CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2021
Cassazione n. 48896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A) e 495 cod. pen. (capo B). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia l'inosservanza della legge processuale per l'omessa considerazione delle conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputata per il giudizio di appello, ai sensi dell'ad. 23 d.l. 149 del 2020, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della testimonianza di Fioravanti. 2.3. Con il terzo si contesta la configurabilità del delitto di cui all'ad. 495 cod. pen. vedendosi in un caso di falso grossolano o innocuo. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'ad. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È fondato e assorbente il primo motivo che eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. 2.1. Viene in rilievo il c.d. "contraddittorio cartolare" introdotto per i giudizi penali dinanzi alla Corte di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (riprendendo l'omologo istituto pensato per la Corte di cassazione). 2.1.1. L'art. 23-bis — nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 176 del 2020 — ha riprodotto la disciplina contenuta nell'ad. 23 dell'abrogato dl. n. 149 del 2019, stabilendo: - al primo comma, che: «Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; - al secondo comma, che: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto." 2.1.2. In sostanza, salvo le eccezioni che la stessa norma indica, i giudizi di secondo grado che dovrebbero essere decisi dalla corte di appello in udienza pubblica (art. 602 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 599 2 cod. proc. pen.) sono invece trattati in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, sulla falsariga di quanto l'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 prevede per la trattazione dei ricorsi per cassazione, avendo come modello l'art. 611 cod. proc. pen., sì da assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private, spesso accompagnate da ulteriori memorie. Rispetto alle forme dell'art. 599 cod. proc. pen. si perde l'oralità; rispetto a quelle dell'art. 602 si perdono l'oralità e la pubblicità dell'udienza; a fronte di questo sacrificio, lo scambio di atti scritti mira a garantire il contraddittorio "in forma cartolare", fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale entro il termine perentorio di venticinque giorni prima dell'udienza. Mutuando quanto osservato da autorevole dottrina circa l'omologo istituto della trattazione scritta in cassazione, va rimarcato che il contraddittorio, anche nel processo in appello, è essenziale e necessario, perché funzionale al ragionamento induttivo che caratterizza il giudizio e che pretende il confronto serrato su "probabilità comparative", fra ipotesi e controipotesi, prove e controprove, argomenti e controargomenti. Esso trova copertura costituzionale nella previsione dell'art. 111, comma 2, Cost., posto a presidio del contraddittorio incentrato sul diritto "di dire e contraddire", cioè il contraddittorio di tipo "argomentativo". 2.2. Nel caso in esame, dagli atti — cui il collegio ha accesso in ragione della natura processuale della questione da risolvere — risulta che: - il giudizio di appello, svoltosi nel vigore del citato art. 23-bis legge n. 176 del 2020, ha seguito la trattazione scritta per l'udienza fissata alla data del 9 febbraio 2021; - il pubblico ministero ha trasmesso le proprie conclusioni in data 27 gennaio 2021; - all'udienza del 9 febbraio 2021 la Corte di appello ha proceduto "con il rito camerale cartolare ai sensi dell'art. 23-bis legge n. 176 del 2020" e ha dato atto "che le notifiche sono regolari" e che "sono pervenute le conclusioni scritte del procuratore generale" (cfr. verbale di udienza). Le conclusioni presentate nell'interesse dell'imputato vengono ignorate, né risultano citate o valutate in sentenza. Il ricorrente ha eccepito di averle inviate regolarmente e ha allegato al ricorso: le conclusioni presentate alla Corte di appello, la stampa del messaggio di posta certificata che attesta la tempestiva trasmissione delle conclusioni alla cancelleria della Corte di appello di Torino in data 1 febbraio 2021, ore 10:15 e relativa "ricevuta di accettazione".I Risulta, pertanto, che non si tratta di una mera omissione grafica nella intestazione della sentenza, ma di una totale preterizione. 2.3. Ritiene il collegio che, alla luce della ratio delle norme che governano la materia (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.), sì versi in una ipotesi dì nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen). Invero se lo scambio di richieste e conclusioni tra parte pubblica e parti private mira a garantire "il contraddittorio cartolare" in sostituzione dì quello orale, nel momento in cui si impedisce l'ingresso nel fascicolo processuale delle conclusioni del difensore dell'imputato si crea una frattura nel contraddittorio, alla quale consegue la sanzione processuale della nullità (cfr. Sez. 5, n. 8218 del 13/01/2022, Porfili, n.m.). 2.4. Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (sul regime di deducibilità di tale nullità cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m; Sez. 5, 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, n.m.). 3. I restanti motivi sono assorbiti. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per