenere gli scatti oincrementi RIA per il periodo 1° gennaio 1989-31 diceNmumberro ere gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/20261990.

Numero di raccolta generale 24218/20267.

Con il secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 41Da,t a pubblicazione 29/07/2026comma 7, del d.p.r. n. 347 del 1983 (art. 360, n. 3, c.p.c.).La sentenza è ulteriormente gravata laddove la stessa,riconoscendo uno “scatto” della retribuzione individuale dianzianità per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990,da alcuna norma previsto, si poneva in palese violazione delladisposizione di cui al comma 7 dell’art. 41 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 347 (lettera B Salario di anzianità) a norma delquale “la progressione economica per scatti e classi cessa al31 dicembre 1982”.8.

Con il terzo motivo di ricorso (art. 360, n.3, cpc) si deducela violazione degli artt. 44, comma 1, del d.P.R. n. 333 del1990 e 42, comma 1, della legge regionale della Campanian. 12 del 1991.

Si censura, quindi, la sentenza impugnata,incremento) della retribuzione individuale di anzianità per ilperiodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990, si poneva inpalese violazione della disposizione di cui al comma 1 dell’art.44 del d.P.R. n. 333 del 1990.9.

Con il primo motivo del ricorso incidentale GaetanoSammartino denuncia la violazione e falsa applicazione deldisposto di cui all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appellopronunciato in senso non coerente con la domanda formulataall’art. 112 c.p.c., accogliere l’appello e fare riferimento allacristallizzazione del giudicato in relazione alla entità mensiledella R.I.A. nella misura già riconosciuta, per il pregresso,dalla precedente pronuncia del Tribunale.Numero registro generale 20686/202410.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censuraN umero sezionale 2976/2026Numero di raccolta generale 24218/2026la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’arDta.t a pubblicazione 29/07/2026342 c.p.c. nonché la motivazione apparente, perché la Corteterritoriale non aveva motivato coerentemente rispetto algravame e, pertanto, il dispositivo non trovava alcuncollegamento logico o giuridico con il motivo di appello.11.

Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica vannoesaminati, in primo luogo, congiuntamente per la lorointerferenza, i due motivi del ricorso incidentale.12.

Essi sono inammissibili per l’assorbente ragione, in puntodi diritto, che il ricorrente incidentale, parte vittoriosa nelgiudizio di seconde cure, non essendovi una eccezione da luisollevata espressamente disattesa dal giudice di appello, nonha interesse alla impugnazione, fermo restando che, nelgiudizio di rinvio, potrà fare valere le questioni nonesaminate perché ritenute assorbite (Cass. n. 22095/2017;Cass. n. 33441/2025).13.

I tre motivi del ricorso principale, anche essi da scrutinarecongiuntamente per la loro connessione, sono invece fondatinei termini che seguono.14.

L’oggetto del giudizio riguarda, come espressamenteindividuato dalla Corte territoriale, la retribuzione individualedi anzianità, per il periodo maggio 1990-maggio 2000,oggetto della domanda di cui al capo B) dell’originario ricorsointroduttivo, per un importo di euro 18.709,08, ritenutidovuti ai sensi dell’art. 12 co. 4 della legge n. 730/86 in virtùdel quale il trattamento economico del personale, immessonei ruoli speciali, è pari a quello iniziale del livello diinquadramento rideterminato sulla base di una anzianità parial periodo di servizio prestato.15.

Orbene, la impugnata pronuncia non è in linea Ncuomenro rie gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/2026principi espressi da questa Corte con le ordinanze nN.u m5er5o 1di 3ra ccolta generale 24218/2026del 2025 e n. 26293/2025, la cui motivazione in proposito Dsait a pubblicazione 29/07/2026richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in merito allaquestione della spettanza degli scatti della maggiorazioneR.I.A. ratione temporis, dovendosi escludere l’applicabilità alpersonale del comparto Regioni ed Enti locali del predettoistituto previsto esclusivamente per il personale del compartoMinisteri dal d.P.R. n. 44/1990 e, conseguentemente, delleprevisioni a quello relativo poste dall’art. 7, comma 1, d.l. n.384/1982 e dalla norma interpretativa di cui all’art. 51,comma 3, l. n. 388/2000, poi dichiarata incostituzionale.16.

Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1°gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effettieconomici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale direcepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenzadei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggiregionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcunaclausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepireulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso dimancata approvazione del successivo accordo.17.

L’art. 44 del suddetto d.P.R. n. 333/90, che qui viene inrilievo, disponeva che: - “1.

A decorrere dal 1° gennaio 1989,per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzioneindividuale di anzianità è incrementata dei seguenti importiannui lordi (…) -

2. Al personale assunto in una dataintermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizioprestato. -

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, afar data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmentecorrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'arNtuimceorolo re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/202631 del decreto del Presidente della Repubblica 17 setNtuemmerob dri era ccolta generale 24218/20261987, n. 494”. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 29/07/202618.

In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianitàgià maturata per effetto del d.P.R. n. 347 del 1983 e deld.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimoincremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede diprima istituzione del salario di anzianità, con riferimento alservizio maturato fino al 31 dicembre 1988.19.

Dunque, nessuno scatto R.I.A. era previsto da tale data.20.

Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi lamaggiorazione R.I.A. prevista per il personale del CompartoMinisteri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale siriferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenutel’ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 dellaCorte costituzionale, (che sono richiamate dal giudice diappello).

Ed infatti non trova applicazione rispetto alpersonale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del 1990(personale del [OSCURATO:PERSONA]) che ha previsto la cd.maggiorazione RIA stabilendo all’art. 9, comma 4, che: “Alpersonale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisitoesperienza professionale con almeno cinque anni di effettivoservizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco dellavigenza contrattuale, compete dalle date suddette unamaggiorazione della retribuzione individuale di anzianitànelle sotto indicate misure annue lorde”.

Né rilevano,pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n.384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art.51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali èintervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimorichiamate, che riguardano la prevista data del 31 diceNmumberroe re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/20261990, che va ribadito era stabilita per la maturazionNeum edroe dlli era ccolta generale 24218/2026anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delDlaat a pubblicazione 29/07/2026R.I.A. per il [OSCURATO:PERSONA] e per le altre categorie di cuiall'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del1990), e non per il [OSCURATO:PERSONA] ed Enti locali.21.

Il ricorso principale deve essere, pertanto, accolto neitermini di cui in motivazione e di tali principi la Corted’Appello dovrà fare applicazione nel decidere lacontroversia.22.

