CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità e, in particolare, al riconoscimento dell'imputato - è indeducibile in quanto volto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) e perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è indeducibile, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e il relativo onere argomentativo giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 2 della sentenza di primo grado, alla quale la prima rinvia); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M