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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08855/2026

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[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaBasilicata n. 33/2025 depositata il 30/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza accoglievail ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), annullandol’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate (AdE) avevarettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente attraverso lac.d.

DOCFA relativamente ad un impianto eolico di generazione di energiaelettrica, includendo nel calcolo, oltre al valore del lotto e dellaNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026fondazione, anche la torre di sostegno, gli oneri finanziari e il profittodell’imprenditore.2.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva l’AdE innanzi alla Corte diGiustizia di 2° grado della Basilicata che accoglieva parzialmente l’appelloproposto dall’Ufficio, dichiarando parzialmente illegittimo l’avviso diaccertamento limitatamente alla parte in cui aveva incluso nel calcolodella rendita il valore della torre di sostegno.3. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, impugnato in cassazione la sentenza di2° grado così resa, affidandosi a due motivi.4.

L’AdE, a sua volta, ha depositato controricorso.5.

Formulata proposta di definizione accelerata per inammissibilità omanifesta infondatezza delle censure, la stessa veniva tempestivamenteopposta dalla ricorrente con rituale istanza ex art.380 bis c.p.c.6.

Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuitodalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2.

Ciò premesso, va rilevato che con il primo motivo la societàricorrente si duole della nullità della sentenza per motivazioneassolutamente apparente, in violazione dell’art. 36, 2°comma, n. 4 d.lgs546 del 31/12/1992, sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 4 cpc, assumendoche essa non superi il minimo costituzionale, in considerazionedell’incomprensibilità delle ragioni in base alle quali il giudice di appello siagiunto alla conclusione che la rendita catastale “… è erronea solo nellaparte in cui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre.”, così comegli elementi di prova utilizzati per convalidare tale conclusione.Numero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/20262.1 Il motivo è infondato.2.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.

SS.UU. nn.8053 e 8054 del 2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece,qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.2.3 Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231,del 2016.

I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez.

U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez.

U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).2.4 Nello stesso solco anche Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476 (checita, in motivazione, Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.

U.Numero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/202618/04/2018, n. 9558; Cass. Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) che ha avutomodo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».

Pertanto, la mancanza della motivazione,rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di speciedell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibileall’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel sensoche alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimentodel processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista comeparte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez.

U. 07/04/2014,n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598).2.5 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si poneben al di sopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa sicoglie il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appellonell’affermare, sulla scorta del precedente di legittimità citato afondamento della propria argomentazione, l’esclusione della torre disostegno dell’impianto eolico di generazione elettrica dal calcolo dellaNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026rendita catastale dell’unità immobiliare su cui essa insiste, in quanto parteintegrante dell’impianto produttivo in questione, in ossequio alla ratiosottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantisticache, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare all’immobile a cui accede- al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un'effettiva(residua) utilità produttiva/reddituale.

Ciò anche in riferimento agliulteriori elementi che incidono sul calcolo della rendita, avendo il giudice diappello dichiaratamente ritenuto erroneo l’avviso di accertamentolimitatamente all’inclusione del valore della torre di sostegno nelladeterminazione della rendita catastale, in quanto ha considerato siffattielementi non attinti da valide censure della contribuente, quindi idonei aconcorrere nel calcolo così come determinati dall’Ufficio.