In conclusione, il ricorso incidentale deve esseredichiarato inammissibile; quello principale va accolto neisensi di cui sopra; la sentenza impugnata deve esserecassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corted’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederàad un nuovo esame in conformità dei suindicati principi,statuendo anche sulle spese de giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviaalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dàversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 20686/2024Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2026N umero sezionale 2976/2026Numero di raccolta generale 24218/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Annalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pale -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoSERGIO TURRA';2026 - controricorrente - ricorrente incidentale –2976 avverso la sentenza n. 4333/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 21/03/2024 R.G.N. 3379/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione Campaniadapprima per avere solto attività lavorativa per ilcommissariato istituito dalla legge 219/81 per l’attuazionedei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calNaummeirtoà re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/2026naturali e, da aprile 1990, in virtù di immissione in rNuuomleoro dei xra ccolta generale 24218/2026lege n. 730/86, art. 12, ha adito il Tribunale di NapoDlait a pubblicazione 29/07/2026deducendo che, nonostante un decreto individuale che gliriconosceva l’anzianità dal 17 agosto 1983, egli aveva dovutopromuovere un giudizio, definito con sentenza n. 6848 del2017, con la quale la Regione Campania era statacondannata al pagamento delle differenze retributive tra laVI qualifica e la VIII per il periodo dal 18 aprile 1990 al 30marzo 2000. Sul presupposto di avere percepito uninsufficiente accredito per interessi e in forza di talipremesse, ha chiesto che gli venisse riconosciuto: il dirittoalla rivalutazione monetaria fino al 31 dicembre 2014; ladifferenza tra il trattamento percepito ex VI q.f. e VIII q. f.riconosciuto dall’8 aprile 2014; gli interessi al tasso di moraper il periodo dalla proposizione del ricorso alla fine delgiudizio; gli interessi legali dal 1 maggio 1990 e il salario dianzianità per un credito totale di euro 101.397,00 oltreinteressi ulteriori.2. Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delladomanda, disposti conteggi alternativi, ha condannato laRegione Campania al pagamento della minore somma di euro40.477,12, oltre interessi.3. La Corte di appello di Napoli sull’unico motivo di gravameproposto dal [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato censurata ladecisione per non essere stata esaminata e accolta l’ulteriorerichiesta di pagamento relativa al salario individuale dianzianità determinato con riferimento agli scatti biennaliindividuali a far data dall’inizio del servizio prestato dalmaggio 1990 al maggio 2000, pari alla somma di euro18.709,08, in parziale riforma della pronuncia di primo gradoNumero registro generale 20686/2024ha condannato la Regione Campania al pagamento ancheN umero sezionale 2976/2026Numero di raccolta generale 24218/2026della suddetta somma. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 29/07/20264. I giudici di seconde cure, dopo avere evidenziato che ilTribunale effettivamente non si era pronunciato sulladomanda riguardante le differenze retributive per l’indennitàdi anzianità e che non vi era preclusione da parte dellaprecedente sentenza, hanno ritenuto, richiamando altrepronunce dello stesso Ufficio, che l’originario ricorrenteaveva maturato, alla data di immissione in ruolo,l’emolumento definito dapprima “salario di anzianità” e poi“retribuzione individuale di anzianità” e che dettoemolumento non era stato corrisposto per effetto delcongelamento.5. Avverso la sentenza di secondo grado la Regione Campaniaha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cuiha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il qualeha formulato ricorso incidentale sulla base di due motivi.6. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Preliminarmente devono essere respinte tutte le eccezioni diinammissibilità del ricorso per cassazione della RegioneCampania sollevate dal controricorrente/ricorrenteincidentale.2. La procura speciale alle liti, originariamente generata comedocumento informatico, rilasciata dal Vicepresidente dellaGiunta Regionale, è stata firmata digitalmente sia dalconferente che dal difensore, che ne ha attestato laautenticità.3. È stato depositato dalla Regione Campania, inoltre, con ilprimo atto utile a seguito della contestazione e prima dellaadunanza camerale, il Decreto del Presidente della GiuntaRegionale n. 132 del 2020, già richiamato nella prNoucmuerroa re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/2026speciale e reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (pubNubmliecroa dti ora ccolta generale 24218/2026sul BURC n. 215 del 27.10.2020), relativo ai poteri, attribuiDtait a pubblicazione 29/07/2026al Vicepresidente della Giunta dal Presidente della Regione,di firmare mandati difensivi.4. Quanto alla attestazione di conformità della procura specialealle liti, deve rilevarsi che questa risulta allegata in calce alricorso per cassazione di talché l’attestazione di conformitàdel ricorso comprende anche la suddetta procura (Cass. Sez.Un. n. 2077/2024). Ciò a prescindere dal fatto che è statadepositata, sempre con la memoria difensiva ed entrol’adunanza camerale, con efficacia sanante, la specificaoriginariamente generata quale documento informatico,nonché della sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n.8312/2019).5. Ciò premesso, i motivi possono essere così sintetizzati.6. Con il primo motivo del ricorso principale la RegioneCampania denuncia la “Violazione dell’art. 7, comma 1, deld.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. nella legge n. 438 del1992. Inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio delleprevisioni di cui all’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del2000 e della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale”.La sentenza è censurata nella parte in cui ha affermato che idipendenti avevano maturato il diritto all’ulterioreincremento RIA fino al 31 dicembre 1990: ed infatti, il d.P.R.n. 333 del 1990 non disponeva alcun incremento, neanche atitolo di acconto, rispetto a quello di cui all’art. 44 del d.P.R.medesimo, con riferimento al servizio prestato fino al 31dicembre 1988; di talché, secondo l’Ente, l’art. 7 del d.l. 384del 1992 non poteva fondare il diritto a ottenere gli scatti oincrementi RIA per il periodo 1° gennaio 1989-31 diceNmumberro ere gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/20261990. Numero di raccolta generale 24218/20267. Con il secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 41Da,t a pubblicazione 29/07/2026comma 7, del d.p.r. n. 347 del 1983 (art. 360, n. 3, c.p.c.).La sentenza è ulteriormente gravata laddove la stessa,riconoscendo uno “scatto” della retribuzione individuale dianzianità per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990,da alcuna norma previsto, si poneva in palese violazione delladisposizione di cui al comma 7 dell’art. 41 del d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 347 (lettera B Salario di anzianità) a norma delquale “la progressione economica per scatti e classi cessa al31 dicembre 1982”.8. Con il terzo motivo di ricorso (art. 360, n.3, cpc) si deducela violazione degli artt. 44, comma 1, del d.P.R. n. 333 del1990 e 42, comma 1, della legge regionale della Campanian. 12 del 1991. Si censura, quindi, la sentenza impugnata,incremento) della retribuzione individuale di anzianità per ilperiodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990, si poneva inpalese violazione della disposizione di cui al comma 1 dell’art.44 del d.P.R. n. 333 del 1990.9. Con il primo motivo del ricorso incidentale GaetanoSammartino denuncia la violazione e falsa applicazione deldisposto di cui all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appellopronunciato in senso non coerente con la domanda formulataall’art. 112 c.p.c., accogliere l’appello e fare riferimento allacristallizzazione del giudicato in relazione alla entità mensiledella R.I.A. nella misura già riconosciuta, per il pregresso,dalla precedente pronuncia del Tribunale.Numero registro generale 20686/202410. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censuraN umero sezionale 2976/2026Numero di raccolta generale 24218/2026la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’arDta.t a pubblicazione 29/07/2026342 c.p.c. nonché la motivazione apparente, perché la Corteterritoriale non aveva motivato coerentemente rispetto algravame e, pertanto, il dispositivo non trovava alcuncollegamento logico o giuridico con il motivo di appello.11. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica vannoesaminati, in primo luogo, congiuntamente per la lorointerferenza, i due motivi del ricorso incidentale.12. Essi sono inammissibili per l’assorbente ragione, in puntodi diritto, che il ricorrente incidentale, parte vittoriosa nelgiudizio di seconde cure, non essendovi una eccezione da luisollevata espressamente disattesa dal giudice di appello, nonha interesse alla impugnazione, fermo restando che, nelgiudizio di rinvio, potrà fare valere le questioni nonesaminate perché ritenute assorbite (Cass. n. 22095/2017;Cass. n. 33441/2025).13. I tre motivi del ricorso principale, anche essi da scrutinarecongiuntamente per la loro connessione, sono invece fondatinei termini che seguono.14. L’oggetto del giudizio riguarda, come espressamenteindividuato dalla Corte territoriale, la retribuzione individualedi anzianità, per il periodo maggio 1990-maggio 2000,oggetto della domanda di cui al capo B) dell’originario ricorsointroduttivo, per un importo di euro 18.709,08, ritenutidovuti ai sensi dell’art. 12 co. 4 della legge n. 730/86 in virtùdel quale il trattamento economico del personale, immessonei ruoli speciali, è pari a quello iniziale del livello diinquadramento rideterminato sulla base di una anzianità parial periodo di servizio prestato.15. Orbene, la impugnata pronuncia non è in linea Ncuomenro rie gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/2026principi espressi da questa Corte con le ordinanze nN.u m5er5o 1di 3ra ccolta generale 24218/2026del 2025 e n. 26293/2025, la cui motivazione in proposito Dsait a pubblicazione 29/07/2026richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in merito allaquestione della spettanza degli scatti della maggiorazioneR.I.A. ratione temporis, dovendosi escludere l’applicabilità alpersonale del comparto Regioni ed Enti locali del predettoistituto previsto esclusivamente per il personale del compartoMinisteri dal d.P.R. n. 44/1990 e, conseguentemente, delleprevisioni a quello relativo poste dall’art. 7, comma 1, d.l. n.384/1982 e dalla norma interpretativa di cui all’art. 51,comma 3, l. n. 388/2000, poi dichiarata incostituzionale.16. Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1°gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effettieconomici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale direcepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenzadei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggiregionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcunaclausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepireulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso dimancata approvazione del successivo accordo.17. L’art. 44 del suddetto d.P.R. n. 333/90, che qui viene inrilievo, disponeva che: - “1. A decorrere dal 1° gennaio 1989,per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzioneindividuale di anzianità è incrementata dei seguenti importiannui lordi (…) - 2. Al personale assunto in una dataintermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizioprestato. - 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, afar data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmentecorrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'arNtuimceorolo re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/202631 del decreto del Presidente della Repubblica 17 setNtuemmerob dri era ccolta generale 24218/20261987, n. 494”. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 29/07/202618. In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianitàgià maturata per effetto del d.P.R. n. 347 del 1983 e deld.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimoincremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede diprima istituzione del salario di anzianità, con riferimento alservizio maturato fino al 31 dicembre 1988.19. Dunque, nessuno scatto R.I.A. era previsto da tale data.20. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi lamaggiorazione R.I.A. prevista per il personale del CompartoMinisteri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale siriferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenutel’ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 dellaCorte costituzionale, (che sono richiamate dal giudice diappello). Ed infatti non trova applicazione rispetto alpersonale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del 1990(personale del [OSCURATO:PERSONA]) che ha previsto la cd.maggiorazione RIA stabilendo all’art. 9, comma 4, che: “Alpersonale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisitoesperienza professionale con almeno cinque anni di effettivoservizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco dellavigenza contrattuale, compete dalle date suddette unamaggiorazione della retribuzione individuale di anzianitànelle sotto indicate misure annue lorde”. Né rilevano,pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n.384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art.51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali èintervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimorichiamate, che riguardano la prevista data del 31 diceNmumberroe re gistro generale 20686/2024Numero sezionale 2976/20261990, che va ribadito era stabilita per la maturazionNeum edroe dlli era ccolta generale 24218/2026anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delDlaat a pubblicazione 29/07/2026R.I.A. per il [OSCURATO:PERSONA] e per le altre categorie di cuiall'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del1990), e non per il [OSCURATO:PERSONA] ed Enti locali.21. Il ricorso principale deve essere, pertanto, accolto neitermini di cui in motivazione e di tali principi la Corted’Appello dovrà fare applicazione nel decidere lacontroversia.22. In conclusione, il ricorso incidentale deve esseredichiarato inammissibile; quello principale va accolto neisensi di cui sopra; la sentenza impugnata deve esserecassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla Corted’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederàad un nuovo esame in conformità dei suindicati principi,statuendo anche sulle spese de giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui inmotivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviaalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dàversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 20686/2024Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2026N umero sezionale 2976/2026Numero di raccolta generale 24218/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Annalisa [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris