CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 39784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 15 novembre 2022 riformava, dichiarando estinto per prescrizione il reato, la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di tentato furto aggravato dalla destrezza e dall'aver commesso il fatto sul bagaglio del viaggiatore, applicando la recidiva reiterata specifica e infraqu i nq uenna le. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Sostituto procuratore della Procura Generale presso la Corte di appello di Roma, lamenta con unico motivo, la violazione di legge penale, avendo errato la Corte di appello nel calcolo del termine di prescrizione 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 4. Il ricorso è fondato in quanto per il delitto tentato in contestazione effettivamente il termine di prescrizione alla data della sentenza di appello non era decorso. Difatti, concorrendo due circostanze aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen., trova applicazione l'ultimo comma, che integra una circostanza ad effetto speciale, con pena massima di anni dieci di reclusione, più grave come aumento rispetto alla recidiva contestata. Ne consegue che a fronte della pena di anni dieci di reclusione, da ridurre nel minimo per il tentativo di un terzo, ad anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per la recidiva, ex art. 63, comma 4 cod. pen. di un terzo ad anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione, coincidente con il termine di prescrizione, va poi aumentata per interruzione di due terzi per la recidiva contestata, ad anni 14, mesi nove e giorni 23, cosicché il delitto commesso il 1 luglio 2010 sarà estinto per prescrizione il 24 aprile 2025. Difatti, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833 - 01: nella specie la pena prevista per il reato di cui all'art. 640 comma secondo cod. pen. è stata aumentata per la recidiva nella misura massima di un terzo; mass. conf. N. 33871 del 2010 Rv. 248130 - 01, N. 31065 del 2012 Rv. 253525 - 01, N. 47028 del 2013 Rv. 257520 - 01). 5. Ne consegue pertanto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. .\} 2 Non di meno, rileva questa Corte come a quanto alla procedibilità del delitto di furto in esame, l'art. 1, comma 2, lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato l'art.624, comma 3 cod. pen. e prevede la procedibilità a querela. Spetterà, quindi, alla Corte di appello verificare la sussistenza della querela ai fini della procedibilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, 05/07/2023