CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 112/2023 emessa da Corte di appello di RomaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 14924/2023Numero sezionale 304/2026Numero di raccolta generale 9611/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 15/04/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 11 aprile 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]