A ben vedere,pertanto, la censura svolta dalla ricorrente si risolve nella denuncia di undifetto di sufficienza della motivazione che, per quanto sopra espostotrattando del consolidato orientamento di questa Corte in tema dimotivazione apparente, resta, però, escluso dal paradigma dell’art.360 1°comma n.4 c.p.c..3.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs 546 del 31/12/1992 inrelazione all’art. 360 n. 3 cpc, sostenendo che la CGT della Basilicata si siabasata su un evidente fraintendimento ovvero che ove l’Agenzia delleEntrate emetta un avviso di rettifica catastale con il quale ridetermina ilvalore fondiario di un immobile a destinazione speciale, l’onere di provareche tale valore (semplicemente) accertato sia errato spetterebbe alcontribuente (in questo caso sulla [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:PERSONA] srl ) chesarebbe onerato di proporre “valide censure”.3.1.Il motivo è infondato.3.1 Premesso che la parte invoca una norma non applicabile rationetemporis alla fattispecie in esame va osservato che la censura, rivolta,Numero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026comunque, a denunciare il preteso mal governo da parte della CGT di 2°grado del criterio di ripartizione dell’onere probatorio in tema diaccertamenti tributari- non coglie, in realtà, l’effettiva ratio decidendi dellasentenza impugnata che ha accolto le doglianze della contribuentelimitatamente all’inclusione del valore della torre di sostegno nel calcolodella rendita rettificata, ritenendo, quanto alle componenti residue, chel’avviso fosse per il resto legittimo sulla scorta di quanto emerso nelprocesso, senza affermare alcuna deroga alle regole sull’onere della prova.3.2 Ciò è reso palese in motivazione là dove il giudice di secondo gradoha accertato l’erroneità della rendita catastale rettificata nella sola parte incui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre di sostegno inragione dell’apprezzamento, riservato al giudice di merito, delle risultanzeistruttorie dedotte in giudizio, “in base ad un esame complessivo degli attiprocessuali”; non, quindi, in applicazione della regola di giudizio di cuiall’art.2697 c.c., addossando illegittimamente sulla contribuente la provadel valore della rendita rettificata, bensì esercitando il potere riservato algiudice di merito al quale, come costantemente ribadito da questa Corte(vedi Cass.23872/2020; Cass. 9097/2017), compete in via esclusiva diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare leprove, controllare attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare il fatto,3.3 In ragione di ciò, è, quindi, evidente che l’affermazione del giudice diappello, secondo cui “gli ulteriori elementi di calcolo non sono stati attintida valide censure e vanno quindi considerati nella attribuzione dellarendita”, non si sostanzia nella lamentata violazione del principio diripartizione dell’onere della prova in ordine al valore della renditarettificata che compete all’Ufficio, quanto piuttosto nell’esplicazione delpotere del giudice di merito di selezionare le fonti del proprioconvincimento, ritenendo che gli elementi probatori introdotti dallacontribuente non fossero idonei a negare valore probatorio agli altriNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026elementi dedotti in giudizio che supportano quanto accertato in ordine allealtre componenti, diverse dalla torre di sostegno, che concorrono alladeterminazione della rendita rettificata.4.

In definitiva, il ricorso va rigettato.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.6.1 L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).

Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 il ricorrentevada condannato al pagamento della somma equitativamente determinatadi Euro 4.000,00 nonché al pagamento di euro 2.500,00 in favore dellacassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° comma dell’art.96c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice in ordine all’andella condanna.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro5.500,00 a titolo di compenso, oltre spese prenotate a debito; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellasomma di euro 4.000,00 ex art.96 3° comma c.p.c.; condanna, infine, laricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dellasomma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria del 28/1/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaBasilicata n. 33/2025 depositata il 30/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza accoglievail ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), annullandol’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate (AdE) avevarettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente attraverso lac.d. DOCFA relativamente ad un impianto eolico di generazione di energiaelettrica, includendo nel calcolo, oltre al valore del lotto e dellaNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026fondazione, anche la torre di sostegno, gli oneri finanziari e il profittodell’imprenditore.2. Avverso siffatta pronuncia insorgeva l’AdE innanzi alla Corte diGiustizia di 2° grado della Basilicata che accoglieva parzialmente l’appelloproposto dall’Ufficio, dichiarando parzialmente illegittimo l’avviso diaccertamento limitatamente alla parte in cui aveva incluso nel calcolodella rendita il valore della torre di sostegno.3. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, impugnato in cassazione la sentenza di2° grado così resa, affidandosi a due motivi.4. L’AdE, a sua volta, ha depositato controricorso.5. Formulata proposta di definizione accelerata per inammissibilità omanifesta infondatezza delle censure, la stessa veniva tempestivamenteopposta dalla ricorrente con rituale istanza ex art.380 bis c.p.c.6. Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza camerale, hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuitodalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2. Ciò premesso, va rilevato che con il primo motivo la societàricorrente si duole della nullità della sentenza per motivazioneassolutamente apparente, in violazione dell’art. 36, 2°comma, n. 4 d.lgs546 del 31/12/1992, sotto il profilo di cui all’art. 360 n. 4 cpc, assumendoche essa non superi il minimo costituzionale, in considerazionedell’incomprensibilità delle ragioni in base alle quali il giudice di appello siagiunto alla conclusione che la rendita catastale “… è erronea solo nellaparte in cui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre.”, così comegli elementi di prova utilizzati per convalidare tale conclusione.Numero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/20262.1 Il motivo è infondato.2.2 E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. SS.UU. nn.8053 e 8054 del 2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimocostituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece,qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.2.3 Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231,del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).2.4 Nello stesso solco anche Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (checita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U.Numero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/202618/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) che ha avutomodo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Pertanto, la mancanza della motivazione,rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di speciedell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibileall’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel sensoche alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimentodel processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista comeparte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014,n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass.25/09/2018, n. 22598).2.5 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si poneben al di sopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa sicoglie il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appellonell’affermare, sulla scorta del precedente di legittimità citato afondamento della propria argomentazione, l’esclusione della torre disostegno dell’impianto eolico di generazione elettrica dal calcolo dellaNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026rendita catastale dell’unità immobiliare su cui essa insiste, in quanto parteintegrante dell’impianto produttivo in questione, in ossequio alla ratiosottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantisticache, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare all’immobile a cui accede- al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un'effettiva(residua) utilità produttiva/reddituale. Ciò anche in riferimento agliulteriori elementi che incidono sul calcolo della rendita, avendo il giudice diappello dichiaratamente ritenuto erroneo l’avviso di accertamentolimitatamente all’inclusione del valore della torre di sostegno nelladeterminazione della rendita catastale, in quanto ha considerato siffattielementi non attinti da valide censure della contribuente, quindi idonei aconcorrere nel calcolo così come determinati dall’Ufficio. A ben vedere,pertanto, la censura svolta dalla ricorrente si risolve nella denuncia di undifetto di sufficienza della motivazione che, per quanto sopra espostotrattando del consolidato orientamento di questa Corte in tema dimotivazione apparente, resta, però, escluso dal paradigma dell’art.360 1°comma n.4 c.p.c..3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs 546 del 31/12/1992 inrelazione all’art. 360 n. 3 cpc, sostenendo che la CGT della Basilicata si siabasata su un evidente fraintendimento ovvero che ove l’Agenzia delleEntrate emetta un avviso di rettifica catastale con il quale ridetermina ilvalore fondiario di un immobile a destinazione speciale, l’onere di provareche tale valore (semplicemente) accertato sia errato spetterebbe alcontribuente (in questo caso sulla [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:PERSONA] srl ) chesarebbe onerato di proporre “valide censure”.3.1.Il motivo è infondato.3.1 Premesso che la parte invoca una norma non applicabile rationetemporis alla fattispecie in esame va osservato che la censura, rivolta,Numero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026comunque, a denunciare il preteso mal governo da parte della CGT di 2°grado del criterio di ripartizione dell’onere probatorio in tema diaccertamenti tributari- non coglie, in realtà, l’effettiva ratio decidendi dellasentenza impugnata che ha accolto le doglianze della contribuentelimitatamente all’inclusione del valore della torre di sostegno nel calcolodella rendita rettificata, ritenendo, quanto alle componenti residue, chel’avviso fosse per il resto legittimo sulla scorta di quanto emerso nelprocesso, senza affermare alcuna deroga alle regole sull’onere della prova.3.2 Ciò è reso palese in motivazione là dove il giudice di secondo gradoha accertato l’erroneità della rendita catastale rettificata nella sola parte incui è stato ricompreso nel calcolo il valore della torre di sostegno inragione dell’apprezzamento, riservato al giudice di merito, delle risultanzeistruttorie dedotte in giudizio, “in base ad un esame complessivo degli attiprocessuali”; non, quindi, in applicazione della regola di giudizio di cuiall’art.2697 c.c., addossando illegittimamente sulla contribuente la provadel valore della rendita rettificata, bensì esercitando il potere riservato algiudice di merito al quale, come costantemente ribadito da questa Corte(vedi Cass.23872/2020; Cass. 9097/2017), compete in via esclusiva diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare leprove, controllare attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare il fatto,3.3 In ragione di ciò, è, quindi, evidente che l’affermazione del giudice diappello, secondo cui “gli ulteriori elementi di calcolo non sono stati attintida valide censure e vanno quindi considerati nella attribuzione dellarendita”, non si sostanzia nella lamentata violazione del principio diripartizione dell’onere della prova in ordine al valore della renditarettificata che compete all’Ufficio, quanto piuttosto nell’esplicazione delpotere del giudice di merito di selezionare le fonti del proprioconvincimento, ritenendo che gli elementi probatori introdotti dallacontribuente non fossero idonei a negare valore probatorio agli altriNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026elementi dedotti in giudizio che supportano quanto accertato in ordine allealtre componenti, diverse dalla torre di sostegno, che concorrono alladeterminazione della rendita rettificata.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.6.1 L'art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un'ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l'art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nontrovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere unaresponsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n.27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto,ritiene il Collegio che, in relazione all’ipotesi di cui al comma 3 il ricorrentevada condannato al pagamento della somma equitativamente determinatadi Euro 4.000,00 nonché al pagamento di euro 2.500,00 in favore dellacassa delle ammende, in ossequio al disposto del 4° comma dell’art.96c.p.c. che non prevede alcuna discrezionalità del giudice in ordine all’andella condanna.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 3848/2025Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 8855/2026Data pubblicazione 08/04/2026parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro5.500,00 a titolo di compenso, oltre spese prenotate a debito; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellasomma di euro 4.000,00 ex art.96 3° comma c.p.c.; condanna, infine, laricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dellasomma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria del 28/1/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08855/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris