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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22534/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e d ricorsa); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore delle PP.CC., che ha concluso per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. uclitcEtEctifensom;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 gennaio 2020, la Corte di assise di Cagliari ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 4 e 7 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 575 cod. pen., per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esplodendo due colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di ciascuno di essi, mediante una pistola marca Beretta, modello 81 calibro 7.65, che portava illegalmente in luogo pubblico.

La Corte di assise di Cagliari, quindi: a) ha condannato il Doa, previa unificazione dei reati ascritti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare; b) ha applicato all'imputato la pena accessoria dell'interdizione, in perpetuo, dai pubblici uffici; e) ne ha ordinato la sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per il periodo di anni tre.

La medesima pronuncia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 378 cod. pen.g perché - quale prossimo congiunto del Doa e pur essendo stato previamente reso edotto della facoltà di astenersi, a lui riservata - una volta ascoltato, in qualità di persona informata sui fatti, da personale appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Nuoro in data 22/08/2016, riferiva falsamente circostanze inerenti ai fatti omicidiari di cui sopra, in tal modo aiutando il Doa ad eludere le investigazioni.

La Corte di assise di Cagliari, quindi, ha condannato il Sumas - previa esclusione della contestata recidiva - alla pena di anni tre di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; ha applicato nei confronti dello stesso Sumas, inoltre, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque.

La Corte di assise ha disposto, altresì, la confisca di quanto in sequestro e la conseguente distruzione di tale materiale, con versamento dell'arma e del relativo munizionamento alla competente Direzione di Artiglieria.

A carico del Doa è stata pronunciata, inoltre, condanna al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separato giudizio - in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia rara, alle quali è stata assegnata anche una provvisionale, quantificata nell'importo di euro 200.000,00 per la Caddori e di euro 150.000,00 per la Fara. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stato condannato alla rifusione - in favore delle medesime parti civili - delle spese di costituzione e assistenza sostenute, liquidate in euro 9.126,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

1.1. La tragica vicenda che ha dato origine all'incriminazione del Doa si è verificata in Arzana, nel pomeriggio 10 agosto 2016.

Ivi all'epoca risiedeva - alla via [OSCURATO:PERSONA] - l'anziana e allettata [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]; nell'abitazione di costei si dettero convegno, oltre che Maria e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], moglie di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], madre di Andrea e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], pure presente sul posto, e infine [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giunse in loco recando con sé la pistola sopra menzionata, che era stata già caricata con le relative munizioni.

Immediatamente divampò, fra i presenti, un furibondo litigio, che vide schierati la Stochino e il Doa da una parte e la Ferrai, la Caddori e la Fara dall'altra; la discussione verteva, in particolare, sull'individuazione dei soggetti deputati ad assicurare assistenza all'anziana [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente intendendo tutti - secondo la ricostruzione compiuta dai giudici di merito - accaparrarsene la considerevole eredità.

La lite, però, si accese sempre più, fino addirittura a degenerare in una vera e propria rissa, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] esplose tre colpi d'arma da fuoco, due dei quali vennero diretti verso il soffitto e l'altro ad altezza d'uomo; nessuno dei presenti, fortunatamente, venne attinto da tali esplosioni.

Ciò fatto, l'imputato ridiscese le scale dirigendosi in strada.

Si imbatté, purtroppo, in Andrea e [OSCURATO:PERSONA] e subito, all'indirizzo di questi ultimi, esplose altri quattro colpi di pistola, attingendo ciascuno di essi al torace ed alla schiena e uccidendoli entrambi.

Da ciò, l'incriminazione e la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per gli omicidi delle succitate vittime e per il porto illegale di arma.

1.2. Nel corso delle indagini preliminari relative ai drammatici fatti sopra descritti, venne ascoltato [OSCURATO:PERSONA], genero dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Pur reso edotto della facoltà di astensione riservatagli, il Sumas riferì: a) di essersi sporto dal balcone della stanza nella quale al momento si trovava, che affaccia sulla [OSCURATO:PERSONA] di Arzana, al fine di rassicurarsi circa il fatto che il suocero si allontanasse, dirigendosi verso casa; b) di aver avuto modo di vedere, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] e i suoi fratelli Andrea e Roberto, i quali stazionavano tutti dinanzi all'ingresso dell'abitazione; c) di aver potuto scorgere parte del viso di [OSCURATO:PERSONA], così avvedendosi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] sferrava a questi un pugno; d) di aver udito, subito dopo, dei forti rumori e lo sbattere di una porta; e) di essersi precipitato giù per le scale e di aver avuto modo di vedere, quindi, come al piano terra (per la precisione, nei pressi del primo pianerottolo della scala), vi fosse il suocero rannicchiato e quasi in ginocchio, con la schiena appoggiata alla porta di una cantina, mentre Andrea e [OSCURATO:PERSONA] lo malmenavano e lo strattonavano; f) di esser giunto sul pianerottolo e di aver tentato di convincere i due fratelli a desistere dall'azione aggressiva realizzata nei confronti del Doa; g) di aver sentito, infine, dei colpi d'arma da fuoco, che venivano esplosi in rapida successione.

2. La Corte di assise di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che - il solo Doa - alla rifusione delle spese sostenute, nel grado di giudizio, dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantificate tali spese in complessivi euro 1.531,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, viene denunciato il vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 52, 55, 575 e 589 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente si duole della mancata configurazione delle condotte perpetrate, quali espressione di eccesso colposo in legittima difesa.

In particolare, deduce la difesa che, nei motivi d'appello, erano stati censurati i seguenti profili: - errata valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla Ferrai, dalla Caddori e dalla Fara e, in conseguenza, inesatta ricostruzione della vicenda sulla base, soprattutto, della narrazione resa dalla Caddori, cosa che aveva condotto i primi giudici ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito al solo scopo di difendersi dall'aggressione condotta, in suo danno, dai fratelli Caddori; - errata conclusione della Corte di assise, nella parte in cui riteneva che il ricorrente avesse volontariamente cagionato il pericolo, conducendo immotivatamente l'arma con sé (l'imputato, infatti, aveva esposto il fine lecito che lo aveva determinato ad avere con sé la pistola; non era previsto, del resto, che egli dovesse incontrare tanto le persone che assistevano la sorella, quanto i fratelli Caddori); - errata conclusione della Corte di assise, laddove riteneva che la colluttazione verificatasi all'interno dell'abitazione fosse del tutto scollegata, rispetto a quanto accaduto in seguito.

Il ricorrente riassume, poi, nel modo seguente le risposte offerte, dalla Corte di assise di appello di Cagliari, a tali punti di critica: - la tematica circa l'attendibilità delle propalazioni di Ferrai, Caddori e Fara sarebbe stata posta dalla difesa in maniera generica; - la rissa non assumeva rilievo alcuno, in ordine a quanto verificatosi in seguito; - il possesso della pistola, lungi dal costituire una mera dimenticanza da parte di [OSCURATO:PERSONA], era una tipica espressione del fatto che questi - ben conscio dei pregressi contrasti esistenti. con coloro che prestavano assistenza alla sorella e ne frequentavano, per tale ragione, l'abitazione - avesse, in realtà, previsto e accettato il rischio di incontrare tali persone e di iniziare poi, con esse, una lite dalle conseguenze prevedibilmente drammatiche; - la legittima difesa non era configurabile, posto che tale esimente postula la non volontaria causazione del pericolo, ad opera di chi la invoca; - l'aver attinto le vittime alle spalle rendeva impensabile che l'imputato stesse subendo una aggressione, ad opera proprio di queste; anzi, tale dinamica - sebbene contestualizzata in un evolversi concitato e subitaneo degli eventi - rende conto dell'esistenza di una chiara intenzione omicidiaria, che sorreggeva l'azione dell'imputato; - tutti i colpi esplosi erano dotati della medesima micidialità, nonché attitudine a cagionare la morte delle vittime, cosa che rendeva impossibile pensare sia che il Doa si trovasse a fronteggiare la necessità di difendersi da un pericolo attuale, sia che fosse individuabile una effettiva proporzione, fra offesa e difesa.

3.2. Tanto premesso, sostiene il ricorrente l'illogicità dell'affermazione della Corte territoriale, laddove sostiene che le propalazioni rese dalla Caddori e dalla Ferrai non siano necessarie, nell'economia della compiuta ricostruzione oggettiva dei fatti.

Trattandosi di fonti dichiarative indagate e/o imputate per delitti connessi, sarebbe stato necessario, al contrario, approfondire adeguatamente il tema attinente alla loro attendibilità, oltre che reperire riscontri esterni individualizzanti, a carico del Doa.

Si duole il ricorrente, quindi, del fatto che i giudici di secondo grado abbiano escluso la fondatezza e rilevanza di tale questione.

Erra, poi, la Corte di assise di appello laddove - muovendo dall'assunto che il Doa si sia recato sul posto, essendo consapevole del possesso della pistola - esclude la configurabilità della legittima difesa, in ragione della volontaria causazione del pericolo da parte dell'imputato che la invoca.

Ciò in quanto, se era pure prevedibile per il Doa che egli potesse incontrare - all'interno dell'abitazione della sorella - la Caddori o altra persona, fra quelle che alla prima prestavano abitualmente assistenza, non era certamente prevedibile, per l'imputato stesso, che egli potesse colà imbattersi proprio nei fratelli Caddori.

Due persone, queste ultime, che non erano certamente aduse frequentare l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].È illogica la sentenza, nella parte in cui esclude la configurabilità della legittima difesa, anche nella declinazione dell'eccesso colposo, traendo tale conclusione dall'esser stati esplosi alcuni dei colpi alle spalle delle vittime (circostanza che dovrebbe manifestare l'assenza di una aggressione in danno del soggetto che sparava).

Secondo la difesa, infatti, i colpi esplosi alle spalle furono cronologicamente successivi, rispetto ai già letali colpi indirizzati al torace delle vittime.

Manca, peraltro, la sentenza impugnata di considerare - ai fini della possibile configurabilità dell'esimente in parola - l'età avanzata dell'imputato e la situazione di forte carica emotiva, nella quale al momento questi sicuramente versava, in ragione della colluttazione da poco verificatasi, in conseguenza di dissidi incentrati sulle modalità di cura dell'anziana sorella.

3.3. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente aveva rappresentato come il primo giudice avesse ritenuto la natura occasionale del fatto; di contro, aveva valorizzato il porto dell'arma.

Lamenta la difesa, allora, non esser stato adeguatamente considerato il fatto che - dato l'orario nel quale si collocano i fatti, in cui non avrebbero dovuto esser presenti, in casa di [OSCURATO:PERSONA], la Caddori e la Ferrai - il porto dell'arma non potesse essere ricollegato, in via immediata, alla sicura volontà di adoperare l'arma stessa.

Il tutto rappresentava, invece, il tragico epilogo di un impulso estemporaneo.

Sarebbe mancata, insomma, da parte della Corte di assise di appello, una idonea comparazione della sanzione inflitta, rispetto all'effettiva intensità dello stato volitivo del reo.

Con riferimento al tema delle circostanze attenuanti generiche, la difesa aveva rappresentato come non sussistesse una reale intenzione offensiva, in capo al soggetto agente, apparendo la condotta fortemente connessa, piuttosto, alla accesa colluttazione da poco verificatasi. [OSCURATO:PERSONA], del resto, si era trovato a dover contrastare due persone ben più giovani di lui; queste gli incutevano un forte timore, già solo per questo motivo e la sola loro presenza, inevitabilmente, non poteva che stimolare, nell'animo dell'imputato, una immediata e profonda risposta emotiva.

3.4. Dopo aver riassunto le argomentazioni spese dalla Corte di assise di appello per disattendere tali censure, il ricorrente ha lamentato: - che la sentenza impugnata abbia quasi "rivisitato" la chiara natura occasionale della tragica vicenda, arrivando sostanzialmente a delinearla, quasi, secondo la falsariga di una larvata forma di premeditazione; - che la Corte territoriale abbia mancato di considerare in modo consono la scaturigine dei contrasti esistenti tra il Doa e le persone che si prendevano cura della sorella, nonché le correlate conseguenze emotive, comprensibilmente connesse a tale incresciosa situazione; - che la Corte stessa abbia in realtà - in maniera quasi pleonastica - valorizzato, in via esclusiva, la gravità del fatto, così finendo per incorrere in una motivazione solo apparente.

3.5. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

La difesa si duole dell'entità dei singoli aumenti di pena, operati a titolo di continuazione dal primo giudice e confermati in secondo grado.

Ritenuto più grave il fatto sub 3), ossia l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], l'aumento sanzionatorio effettuato in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ascritto al capo 2) della rubrica, si paleserebbe incongruo, in quanto non correlato all'essere tale fatto ulteriore privo di una preventiva ideazione, per essere esso, anzi, frutto di una condizione di alta emotività momentanea.

Parimenti, l'aumento operato in ordine al delitto in materia di armi non tiene conto del fatto che il Doa non fece immediatamente uso della pistola, così come manca di considerare la casualità della presenza di molte persone sul posto.

L'entità della pena fissata a titolo di aumento per continuazione per il delitto ascritto sub 2), peraltro, non collima con l'aver reputato più grave il reato sub 1): stabilire un aumento per continuazione pari a quindici anni di reclusione, infatti, confligge con il fatto che sussista una differenza, fra i due fatti omicidiari, in punto di gravità.

Con riferimento al reato in materia di armi, del resto, è stata in sostanza riconosciuta una pena corrispondente al massimo edittale.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguiti riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai ei sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Erano state formulate, con l'atto d'appello, due doglianze specifiche.

La prima era incentrata sul fatto che quanto riferito dal Sumas, in ordine al pugno sferrato al Doa da [OSCURATO:PERSONA], combaciasse con la narrazione resa dalla Caddori e dalla Ferrai, per cui non se ne potesse ritenere certa la matrice mendace.

Nemmeno in ordine all'affermazione proveniente dal ricorrente, circa il fatto che il Doa fosse stato aggredito e percosso dai fratelli Caddori, poteva reputarsi raggiunta la prova del mendacio, atteso che tale assunto aveva ricevuto conferma dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata non avrebbe risposto a tali interrogativi, lasciando residuare il dubbio circa la natura effettivamente menzognera delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

La difesa, inoltre, censura il fatto che la sentenza impugnata tragga il convincimento, in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dal Sumas, attraverso la valorizzazione dell'interesse del Doa ad accreditare la tesi della legittima difesa (in assenza di prova, però, in ordine alla preventiva pianificazione, tra i due, di tale versione).

Ed anzi, la prova dell'assenza di un comune ordito narrativo si ricava proprio dalla evidente distonia, esistente nelle ricostruzioni fornite dal Doa e dal Sumas.

La natura fortemente dinamica dei concitati eventi, inoltre, ben potrebbe aver condotto il Doa - dopo un primo incontro con i Caddori - a raggiungere il portone d'ingresso, così divenendo visibile per il Sumas.

La difesa, poi, evidenzia come anche la Ferrai abbia affermato essersi verificata una colluttazione fra il Doa e i fratelli Caddori.

Mancherebbe, insomma, una struttura motivazionale atta ad attribuire lo stigma della fallacia alle affermazioni rese dal Sumas, relativamente al fatto che il Doa sia stato fatto oggetto di un tentativo di percosse ad opera dei fratelli Caddori.

Illogico sarebbe l'assunto fatto proprio nella sentenza impugnata, laddove essa ritiene di poter escludere la verificazione di una colluttazione, fra l'imputato e le vittime, attraverso la valorizzazione del certificato medico inerente al Doa, da cui non emergono lesioni compatibili con la ricostruzione resa dal Sumas.

Quest'ultimo infatti - stante la natura convulsa degli accadimenti - non avrebbe certamente potuto percepire l'esatta portata delle condotte che i Caddori stavano ponendo in essere, al fine di bloccare il Doa.

Oggetto del giudizio, del resto, non è quanto effettivamente accaduto in danno dell'imputato, bensì se il Sumas abbia percepito - e poi fedelmente riportato - quanto da lui effettivamente visto, nonché se abbia inteso rendere una ricostruzione mendace finalizzata ad agevolare il congiunto.

Sostiene inoltre la difesa la inconfigurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 378 cod. pen.: le dichiarazioni offerte dal ricorrente non avrebbero mai, in alcun modo, potuto intralciare le investigazioni a carico del Doa.

Non veniva negata, in effetti, la stretta materialità dell'accadimento (sarebbe a dire, il fatto 8 t oggettivo che l'imputato avesse sparato alle vittime), ma si propugnava una versione in qualche modo edulcorata e "smussata", volta ad attenuare, in pratica, l'intensità dell'elemento psicologico che sorreggeva l'azione.

4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) cod. proc. pen.

Il trattamento sanzionatorio non tiene in debita considerazione la diminuita intensità del dolo, espressione di profondo patimento interiore.

Si era auspicato, peraltro, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dello stato di sostanziale incensuratezza nella quale versava il soggetto, nonché dell'inadeguatezza della sua condotta a scagionare il Doa.

Viene contestato da parte del ricorrente, quindi, l'aver valorizzato la Corte di assise di appello - a fronte delle deduzioni difensive - esclusivamente il dato oggettivo, rappresentato dalla gravità del fatto, sminuendo invece il fatto che il Sumas non avesse, in realtà, negato l'esplosione dei colpi mortali ad opera del Doa.

4.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 384 cd. pen., in relazione all'art. 378 cod. pen.

Si invoca l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen., sottolineandosi l'applicabilità dell'istituto anche a colui che abbia posto in essere una condotta di favoreggiamento personale, al fine di evitare una accusa penale a carico di un congiunto.

Si sostiene, poi, la inapplicabilità al caso di specie del principio secondo cui la causa di non punibilità suddetta non opererebbe, in presenza di un testimone che abbia deposto il falso, benché avvisato della facoltà di astenersi.

4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi contengono deduzioni in gran parte infondate.

Merita accoglimento, infatti, esclusivamente la doglianza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla pena in continuazione irrogata in relazione al reato contestato sub 1); in relazione a tale motivo di ricorso, verrà disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dovendosi disattendere ogni ulteriore motivo.2.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, prospettando una ricostruzione del fatto profondamente difforme, rispetto a quella accolta nelle sentenze di merito.

Giova ricordare, allora, come la scriminante della legittima difesa si incentri sui due poli dell'aggressione ingiusta e della reazione legittima.

Presupposto perché il soggetto possa legittimamente difendersi è, dunque, l'ingiustizia dell'aggressione, che è tale se non jure, ossia arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la imponga o autorizzi.

L'aggressione è ingiusta anche quando l'offesa ingiustificata, volontaria o incolpevole, non si sia tradotta in una concreta lesione, ma ne sussista un pericolo attuale.

Di contro, la reazione è legittima allorché concorrano la necessità di difendersi, ossia l'impossibilità di sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore, la inevitabilità altrimenti dell'offesa, ossia l'impossibilità del soggetto di difendersi con un'offesa meno grave di quella arrecata, la proporzione tra difesa e offesa, che sussiste allorquando il male inflitto all'aggressore è inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male subito o minacciato. 2.1 Nel caso in esame, non ricorre alcuno dei requisiti essenziali della scriminante.

Secondo quanto correttamente esposto nelle concordi ricostruzioni operate dai giudici di merito, manca - in primo luogo - una offesa ingiusta perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Stando alla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nel merito, infatti, l'imputato aggredì proditoriamente e improvvisamente i fratelli Caddori, dai quali non aveva precedentemente subito alcuna aggressione e che, addirittura, non erano presenti alla prima fase dei tragici eventi, ossia quella culminata nella colluttazione e nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco ad opera dell'imputato.

La Corte di assise di appello ha anche chiarito - esibendo una adeguata motivazione, nonché seguendo un percorso concettuale lineare e coerente - come risultino carenti, comunque, sia il requisito della proporzione dei mezzi usati, sia quello dell'inevitabilità della difesa, stante il pericolo attuale di una lesione dei beni giuridici della vita e dell'integrità fisica.

Infatti, il requisito della necessità della difesa deve essere inteso nel senso che la reazione debba essere - nelle circostanze della vicenda, apprezzate ex ante ed in base ad un giudizio di tipo qualitativo e relativistico - l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa, ma egualmente idonea alla tutela del bene giuridico esposto al pericolo.

Il ricorso della difesa non si confronta, quindi, con un elemento del fatto che appare fondamentale e dirimente, ai fini del disconoscimento della scriminante; trattasi di un dato pacificamente accertato e ben sottolineato dai Giudici del merito: l'imputato non era, nel momento in cui esplose i colpi d'arma da fuoco all'indirizzo delle vittime, aggredito, da queste o da altri, in alcun modo.

Il fatto che abbia esploso alcuni dei colpi di pistola alle spalle delle vittime, del resto, rende plasticamente conto di come non vi fosse in atto alcuna aggressione ai suoi danni.

Non riconoscendo la "inevitabile necessità di difendersi", il giudice di appello mostra di saper fare buon governo dei canoni della logica giuridica, in quanto sviluppa argomentazioni convincenti, che giustificano coerentemente la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

La Corte di Assise d'Appello non si limita, in sostanza, a scartare l'ipotesi di un eccesso colposo in legittima difesa; esclude anche che, nel caso di specie, ricorresse una condotta colposa, atteso che l'atto volontario dell'agente era diretto a ferire o, alternativamente, ad uccidere.

Sotto quest'ulteriore profilo, dunque, la motivazione della sentenza impugnata risulta solida, logica e completa.

3. Il secondo motivo sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] attiene all'applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Trattasi di censura tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente attinenti al merito, ad essa sottratte, e che si limita a reiterare, in realtà, profili già dedotti in fase di gravame, già presi in considerazione e già disattesi dai Giudici di merito.

Questi hanno adottato, del resto, una motivazione - che il Collegio stima congrua, puntuale e pienamente rispondente ai canoni della logica - che è incentrata sul fatto che il Doa abbia accettato il rischio di incontrare i componenti della famiglia Ferrai, oltre che sulla circostanza che egli - lungi dall'aver ammesso le proprie responsabilità - abbia invocato, invece, l'esimente della legittima difesa.

Tale motivazione - sebbene si risolva nell'adozione di moduli espressivi di carattere sintetico - appare del tutto esaustiva e sufficiente, in linea peraltro con il costante insegnamento di legittimità (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01).

È noto, del resto, il principio di diritto secondo il quale: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Il motivo di ricorso, quindi, è da disattendere.4.

Non esaustiva, invece, è la motivazione adottata dai Giudici di merito, a fondamento della quantificazione degli aumenti di pena, oggetto del terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa, nell'atto di appello, aveva censurato l'entità degli aumenti per continuazione operati in primo grado; in particolare, aveva stigmatizzato l'entità dell'aumento operato dalla Corte di assise, in relazione al delitto di cui agli artt. 4 e 7 della legge 895 del 1967, contestato sub 1) della rubrica, lamentando esservi stata una quantificazione spropositata (in primo grado era stato operato, infatti, un aumento per il reato di porto illegale di arma, che era stato fissato in anni cinque di reclusione, rispetto alla pena base indicata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]).

Alla pagina numero dodici della sentenza impugnata, viene effettivamente affrontato il tema relativo al motivo di appello attinente all'aumento sanzionatorio.

La Corte di assise di appello, però, si sofferma esclusivamente sull'aumento computato dal Tribunale in relazione al secondo omicidio, correttamente motivando su tale profilo e, quindi, offrendo una precisa risposta alla doglianza difensiva.

Non vi è menzione alcuna, al contrario, in ordine alla questione concernente l'aumento, operato dalla Corte di assise, in relazione al reato in materia di armi.

La Corte cagliaritana - a fronte di una specifica richiesta formulata, da parte dell'imputato, nell'atto di gravame - ha omesso, pertanto, di esaminare tale rilevante profilo del gravame e, consequenzialmente, di adottare qualsiasi statuizione in merito, senza compiere alcun riferimento, pur embrionale, in ordine alla meritevolezza o meno della doglianza.

Rimane precluso, quindi, ogni possibile riscontro circa l'avvenuta valutazione, da parte del giudice, della richiesta ritualmente proposta.

Può ricordarsi, sul punto specifico, il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale sussiste il vizio di carenza motivazionale, rilevante a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando vi sia un difetto grafico della stessa ed anche nel caso in cui le argomentazioni addotte dal giudice, a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, appaiano incomplete se raffrontate a doglianze specifiche proposte in punto di gravame e che appaiano dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).

Nel caso di specie, vi è stato un mancato esame, in ordine ad un motivo specificamente dedotto e di decisivo rilievo ai fini della commisurazione dell'entità della pena finale irrogata.

5. Con il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 12 f • motivazione.

La doglianza è inammissibile, atteso che essa mira, sostanzialmente, ad ottenere una nuova ponderazione in fatto, da parte del giudice di legittimità.

5.1. Occorre osservare, in via preliminare, che la difesa - pur evocando cumulativamente vizi della motivazione - in realtà ha auspicato una nuova lettura delle prove acquisite in dibattimento.

Deve allora essere ricordato che è inibita alla Corte di cassazione la possibilità di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, in conflitto con quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una differente ricostruzione storica dei fatti, oppure all'esito di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01).

Devono stigmatizzarsi, quindi, come inammissibili - nell'ambito del giudizio di cassazione - tutte quelle doglianze che afferiscano a vizi non coincidenti con la mancanza di motivazione, con la sua manifesta illogicità, con la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Ne deriva l'inammissibilità delle censure che incidano sui temi della persuasività, dell'inadeguatezza, della mancanza di rigore o di puntualità, nonché sul profilo stesso della illogicità, allorquando non manifesta, così come le doglianze che invocano un differente raffronto delle valenze dimostrative attribuite agli elementi presenti in atti o evidenziano determinate ragioni in fatto, al fine di pervenire a difformi lumi in punto di attendibilità, dato che ciò costituirebbe una non consentita ingerenza nelle valutazioni di fatto riservate al merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 Caradonna, Rv. 280747 - 01).

5.2. Nella concreta fattispecie, la Corte di assise di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale; all'esito ha confermato, adottando una motivazione accurata e persuasiva, la ricorrenza di un quadro Ìi probatorio di univoca significazione a carico del Sumas.

Ha sul punto, in primo luogo, enunciato l'inutilità del ricorso alle dichiarazioni rese dalla Ferrai, stimandole confuse, tardive e non combacianti neppure con quanto riferito dallo stesso Sumas; ciò in quanto la Ferrai colloca il Doa - al momento dell'incontro con i fratelli Caddori - addirittura oltre l'uscio.

La Corte territoriale ha risposto, inoltre, al preciso quesito posto dalla difesa in sede di gravame, attinente all'impossibilità di ritenere formata la prova del mendacio nelle affermazioni rese dal Sumas - in ordine al fatto che il Doa fosse stato aggredito e percosso dai fratelli Caddori - in quanto tra l'altro collimanti anche con la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA]. 13 f La sentenza impugnata, sul punto, ha ben chiarito la lettura data alle dichiarazioni della Caddori, laddove affermava che le vittime trattenevano il Doa al solo fine di impedirgli di andar via, senza però che lo stessero malmenando.

Pare al Collegio, quindi, che la Corte d'assise d'appello abbia pienamente risposto agli interrogativi posti dalla difesa, rendendo una motivazione coerente, logica e del tutto soddisfacente e, pertanto, del tutto immune da possibili rilievi in questa sede.

La Corte territoriale, del resto, ha apprestato adeguata risposta anche per quanto attiene alla invocata inconfigurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 378 cod. pen.

Sosteneva la difesa, infatti, che le affermazioni rese dal Sumas non rivestissero specifica attitudine ad arrecare nocumento alle investigazioni.

Ciò in quanto l'imputato - lungi dal negare l'oggettività di quanto accaduto - aveva circoscritto il mendacio al delineare una versione solo edulcorata, in ordine alle responsabilità riconducibili al Doa.

Ma, del tutto correttamente, la Corte cagliaritana ha ricordato come il modello legale di cui all'art. 378 cod. pen. sia strutturato alla stregua di reato di pericolo, la cui attitudine ad apportare inquinamento alle indagini deve essere valutata con criterio ex ante e non ex post.

6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, incentrandosi esso su una critica al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

La motivazione resa dalla Corte di assise d'appello, anche sul punto specifico, appare lineare e convincente.

Possono peraltro mutuarsi le considerazioni in diritto già esposte con riferimento ad analogo motivo prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

7. Con l'ultimo motivo si lamenta violazione dell'art. 384 cod. pen., in relazione all'art. 378 cod. pen., auspicandosi l'applicazione, relativamente alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen.

La difesa sottolinea, sul punto, l'applicabilità dell'istituto anche a colui che abbia posto in essere una condotta di favoreggiamento personale al fine di evitare una accusa penale a carico di un congiunto.

Si sostiene, infine, non essere operativa la regola, in base alla quale la causa di non punibilità di cui sopra non possa trovare applicazione laddove un testimone abbia deposto il falso, sebbene fosse stato previamente avvisato di potersi avvalere della facoltà di astenersi.

7.1. Pacifico, perché scolpito nella lettera della disposizione codicistica di cui all'art. 384 cod. pen., è il fatto che - in tema di favoreggiamento personale - possa applicarsi la causa di non punibilità, de qua, al soggetto che abbia commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore.

Tale causa di non punibilità opera, parimenti, nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare la formulazione di un'accusa penale a carico del congiunto (Sez. 3, n. 45444 del 25/06/2014, Maccioni, Rv. 260744).

7.2. L'art. 384, comma 2, cod. pen. sancisce, poi, l'esclusione della punibilità per i reati di cui agli artt. 371-bis, 371 -ter, 372 e 373 cod. pen., allorquando il fatto sia commesso ad opera di chi, per legge, non avrebbe dovuto esser richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini, né avrebbe potuto assumere la veste di teste, perito, consulente tecnico o interprete, ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o, comunque, a rispondere, o, da ultimo, avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Corte cost., sent. n. 416 del 1996 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui non estende la non punibilità per false o reticenti informazioni, rese alla polizia giudiziaria da parte di chi avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi dal renderle, in virtù dell'art. 199 cod. proc. pen.

Corte cost., sent. n. 75 del 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui non esclude la punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da parte di chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle, o comunque a rispondere, per aver assunto la veste di persona indagata per reato probatoriamente collegato - ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b),cod. proc. pen. - a quello posto in essere da altri soggetti, alle cui posizioni le dichiarazioni attengono.

7.3. L'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. presenta la veste di causa di esclusione della colpevolezza, piuttosto che dell'antigiuridicità della condotta; ciò in quanto essa è correlata alla peculiare condizione soggettiva, nella quale versa il soggetto attivo e che è tale da far divenire non esigibile, da parte sua, una condotta conforme alle norme (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273181).

7.4. Tanto chiarito, al solo fine di delineare il quadro sistematico di riferimento, il primo profilo da evidenziare - come correttamente prospettato dalla difesa - attiene, allora, alla questione inerente alla deducibilità e rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della sussistenza dell'esimente ex art. 384 cod. pen.

Sul punto, è possibile stabilire un ancoraggio sicuro, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale questione può esser dedotta per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione; essa, altresì, è rilevabile d'ufficio, vertendo su profilo rilevante a norma degli artt. 129, comma 1,e 609 comma 2,cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577 - 01).•

7.5. Occorre richiamare, poi, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui; «In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi» (Sez.

U, n. 7208 del 29/11/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 238383 - 01).

Stando alla tesi propugnata dal ricorrente, dunque, tale decisione del massimo consesso di legittimità - proprio in quanto dettata con esclusivo riferimento all'art. 372 cod. pen., quindi alla diversa situazione in cui viene a trovarsi il testimone - non potrebbe essere applicata al diverso caso del modello legale ex art. 378 cod. pen.

Ciò dovrebbe rendere praticamente sempre applicabile - in ipotesi difensiva - l'esimente, di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., all'autore del reato di favoreggiamento personale, anche laddove egli sia stato previamente avvisato della facoltà di astenersi, in presenza del coinvolgimento di un prossimo congiunto.

7.6. Si devono brevemente richiamare, quindi, la conformazione strutturale e la ratio dell'esimente dettata dalla norma in esame.

Trattasi di una causa di non punibilità, che è effettivamente strutturata sulla falsariga dell'esimente dello stato di necessità, di cui rappresenta ipotesi speciale.

Stando al dato testuale della norma di cui all'art. 54 cod. pen. e conformemente ai principi generali in materia, la scriminante dello stato di necessità non può essere invocata, ad opera di chi abbia volontariamente cagionato lo stato di pericolo, che costituisce antecedente fattuale e logico dell'esimente stessa.

Ai fini della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'azione necessitata.

Tale situazione di pericolo, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, con la conseguenza che quest'ultimo non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa.

La scriminante dello stato di necessità, in definitiva, può essere invocata esclusivamente da chi si trovi in una situazione tale, da non avere alternativa, fra il subire il danno connesso ad essa ed il realizzare la condotta che gli si imputa quale reato; a patto, sempre, che il pericolo non sia stato oggetto di volontaria causazione da parte del soggetto agente e che, tra il pregiudizio temuto e l'azione di difesa, sussista un corretto rapporto di proporzionalità (Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, Carone, Rv. 232143; Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533; Sez. 3, n. 40270 del 16/07/2015, Filip, Rv. 265039; Sez. 1, n. 53386 del • 14/06/2018, Martucci, Rv. 274541; Sez. 6, n. 24255 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281526; Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785).

7.7. Quanto alla morfologia dogmatica dell'esimente dettata dall'art. 384, comma 1, cod. pen., occorre rifarsi ai criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno precisato trattarsi di una causa di non punibilità a carattere soggettivo (il riferimento è a S.U., n. 10381 del 26/11/2020, Fialova, Rv. 280574).

Viene esclusa, infatti, la punibilità, in ragione della particolare condizione soggettiva nella quale si viene a trovare, chi ha posto in essere condotte conformi ai paradigmi normativi indicati dalla norma stessa, in ragione della vigenza della sussistenza di vincoli solidaristici di carattere familiare.

Nonostante la evidente somiglianza con il sopra richiamato istituto dello stato di necessità, la disposizione normativa in esame gode, però, di una autonoma regolamentazione.

Il perimetro dogmatico entro il quale si colloca tale scusante soggettiva comporta, infatti, che non abbia rilievo l'individuazione del soggetto al quale ricondurre la fonte della situazione di pericolo, così come avulso resta, rispetto all'istituto in esame, il tema della proporzionalità.

Nel caso dell'art. 384, comma 1, cod. pen., dunque, il soggetto attivo realizza un fatto che presenta intonse le connotazioni dell'antigiuridicità, agendo anche con dolo ed essendo ben conscio di violare la legge, ma l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, risultando la sua condotta mossa dalla presenza di circostanze particolari - più in particolare, essendo stata realizzata in presenza di legami affettivi - che hanno influito sulla sua volontà, circostanza che rende inesigibile il comportamento alternativo (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv.273181; Sez. 6, n. 34543 del 23/05/2019, Germino, non mass.; Sez. 6, n. 15327 del 14/02/2019, Quaranta, Rv. 275320; Sez. 6, n. 51910 del 29/11/2019, Buonaiuto, Rv. 278062; Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148; Sez. 1, n. 11855 del 03/07/1980, Mastini, Rv. 146627; Sez. 6, 25/10/1989, Milioto; Sez. 6, 10/02/1997, Puzone).

Tale lettura della norma si rinviene anche in Sez.

U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. 2008, Genovese, nella cui motivazione può leggersi che «coglie certamente nel segno quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ad es., Sez. 6, n. 44761 del 04/10/2001, Mariotti, Rv. 220326) che afferma, concordemente con la dottrina, che l'art. 384 cod. pen. trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà "familiare" in senso lato, essendo l'intenzione del legislatore quella di riconoscere prevalenti e quindi tutelare i motivi di ordine affettivo».

In definitiva, l'esimente in questione si pone come manifestazione di un principio che ha carattere immanente, all'interno del sistema penale, ossia quello • della "inesigibilità" di una condotta conforme a diritto, al ricorrere di situazioni peculiari, capaci di esercitare una forte pressione sulla motivazione dell'agente, influenzandone la libertà di autodeterminazione.

7.8. Pare anche utile precisare come, nella lettera dell'art. 384, comma 2, cod. pen., non vi sia un espresso rinvio all'imputazione ex art. 378 cod. pen., non risultando tale ultimo modello legale richiamato dal dettato normativo.

Gli interventi della corte costituzionale sopra menzionati, relativamente all'art. 384, comma 2, cod. pen., hanno comportato, però, l'estensione dell'esimente alle false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria - da parte di chi avrebbe dovuto essere informato della facoltà di astenersi dal renderle ex art. 199 cod. proc. pen. - che possono integrare favoreggiamento personale dichiarativo (Corte cost. sentenza n. 416 del 1996; Sez.

U, n. 7208 del 29/11/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 238383 - 01, sopra menzionata, in motivazione a pag. 11).

Ciò sul rilievo dell'identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo di cui sopra, nonché della sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase del procedimento rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano.

In giurisprudenza, infatti, si è specificato quanto segue: << Il convivente "more uxorio" non è punibile ai sensi dell'art. 384 comma secondo cod. pen. per il reato di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza essere stato previamente informato, ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., della facoltà di astenersi dal rilasciarle» (Sez. 5, n. 40912 del 30/05/2012, Giubaldo, Rv. 253358).

7.9. Il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, nella sentenza Genovese (sopra richiamata al punto n. 7.5.), riguarda, quindi, anche il soggetto che abbia posto in essere una condotta conforme al modello legale ex art. 378 cod. pen., ponendosi in una condizione deteriore, ossia operando la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal rendere qualsivoglia dichiarazione, pur avendo ricevuto il relativo avviso.

Relativamente alla commissione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 378 cod. pen., dunque, assume comunque rilievo la circostanza che sia stato dato - o meno - avviso della facoltà di astensione e che il soggetto chiamato a deporre abbia deciso, eventualmente, di non avvalersi della relativa facoltà.

7.9. Giova dar conto, del resto, anche di un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che può riassumersi nella impossibilità di invocare la scusante soggettiva in argomento, da parte di chi assuma di aver commesso il • fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, allorquando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata (Sez. 6, n. 10654 del 20/02/2009, Ranieri, Rv. 243076).

7.10. Il punto nodale del tema, però, non è costituito tanto dalla possibilità, o meno, di invocare l'applicazione della causa di non punibilità in argomento da parte del soggetto che si sia reso autore del reato di favoreggiamento personale dichiarativo, pur in costanza di avviso della facoltà di astensione.

Indipendentemente dal permanere di tale applicabilità, pur dopo l'avviso sopra detto, sussiste il tema della configurabilità stessa dell'esimente.

Logico corollario della struttura concettuale delineata con riferimento a tale istituto è, infatti, che il comportamento astrattamente illecito si debba presentare, in relazione alle circostanze oggettive del caso concreto, quale unica opzione atta a scongiurare pregiudizi in capo al soggetto attivo o a congiunti.

Non leggere la norma secondo questa prospettiva cagionerebbe, infatti, una non ammissibile tensione sistematica dell'ordinamento.

Se non esistesse tale sostanziale impraticabilità di scelte alternative, la condotta difforme e lecita diverrebbe immediatamente esigibile - ed anzi, addirittura imposta - da parte dell'ordinamento, conformemente al fatto che il modello medio di diligenza preteso dalla legge (quindi, la tipologia comportamentale che segna il confine della non riniproverabilità dell'individuo è parannetrato su quello del c.d.

"agente modello".

Nella giurisprudenza di legittimità, il principio è affermato da Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148, a mente della quale: «In tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicché opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui».

In forza di tale principio, non può che pervenirsi ad una conclusione obbligata: nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 384 cod. pen. (come detto, scusante a carattere soggettivo incidente sul profilo della colpevolezza) deve reputarsi esclusck in radice.

Sarà bastevole pensare che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Sumas venne ascoltato una prima volta in data 11/08/2016 e si avvalse della facoltà di non rispondere; decise di rendere le mendaci dichiarazioni incriminate solo il 22/08/2016 (così nella sentenza di primo grado, a pag. 17).

Sarebbe a dire che il Sumas si risolse a rendere le nuove dichiarazioni idonee ad arrecare vantaggio all'allora indagato dopo un lungo ripensamento, in un tempo ben successivo ai fatti, quando la linea difensiva prescelta dal soggetto t aiutato appariva già delineata, nonché allorquando le indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già in avanzato svolgimento.

Da ciò deriva l'impossibilità di ritenere che tali dichiarazioni avessero un carattere necessitato, secondo la connotazione postulata dalla norma, né che una eventuale condotta difforme - da parte del Sumas - fosse veramente inesigibile.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, merita accoglimento esclusivamente il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Dalla riscontrata carenza motivazionale derivginfatti, il parziale accoglimento del ricorso della sentenza impugnata &rinvio, per nuovo giudizio limitatamente a tale aspetto, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Cagliari.

Devono essere disattesi gli altri motivi di ricorso dedotti nell'interesse del Doa.

La pronuncia di condanna a carico di questi, quindi, può essere dichiarata irrevocabile con riferimento ai reati ascritti sub 2) e sub 3) della rubrica.

È possibile, infatti, rifarsi all'insegnamento di Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020 Gialluisi, Rv. 280261, secondo cui: « In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici»; la medesima pronuncia ha poi enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio».

Integralmente da disattendere è, invece, il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, ex lege, verrà anche condannato al pagamento delle spese processuali.

9. A carico di [OSCURATO:PERSONA] dovrà pronunciarsi, altresì, condanna alla rifusione delle spese sostenute, nel presente giudizio, dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Tali spese vengono liquidate nella somma complessiva di euro 4.550,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena in continuazione per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e d ricorsa); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore delle PP.CC., che ha concluso per il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. uclitcEtEctifensom;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 gennaio 2020, la Corte di assise di Cagliari ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 4 e 7 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 575 cod. pen., per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esplodendo due colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di ciascuno di essi, mediante una pistola marca Beretta, modello 81 calibro 7.65, che portava illegalmente in luogo pubblico. La Corte di assise di Cagliari, quindi: a) ha condannato il Doa, previa unificazione dei reati ascritti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in custodia cautelare; b) ha applicato all'imputato la pena accessoria dell'interdizione, in perpetuo, dai pubblici uffici; e) ne ha ordinato la sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per il periodo di anni tre. La medesima pronuncia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 378 cod. pen.g perché - quale prossimo congiunto del Doa e pur essendo stato previamente reso edotto della facoltà di astenersi, a lui riservata - una volta ascoltato, in qualità di persona informata sui fatti, da personale appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Nuoro in data 22/08/2016, riferiva falsamente circostanze inerenti ai fatti omicidiari di cui sopra, in tal modo aiutando il Doa ad eludere le investigazioni. La Corte di assise di Cagliari, quindi, ha condannato il Sumas - previa esclusione della contestata recidiva - alla pena di anni tre di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; ha applicato nei confronti dello stesso Sumas, inoltre, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il periodo di anni cinque. La Corte di assise ha disposto, altresì, la confisca di quanto in sequestro e la conseguente distruzione di tale materiale, con versamento dell'arma e del relativo munizionamento alla competente Direzione di Artiglieria. A carico del Doa è stata pronunciata, inoltre, condanna al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separato giudizio - in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia rara, alle quali è stata assegnata anche una provvisionale, quantificata nell'importo di euro 200.000,00 per la Caddori e di euro 150.000,00 per la Fara. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stato condannato alla rifusione - in favore delle medesime parti civili - delle spese di costituzione e assistenza sostenute, liquidate in euro 9.126,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. 1.1. La tragica vicenda che ha dato origine all'incriminazione del Doa si è verificata in Arzana, nel pomeriggio 10 agosto 2016. Ivi all'epoca risiedeva - alla via [OSCURATO:PERSONA] - l'anziana e allettata [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]; nell'abitazione di costei si dettero convegno, oltre che Maria e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], moglie di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], madre di Andrea e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], pure presente sul posto, e infine [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giunse in loco recando con sé la pistola sopra menzionata, che era stata già caricata con le relative munizioni. Immediatamente divampò, fra i presenti, un furibondo litigio, che vide schierati la Stochino e il Doa da una parte e la Ferrai, la Caddori e la Fara dall'altra; la discussione verteva, in particolare, sull'individuazione dei soggetti deputati ad assicurare assistenza all'anziana [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente intendendo tutti - secondo la ricostruzione compiuta dai giudici di merito - accaparrarsene la considerevole eredità. La lite, però, si accese sempre più, fino addirittura a degenerare in una vera e propria rissa, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] esplose tre colpi d'arma da fuoco, due dei quali vennero diretti verso il soffitto e l'altro ad altezza d'uomo; nessuno dei presenti, fortunatamente, venne attinto da tali esplosioni. Ciò fatto, l'imputato ridiscese le scale dirigendosi in strada. Si imbatté, purtroppo, in Andrea e [OSCURATO:PERSONA] e subito, all'indirizzo di questi ultimi, esplose altri quattro colpi di pistola, attingendo ciascuno di essi al torace ed alla schiena e uccidendoli entrambi. Da ciò, l'incriminazione e la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], per gli omicidi delle succitate vittime e per il porto illegale di arma. 1.2. Nel corso delle indagini preliminari relative ai drammatici fatti sopra descritti, venne ascoltato [OSCURATO:PERSONA], genero dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Pur reso edotto della facoltà di astensione riservatagli, il Sumas riferì: a) di essersi sporto dal balcone della stanza nella quale al momento si trovava, che affaccia sulla [OSCURATO:PERSONA] di Arzana, al fine di rassicurarsi circa il fatto che il suocero si allontanasse, dirigendosi verso casa; b) di aver avuto modo di vedere, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] e i suoi fratelli Andrea e Roberto, i quali stazionavano tutti dinanzi all'ingresso dell'abitazione; c) di aver potuto scorgere parte del viso di [OSCURATO:PERSONA], così avvedendosi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] sferrava a questi un pugno; d) di aver udito, subito dopo, dei forti rumori e lo sbattere di una porta; e) di essersi precipitato giù per le scale e di aver avuto modo di vedere, quindi, come al piano terra (per la precisione, nei pressi del primo pianerottolo della scala), vi fosse il suocero rannicchiato e quasi in ginocchio, con la schiena appoggiata alla porta di una cantina, mentre Andrea e [OSCURATO:PERSONA] lo malmenavano e lo strattonavano; f) di esser giunto sul pianerottolo e di aver tentato di convincere i due fratelli a desistere dall'azione aggressiva realizzata nei confronti del Doa; g) di aver sentito, infine, dei colpi d'arma da fuoco, che venivano esplosi in rapida successione. 2. La Corte di assise di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che - il solo Doa - alla rifusione delle spese sostenute, nel grado di giudizio, dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantificate tali spese in complessivi euro 1.531,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciato il vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione degli artt. 42, 52, 55, 575 e 589 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole della mancata configurazione delle condotte perpetrate, quali espressione di eccesso colposo in legittima difesa. In particolare, deduce la difesa che, nei motivi d'appello, erano stati censurati i seguenti profili: - errata valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla Ferrai, dalla Caddori e dalla Fara e, in conseguenza, inesatta ricostruzione della vicenda sulla base, soprattutto, della narrazione resa dalla Caddori, cosa che aveva condotto i primi giudici ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito al solo scopo di difendersi dall'aggressione condotta, in suo danno, dai fratelli Caddori; - errata conclusione della Corte di assise, nella parte in cui riteneva che il ricorrente avesse volontariamente cagionato il pericolo, conducendo immotivatamente l'arma con sé (l'imputato, infatti, aveva esposto il fine lecito che lo aveva determinato ad avere con sé la pistola; non era previsto, del resto, che egli dovesse incontrare tanto le persone che assistevano la sorella, quanto i fratelli Caddori); - errata conclusione della Corte di assise, laddove riteneva che la colluttazione verificatasi all'interno dell'abitazione fosse del tutto scollegata, rispetto a quanto accaduto in seguito. Il ricorrente riassume, poi, nel modo seguente le risposte offerte, dalla Corte di assise di appello di Cagliari, a tali punti di critica: - la tematica circa l'attendibilità delle propalazioni di Ferrai, Caddori e Fara sarebbe stata posta dalla difesa in maniera generica; - la rissa non assumeva rilievo alcuno, in ordine a quanto verificatosi in seguito; - il possesso della pistola, lungi dal costituire una mera dimenticanza da parte di [OSCURATO:PERSONA], era una tipica espressione del fatto che questi - ben conscio dei pregressi contrasti esistenti. con coloro che prestavano assistenza alla sorella e ne frequentavano, per tale ragione, l'abitazione - avesse, in realtà, previsto e accettato il rischio di incontrare tali persone e di iniziare poi, con esse, una lite dalle conseguenze prevedibilmente drammatiche; - la legittima difesa non era configurabile, posto che tale esimente postula la non volontaria causazione del pericolo, ad opera di chi la invoca; - l'aver attinto le vittime alle spalle rendeva impensabile che l'imputato stesse subendo una aggressione, ad opera proprio di queste; anzi, tale dinamica - sebbene contestualizzata in un evolversi concitato e subitaneo degli eventi - rende conto dell'esistenza di una chiara intenzione omicidiaria, che sorreggeva l'azione dell'imputato; - tutti i colpi esplosi erano dotati della medesima micidialità, nonché attitudine a cagionare la morte delle vittime, cosa che rendeva impossibile pensare sia che il Doa si trovasse a fronteggiare la necessità di difendersi da un pericolo attuale, sia che fosse individuabile una effettiva proporzione, fra offesa e difesa. 3.2. Tanto premesso, sostiene il ricorrente l'illogicità dell'affermazione della Corte territoriale, laddove sostiene che le propalazioni rese dalla Caddori e dalla Ferrai non siano necessarie, nell'economia della compiuta ricostruzione oggettiva dei fatti. Trattandosi di fonti dichiarative indagate e/o imputate per delitti connessi, sarebbe stato necessario, al contrario, approfondire adeguatamente il tema attinente alla loro attendibilità, oltre che reperire riscontri esterni individualizzanti, a carico del Doa. Si duole il ricorrente, quindi, del fatto che i giudici di secondo grado abbiano escluso la fondatezza e rilevanza di tale questione. Erra, poi, la Corte di assise di appello laddove - muovendo dall'assunto che il Doa si sia recato sul posto, essendo consapevole del possesso della pistola - esclude la configurabilità della legittima difesa, in ragione della volontaria causazione del pericolo da parte dell'imputato che la invoca. Ciò in quanto, se era pure prevedibile per il Doa che egli potesse incontrare - all'interno dell'abitazione della sorella - la Caddori o altra persona, fra quelle che alla prima prestavano abitualmente assistenza, non era certamente prevedibile, per l'imputato stesso, che egli potesse colà imbattersi proprio nei fratelli Caddori. Due persone, queste ultime, che non erano certamente aduse frequentare l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].È illogica la sentenza, nella parte in cui esclude la configurabilità della legittima difesa, anche nella declinazione dell'eccesso colposo, traendo tale conclusione dall'esser stati esplosi alcuni dei colpi alle spalle delle vittime (circostanza che dovrebbe manifestare l'assenza di una aggressione in danno del soggetto che sparava). Secondo la difesa, infatti, i colpi esplosi alle spalle furono cronologicamente successivi, rispetto ai già letali colpi indirizzati al torace delle vittime. Manca, peraltro, la sentenza impugnata di considerare - ai fini della possibile configurabilità dell'esimente in parola - l'età avanzata dell'imputato e la situazione di forte carica emotiva, nella quale al momento questi sicuramente versava, in ragione della colluttazione da poco verificatasi, in conseguenza di dissidi incentrati sulle modalità di cura dell'anziana sorella. 3.3. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., oltre che mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente aveva rappresentato come il primo giudice avesse ritenuto la natura occasionale del fatto; di contro, aveva valorizzato il porto dell'arma. Lamenta la difesa, allora, non esser stato adeguatamente considerato il fatto che - dato l'orario nel quale si collocano i fatti, in cui non avrebbero dovuto esser presenti, in casa di [OSCURATO:PERSONA], la Caddori e la Ferrai - il porto dell'arma non potesse essere ricollegato, in via immediata, alla sicura volontà di adoperare l'arma stessa. Il tutto rappresentava, invece, il tragico epilogo di un impulso estemporaneo. Sarebbe mancata, insomma, da parte della Corte di assise di appello, una idonea comparazione della sanzione inflitta, rispetto all'effettiva intensità dello stato volitivo del reo. Con riferimento al tema delle circostanze attenuanti generiche, la difesa aveva rappresentato come non sussistesse una reale intenzione offensiva, in capo al soggetto agente, apparendo la condotta fortemente connessa, piuttosto, alla accesa colluttazione da poco verificatasi. [OSCURATO:PERSONA], del resto, si era trovato a dover contrastare due persone ben più giovani di lui; queste gli incutevano un forte timore, già solo per questo motivo e la sola loro presenza, inevitabilmente, non poteva che stimolare, nell'animo dell'imputato, una immediata e profonda risposta emotiva. 3.4. Dopo aver riassunto le argomentazioni spese dalla Corte di assise di appello per disattendere tali censure, il ricorrente ha lamentato: - che la sentenza impugnata abbia quasi "rivisitato" la chiara natura occasionale della tragica vicenda, arrivando sostanzialmente a delinearla, quasi, secondo la falsariga di una larvata forma di premeditazione; - che la Corte territoriale abbia mancato di considerare in modo consono la scaturigine dei contrasti esistenti tra il Doa e le persone che si prendevano cura della sorella, nonché le correlate conseguenze emotive, comprensibilmente connesse a tale incresciosa situazione; - che la Corte stessa abbia in realtà - in maniera quasi pleonastica - valorizzato, in via esclusiva, la gravità del fatto, così finendo per incorrere in una motivazione solo apparente. 3.5. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La difesa si duole dell'entità dei singoli aumenti di pena, operati a titolo di continuazione dal primo giudice e confermati in secondo grado. Ritenuto più grave il fatto sub 3), ossia l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], l'aumento sanzionatorio effettuato in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ascritto al capo 2) della rubrica, si paleserebbe incongruo, in quanto non correlato all'essere tale fatto ulteriore privo di una preventiva ideazione, per essere esso, anzi, frutto di una condizione di alta emotività momentanea. Parimenti, l'aumento operato in ordine al delitto in materia di armi non tiene conto del fatto che il Doa non fece immediatamente uso della pistola, così come manca di considerare la casualità della presenza di molte persone sul posto. L'entità della pena fissata a titolo di aumento per continuazione per il delitto ascritto sub 2), peraltro, non collima con l'aver reputato più grave il reato sub 1): stabilire un aumento per continuazione pari a quindici anni di reclusione, infatti, confligge con il fatto che sussista una differenza, fra i due fatti omicidiari, in punto di gravità. Con riferimento al reato in materia di armi, del resto, è stata in sostanza riconosciuta una pena corrispondente al massimo edittale. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguiti riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai ei sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Erano state formulate, con l'atto d'appello, due doglianze specifiche. La prima era incentrata sul fatto che quanto riferito dal Sumas, in ordine al pugno sferrato al Doa da [OSCURATO:PERSONA], combaciasse con la narrazione resa dalla Caddori e dalla Ferrai, per cui non se ne potesse ritenere certa la matrice mendace. Nemmeno in ordine all'affermazione proveniente dal ricorrente, circa il fatto che il Doa fosse stato aggredito e percosso dai fratelli Caddori, poteva reputarsi raggiunta la prova del mendacio, atteso che tale assunto aveva ricevuto conferma dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non avrebbe risposto a tali interrogativi, lasciando residuare il dubbio circa la natura effettivamente menzognera delle dichiarazioni rese dal ricorrente. La difesa, inoltre, censura il fatto che la sentenza impugnata tragga il convincimento, in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dal Sumas, attraverso la valorizzazione dell'interesse del Doa ad accreditare la tesi della legittima difesa (in assenza di prova, però, in ordine alla preventiva pianificazione, tra i due, di tale versione). Ed anzi, la prova dell'assenza di un comune ordito narrativo si ricava proprio dalla evidente distonia, esistente nelle ricostruzioni fornite dal Doa e dal Sumas. La natura fortemente dinamica dei concitati eventi, inoltre, ben potrebbe aver condotto il Doa - dopo un primo incontro con i Caddori - a raggiungere il portone d'ingresso, così divenendo visibile per il Sumas. La difesa, poi, evidenzia come anche la Ferrai abbia affermato essersi verificata una colluttazione fra il Doa e i fratelli Caddori. Mancherebbe, insomma, una struttura motivazionale atta ad attribuire lo stigma della fallacia alle affermazioni rese dal Sumas, relativamente al fatto che il Doa sia stato fatto oggetto di un tentativo di percosse ad opera dei fratelli Caddori. Illogico sarebbe l'assunto fatto proprio nella sentenza impugnata, laddove essa ritiene di poter escludere la verificazione di una colluttazione, fra l'imputato e le vittime, attraverso la valorizzazione del certificato medico inerente al Doa, da cui non emergono lesioni compatibili con la ricostruzione resa dal Sumas. Quest'ultimo infatti - stante la natura convulsa degli accadimenti - non avrebbe certamente potuto percepire l'esatta portata delle condotte che i Caddori stavano ponendo in essere, al fine di bloccare il Doa. Oggetto del giudizio, del resto, non è quanto effettivamente accaduto in danno dell'imputato, bensì se il Sumas abbia percepito - e poi fedelmente riportato - quanto da lui effettivamente visto, nonché se abbia inteso rendere una ricostruzione mendace finalizzata ad agevolare il congiunto. Sostiene inoltre la difesa la inconfigurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 378 cod. pen.: le dichiarazioni offerte dal ricorrente non avrebbero mai, in alcun modo, potuto intralciare le investigazioni a carico del Doa. Non veniva negata, in effetti, la stretta materialità dell'accadimento (sarebbe a dire, il fatto 8 t oggettivo che l'imputato avesse sparato alle vittime), ma si propugnava una versione in qualche modo edulcorata e "smussata", volta ad attenuare, in pratica, l'intensità dell'elemento psicologico che sorreggeva l'azione. 4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) cod. proc. pen. Il trattamento sanzionatorio non tiene in debita considerazione la diminuita intensità del dolo, espressione di profondo patimento interiore. Si era auspicato, peraltro, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dello stato di sostanziale incensuratezza nella quale versava il soggetto, nonché dell'inadeguatezza della sua condotta a scagionare il Doa. Viene contestato da parte del ricorrente, quindi, l'aver valorizzato la Corte di assise di appello - a fronte delle deduzioni difensive - esclusivamente il dato oggettivo, rappresentato dalla gravità del fatto, sminuendo invece il fatto che il Sumas non avesse, in realtà, negato l'esplosione dei colpi mortali ad opera del Doa. 4.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 384 cd. pen., in relazione all'art. 378 cod. pen. Si invoca l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen., sottolineandosi l'applicabilità dell'istituto anche a colui che abbia posto in essere una condotta di favoreggiamento personale, al fine di evitare una accusa penale a carico di un congiunto. Si sostiene, poi, la inapplicabilità al caso di specie del principio secondo cui la causa di non punibilità suddetta non opererebbe, in presenza di un testimone che abbia deposto il falso, benché avvisato della facoltà di astenersi. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi contengono deduzioni in gran parte infondate. Merita accoglimento, infatti, esclusivamente la doglianza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla pena in continuazione irrogata in relazione al reato contestato sub 1); in relazione a tale motivo di ricorso, verrà disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dovendosi disattendere ogni ulteriore motivo.2. Con il primo motivo di ricorso, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, prospettando una ricostruzione del fatto profondamente difforme, rispetto a quella accolta nelle sentenze di merito. Giova ricordare, allora, come la scriminante della legittima difesa si incentri sui due poli dell'aggressione ingiusta e della reazione legittima. Presupposto perché il soggetto possa legittimamente difendersi è, dunque, l'ingiustizia dell'aggressione, che è tale se non jure, ossia arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la imponga o autorizzi. L'aggressione è ingiusta anche quando l'offesa ingiustificata, volontaria o incolpevole, non si sia tradotta in una concreta lesione, ma ne sussista un pericolo attuale. Di contro, la reazione è legittima allorché concorrano la necessità di difendersi, ossia l'impossibilità di sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore, la inevitabilità altrimenti dell'offesa, ossia l'impossibilità del soggetto di difendersi con un'offesa meno grave di quella arrecata, la proporzione tra difesa e offesa, che sussiste allorquando il male inflitto all'aggressore è inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male subito o minacciato. 2.1 Nel caso in esame, non ricorre alcuno dei requisiti essenziali della scriminante. Secondo quanto correttamente esposto nelle concordi ricostruzioni operate dai giudici di merito, manca - in primo luogo - una offesa ingiusta perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Stando alla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nel merito, infatti, l'imputato aggredì proditoriamente e improvvisamente i fratelli Caddori, dai quali non aveva precedentemente subito alcuna aggressione e che, addirittura, non erano presenti alla prima fase dei tragici eventi, ossia quella culminata nella colluttazione e nell'esplosione di colpi d'arma da fuoco ad opera dell'imputato. La Corte di assise di appello ha anche chiarito - esibendo una adeguata motivazione, nonché seguendo un percorso concettuale lineare e coerente - come risultino carenti, comunque, sia il requisito della proporzione dei mezzi usati, sia quello dell'inevitabilità della difesa, stante il pericolo attuale di una lesione dei beni giuridici della vita e dell'integrità fisica. Infatti, il requisito della necessità della difesa deve essere inteso nel senso che la reazione debba essere - nelle circostanze della vicenda, apprezzate ex ante ed in base ad un giudizio di tipo qualitativo e relativistico - l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa, ma egualmente idonea alla tutela del bene giuridico esposto al pericolo. Il ricorso della difesa non si confronta, quindi, con un elemento del fatto che appare fondamentale e dirimente, ai fini del disconoscimento della scriminante; trattasi di un dato pacificamente accertato e ben sottolineato dai Giudici del merito: l'imputato non era, nel momento in cui esplose i colpi d'arma da fuoco all'indirizzo delle vittime, aggredito, da queste o da altri, in alcun modo. Il fatto che abbia esploso alcuni dei colpi di pistola alle spalle delle vittime, del resto, rende plasticamente conto di come non vi fosse in atto alcuna aggressione ai suoi danni. Non riconoscendo la "inevitabile necessità di difendersi", il giudice di appello mostra di saper fare buon governo dei canoni della logica giuridica, in quanto sviluppa argomentazioni convincenti, che giustificano coerentemente la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. La Corte di Assise d'Appello non si limita, in sostanza, a scartare l'ipotesi di un eccesso colposo in legittima difesa; esclude anche che, nel caso di specie, ricorresse una condotta colposa, atteso che l'atto volontario dell'agente era diretto a ferire o, alternativamente, ad uccidere. Sotto quest'ulteriore profilo, dunque, la motivazione della sentenza impugnata risulta solida, logica e completa. 3. Il secondo motivo sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] attiene all'applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Trattasi di censura tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente attinenti al merito, ad essa sottratte, e che si limita a reiterare, in realtà, profili già dedotti in fase di gravame, già presi in considerazione e già disattesi dai Giudici di merito. Questi hanno adottato, del resto, una motivazione - che il Collegio stima congrua, puntuale e pienamente rispondente ai canoni della logica - che è incentrata sul fatto che il Doa abbia accettato il rischio di incontrare i componenti della famiglia Ferrai, oltre che sulla circostanza che egli - lungi dall'aver ammesso le proprie responsabilità - abbia invocato, invece, l'esimente della legittima difesa. Tale motivazione - sebbene si risolva nell'adozione di moduli espressivi di carattere sintetico - appare del tutto esaustiva e sufficiente, in linea peraltro con il costante insegnamento di legittimità (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01). È noto, del resto, il principio di diritto secondo il quale: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Il motivo di ricorso, quindi, è da disattendere.4. Non esaustiva, invece, è la motivazione adottata dai Giudici di merito, a fondamento della quantificazione degli aumenti di pena, oggetto del terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, nell'atto di appello, aveva censurato l'entità degli aumenti per continuazione operati in primo grado; in particolare, aveva stigmatizzato l'entità dell'aumento operato dalla Corte di assise, in relazione al delitto di cui agli artt. 4 e 7 della legge 895 del 1967, contestato sub 1) della rubrica, lamentando esservi stata una quantificazione spropositata (in primo grado era stato operato, infatti, un aumento per il reato di porto illegale di arma, che era stato fissato in anni cinque di reclusione, rispetto alla pena base indicata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]). Alla pagina numero dodici della sentenza impugnata, viene effettivamente affrontato il tema relativo al motivo di appello attinente all'aumento sanzionatorio. La Corte di assise di appello, però, si sofferma esclusivamente sull'aumento computato dal Tribunale in relazione al secondo omicidio, correttamente motivando su tale profilo e, quindi, offrendo una precisa risposta alla doglianza difensiva. Non vi è menzione alcuna, al contrario, in ordine alla questione concernente l'aumento, operato dalla Corte di assise, in relazione al reato in materia di armi. La Corte cagliaritana - a fronte di una specifica richiesta formulata, da parte dell'imputato, nell'atto di gravame - ha omesso, pertanto, di esaminare tale rilevante profilo del gravame e, consequenzialmente, di adottare qualsiasi statuizione in merito, senza compiere alcun riferimento, pur embrionale, in ordine alla meritevolezza o meno della doglianza. Rimane precluso, quindi, ogni possibile riscontro circa l'avvenuta valutazione, da parte del giudice, della richiesta ritualmente proposta. Può ricordarsi, sul punto specifico, il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale sussiste il vizio di carenza motivazionale, rilevante a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando vi sia un difetto grafico della stessa ed anche nel caso in cui le argomentazioni addotte dal giudice, a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento, appaiano incomplete se raffrontate a doglianze specifiche proposte in punto di gravame e che appaiano dotate del requisito della decisività (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). Nel caso di specie, vi è stato un mancato esame, in ordine ad un motivo specificamente dedotto e di decisivo rilievo ai fini della commisurazione dell'entità della pena finale irrogata. 5. Con il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 12 f • motivazione. La doglianza è inammissibile, atteso che essa mira, sostanzialmente, ad ottenere una nuova ponderazione in fatto, da parte del giudice di legittimità. 5.1. Occorre osservare, in via preliminare, che la difesa - pur evocando cumulativamente vizi della motivazione - in realtà ha auspicato una nuova lettura delle prove acquisite in dibattimento. Deve allora essere ricordato che è inibita alla Corte di cassazione la possibilità di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, in conflitto con quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una differente ricostruzione storica dei fatti, oppure all'esito di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Devono stigmatizzarsi, quindi, come inammissibili - nell'ambito del giudizio di cassazione - tutte quelle doglianze che afferiscano a vizi non coincidenti con la mancanza di motivazione, con la sua manifesta illogicità, con la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Ne deriva l'inammissibilità delle censure che incidano sui temi della persuasività, dell'inadeguatezza, della mancanza di rigore o di puntualità, nonché sul profilo stesso della illogicità, allorquando non manifesta, così come le doglianze che invocano un differente raffronto delle valenze dimostrative attribuite agli elementi presenti in atti o evidenziano determinate ragioni in fatto, al fine di pervenire a difformi lumi in punto di attendibilità, dato che ciò costituirebbe una non consentita ingerenza nelle valutazioni di fatto riservate al merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5.2. Nella concreta fattispecie, la Corte di assise di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale; all'esito ha confermato, adottando una motivazione accurata e persuasiva, la ricorrenza di un quadro Ìi probatorio di univoca significazione a carico del Sumas. Ha sul punto, in primo luogo, enunciato l'inutilità del ricorso alle dichiarazioni rese dalla Ferrai, stimandole confuse, tardive e non combacianti neppure con quanto riferito dallo stesso Sumas; ciò in quanto la Ferrai colloca il Doa - al momento dell'incontro con i fratelli Caddori - addirittura oltre l'uscio. La Corte territoriale ha risposto, inoltre, al preciso quesito posto dalla difesa in sede di gravame, attinente all'impossibilità di ritenere formata la prova del mendacio nelle affermazioni rese dal Sumas - in ordine al fatto che il Doa fosse stato aggredito e percosso dai fratelli Caddori - in quanto tra l'altro collimanti anche con la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA]. 13 f La sentenza impugnata, sul punto, ha ben chiarito la lettura data alle dichiarazioni della Caddori, laddove affermava che le vittime trattenevano il Doa al solo fine di impedirgli di andar via, senza però che lo stessero malmenando. Pare al Collegio, quindi, che la Corte d'assise d'appello abbia pienamente risposto agli interrogativi posti dalla difesa, rendendo una motivazione coerente, logica e del tutto soddisfacente e, pertanto, del tutto immune da possibili rilievi in questa sede. La Corte territoriale, del resto, ha apprestato adeguata risposta anche per quanto attiene alla invocata inconfigurabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 378 cod. pen. Sosteneva la difesa, infatti, che le affermazioni rese dal Sumas non rivestissero specifica attitudine ad arrecare nocumento alle investigazioni. Ciò in quanto l'imputato - lungi dal negare l'oggettività di quanto accaduto - aveva circoscritto il mendacio al delineare una versione solo edulcorata, in ordine alle responsabilità riconducibili al Doa. Ma, del tutto correttamente, la Corte cagliaritana ha ricordato come il modello legale di cui all'art. 378 cod. pen. sia strutturato alla stregua di reato di pericolo, la cui attitudine ad apportare inquinamento alle indagini deve essere valutata con criterio ex ante e non ex post. 6. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, incentrandosi esso su una critica al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La motivazione resa dalla Corte di assise d'appello, anche sul punto specifico, appare lineare e convincente. Possono peraltro mutuarsi le considerazioni in diritto già esposte con riferimento ad analogo motivo prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con l'ultimo motivo si lamenta violazione dell'art. 384 cod. pen., in relazione all'art. 378 cod. pen., auspicandosi l'applicazione, relativamente alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], della causa di non punibilità ex art. 384 cod. pen. La difesa sottolinea, sul punto, l'applicabilità dell'istituto anche a colui che abbia posto in essere una condotta di favoreggiamento personale al fine di evitare una accusa penale a carico di un congiunto. Si sostiene, infine, non essere operativa la regola, in base alla quale la causa di non punibilità di cui sopra non possa trovare applicazione laddove un testimone abbia deposto il falso, sebbene fosse stato previamente avvisato di potersi avvalere della facoltà di astenersi. 7.1. Pacifico, perché scolpito nella lettera della disposizione codicistica di cui all'art. 384 cod. pen., è il fatto che - in tema di favoreggiamento personale - possa applicarsi la causa di non punibilità, de qua, al soggetto che abbia commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore. Tale causa di non punibilità opera, parimenti, nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare la formulazione di un'accusa penale a carico del congiunto (Sez. 3, n. 45444 del 25/06/2014, Maccioni, Rv. 260744). 7.2. L'art. 384, comma 2, cod. pen. sancisce, poi, l'esclusione della punibilità per i reati di cui agli artt. 371-bis, 371 -ter, 372 e 373 cod. pen., allorquando il fatto sia commesso ad opera di chi, per legge, non avrebbe dovuto esser richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini, né avrebbe potuto assumere la veste di teste, perito, consulente tecnico o interprete, ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o, comunque, a rispondere, o, da ultimo, avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. Corte cost., sent. n. 416 del 1996 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui non estende la non punibilità per false o reticenti informazioni, rese alla polizia giudiziaria da parte di chi avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi dal renderle, in virtù dell'art. 199 cod. proc. pen. Corte cost., sent. n. 75 del 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui non esclude la punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da parte di chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle, o comunque a rispondere, per aver assunto la veste di persona indagata per reato probatoriamente collegato - ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b),cod. proc. pen. - a quello posto in essere da altri soggetti, alle cui posizioni le dichiarazioni attengono. 7.3. L'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. presenta la veste di causa di esclusione della colpevolezza, piuttosto che dell'antigiuridicità della condotta; ciò in quanto essa è correlata alla peculiare condizione soggettiva, nella quale versa il soggetto attivo e che è tale da far divenire non esigibile, da parte sua, una condotta conforme alle norme (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273181). 7.4. Tanto chiarito, al solo fine di delineare il quadro sistematico di riferimento, il primo profilo da evidenziare - come correttamente prospettato dalla difesa - attiene, allora, alla questione inerente alla deducibilità e rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della sussistenza dell'esimente ex art. 384 cod. pen. Sul punto, è possibile stabilire un ancoraggio sicuro, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale questione può esser dedotta per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione; essa, altresì, è rilevabile d'ufficio, vertendo su profilo rilevante a norma degli artt. 129, comma 1,e 609 comma 2,cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9806 del 11/02/2021, Darpetti, Rv. 280577 - 01).• 7.5. Occorre richiamare, poi, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui; «In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi» (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 238383 - 01). Stando alla tesi propugnata dal ricorrente, dunque, tale decisione del massimo consesso di legittimità - proprio in quanto dettata con esclusivo riferimento all'art. 372 cod. pen., quindi alla diversa situazione in cui viene a trovarsi il testimone - non potrebbe essere applicata al diverso caso del modello legale ex art. 378 cod. pen. Ciò dovrebbe rendere praticamente sempre applicabile - in ipotesi difensiva - l'esimente, di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., all'autore del reato di favoreggiamento personale, anche laddove egli sia stato previamente avvisato della facoltà di astenersi, in presenza del coinvolgimento di un prossimo congiunto. 7.6. Si devono brevemente richiamare, quindi, la conformazione strutturale e la ratio dell'esimente dettata dalla norma in esame. Trattasi di una causa di non punibilità, che è effettivamente strutturata sulla falsariga dell'esimente dello stato di necessità, di cui rappresenta ipotesi speciale. Stando al dato testuale della norma di cui all'art. 54 cod. pen. e conformemente ai principi generali in materia, la scriminante dello stato di necessità non può essere invocata, ad opera di chi abbia volontariamente cagionato lo stato di pericolo, che costituisce antecedente fattuale e logico dell'esimente stessa. Ai fini della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.), il pericolo che ne costituisce il presupposto non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'azione necessitata. Tale situazione di pericolo, quindi, deve essere indipendente dalla volontà dell'agente, con la conseguenza che quest'ultimo non deve avere volontariamente o colposamente determinato la situazione pericolosa. La scriminante dello stato di necessità, in definitiva, può essere invocata esclusivamente da chi si trovi in una situazione tale, da non avere alternativa, fra il subire il danno connesso ad essa ed il realizzare la condotta che gli si imputa quale reato; a patto, sempre, che il pericolo non sia stato oggetto di volontaria causazione da parte del soggetto agente e che, tra il pregiudizio temuto e l'azione di difesa, sussista un corretto rapporto di proporzionalità (Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, Carone, Rv. 232143; Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533; Sez. 3, n. 40270 del 16/07/2015, Filip, Rv. 265039; Sez. 1, n. 53386 del • 14/06/2018, Martucci, Rv. 274541; Sez. 6, n. 24255 del 16/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281526; Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785). 7.7. Quanto alla morfologia dogmatica dell'esimente dettata dall'art. 384, comma 1, cod. pen., occorre rifarsi ai criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno precisato trattarsi di una causa di non punibilità a carattere soggettivo (il riferimento è a S.U., n. 10381 del 26/11/2020, Fialova, Rv. 280574). Viene esclusa, infatti, la punibilità, in ragione della particolare condizione soggettiva nella quale si viene a trovare, chi ha posto in essere condotte conformi ai paradigmi normativi indicati dalla norma stessa, in ragione della vigenza della sussistenza di vincoli solidaristici di carattere familiare. Nonostante la evidente somiglianza con il sopra richiamato istituto dello stato di necessità, la disposizione normativa in esame gode, però, di una autonoma regolamentazione. Il perimetro dogmatico entro il quale si colloca tale scusante soggettiva comporta, infatti, che non abbia rilievo l'individuazione del soggetto al quale ricondurre la fonte della situazione di pericolo, così come avulso resta, rispetto all'istituto in esame, il tema della proporzionalità. Nel caso dell'art. 384, comma 1, cod. pen., dunque, il soggetto attivo realizza un fatto che presenta intonse le connotazioni dell'antigiuridicità, agendo anche con dolo ed essendo ben conscio di violare la legge, ma l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, risultando la sua condotta mossa dalla presenza di circostanze particolari - più in particolare, essendo stata realizzata in presenza di legami affettivi - che hanno influito sulla sua volontà, circostanza che rende inesigibile il comportamento alternativo (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv.273181; Sez. 6, n. 34543 del 23/05/2019, Germino, non mass.; Sez. 6, n. 15327 del 14/02/2019, Quaranta, Rv. 275320; Sez. 6, n. 51910 del 29/11/2019, Buonaiuto, Rv. 278062; Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148; Sez. 1, n. 11855 del 03/07/1980, Mastini, Rv. 146627; Sez. 6, 25/10/1989, Milioto; Sez. 6, 10/02/1997, Puzone). Tale lettura della norma si rinviene anche in Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. 2008, Genovese, nella cui motivazione può leggersi che «coglie certamente nel segno quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ad es., Sez. 6, n. 44761 del 04/10/2001, Mariotti, Rv. 220326) che afferma, concordemente con la dottrina, che l'art. 384 cod. pen. trova la sua giustificazione nell'istinto alla conservazione della propria libertà e del proprio onore (nemo tenetur se detegere) e nell'esigenza di tener conto, agli stessi fini, dei vincoli di solidarietà "familiare" in senso lato, essendo l'intenzione del legislatore quella di riconoscere prevalenti e quindi tutelare i motivi di ordine affettivo». In definitiva, l'esimente in questione si pone come manifestazione di un principio che ha carattere immanente, all'interno del sistema penale, ossia quello • della "inesigibilità" di una condotta conforme a diritto, al ricorrere di situazioni peculiari, capaci di esercitare una forte pressione sulla motivazione dell'agente, influenzandone la libertà di autodeterminazione. 7.8. Pare anche utile precisare come, nella lettera dell'art. 384, comma 2, cod. pen., non vi sia un espresso rinvio all'imputazione ex art. 378 cod. pen., non risultando tale ultimo modello legale richiamato dal dettato normativo. Gli interventi della corte costituzionale sopra menzionati, relativamente all'art. 384, comma 2, cod. pen., hanno comportato, però, l'estensione dell'esimente alle false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria - da parte di chi avrebbe dovuto essere informato della facoltà di astenersi dal renderle ex art. 199 cod. proc. pen. - che possono integrare favoreggiamento personale dichiarativo (Corte cost. sentenza n. 416 del 1996; Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007 [OSCURATO:PERSONA]. 238383 - 01, sopra menzionata, in motivazione a pag. 11). Ciò sul rilievo dell'identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo di cui sopra, nonché della sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase del procedimento rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano. In giurisprudenza, infatti, si è specificato quanto segue: << Il convivente "more uxorio" non è punibile ai sensi dell'art. 384 comma secondo cod. pen. per il reato di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza essere stato previamente informato, ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., della facoltà di astenersi dal rilasciarle» (Sez. 5, n. 40912 del 30/05/2012, Giubaldo, Rv. 253358). 7.9. Il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, nella sentenza Genovese (sopra richiamata al punto n. 7.5.), riguarda, quindi, anche il soggetto che abbia posto in essere una condotta conforme al modello legale ex art. 378 cod. pen., ponendosi in una condizione deteriore, ossia operando la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dal rendere qualsivoglia dichiarazione, pur avendo ricevuto il relativo avviso. Relativamente alla commissione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 378 cod. pen., dunque, assume comunque rilievo la circostanza che sia stato dato - o meno - avviso della facoltà di astensione e che il soggetto chiamato a deporre abbia deciso, eventualmente, di non avvalersi della relativa facoltà. 7.9. Giova dar conto, del resto, anche di un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che può riassumersi nella impossibilità di invocare la scusante soggettiva in argomento, da parte di chi assuma di aver commesso il • fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, allorquando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata (Sez. 6, n. 10654 del 20/02/2009, Ranieri, Rv. 243076). 7.10. Il punto nodale del tema, però, non è costituito tanto dalla possibilità, o meno, di invocare l'applicazione della causa di non punibilità in argomento da parte del soggetto che si sia reso autore del reato di favoreggiamento personale dichiarativo, pur in costanza di avviso della facoltà di astensione. Indipendentemente dal permanere di tale applicabilità, pur dopo l'avviso sopra detto, sussiste il tema della configurabilità stessa dell'esimente. Logico corollario della struttura concettuale delineata con riferimento a tale istituto è, infatti, che il comportamento astrattamente illecito si debba presentare, in relazione alle circostanze oggettive del caso concreto, quale unica opzione atta a scongiurare pregiudizi in capo al soggetto attivo o a congiunti. Non leggere la norma secondo questa prospettiva cagionerebbe, infatti, una non ammissibile tensione sistematica dell'ordinamento. Se non esistesse tale sostanziale impraticabilità di scelte alternative, la condotta difforme e lecita diverrebbe immediatamente esigibile - ed anzi, addirittura imposta - da parte dell'ordinamento, conformemente al fatto che il modello medio di diligenza preteso dalla legge (quindi, la tipologia comportamentale che segna il confine della non riniproverabilità dell'individuo è parannetrato su quello del c.d. "agente modello". Nella giurisprudenza di legittimità, il principio è affermato da Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148, a mente della quale: «In tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicché opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui». In forza di tale principio, non può che pervenirsi ad una conclusione obbligata: nel caso di specie, l'applicabilità dell'art. 384 cod. pen. (come detto, scusante a carattere soggettivo incidente sul profilo della colpevolezza) deve reputarsi esclusck in radice. Sarà bastevole pensare che, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Sumas venne ascoltato una prima volta in data 11/08/2016 e si avvalse della facoltà di non rispondere; decise di rendere le mendaci dichiarazioni incriminate solo il 22/08/2016 (così nella sentenza di primo grado, a pag. 17). Sarebbe a dire che il Sumas si risolse a rendere le nuove dichiarazioni idonee ad arrecare vantaggio all'allora indagato dopo un lungo ripensamento, in un tempo ben successivo ai fatti, quando la linea difensiva prescelta dal soggetto t aiutato appariva già delineata, nonché allorquando le indagini a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano già in avanzato svolgimento. Da ciò deriva l'impossibilità di ritenere che tali dichiarazioni avessero un carattere necessitato, secondo la connotazione postulata dalla norma, né che una eventuale condotta difforme - da parte del Sumas - fosse veramente inesigibile. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, merita accoglimento esclusivamente il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Dalla riscontrata carenza motivazionale derivginfatti, il parziale accoglimento del ricorso della sentenza impugnata &rinvio, per nuovo giudizio limitatamente a tale aspetto, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Cagliari. Devono essere disattesi gli altri motivi di ricorso dedotti nell'interesse del Doa. La pronuncia di condanna a carico di questi, quindi, può essere dichiarata irrevocabile con riferimento ai reati ascritti sub 2) e sub 3) della rubrica. È possibile, infatti, rifarsi all'insegnamento di Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 Gialluisi, Rv. 280261, secondo cui: « In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici»; la medesima pronuncia ha poi enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio». Integralmente da disattendere è, invece, il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, ex lege, verrà anche condannato al pagamento delle spese processuali. 9. A carico di [OSCURATO:PERSONA] dovrà pronunciarsi, altresì, condanna alla rifusione delle spese sostenute, nel presente giudizio, dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Tali spese vengono liquidate nella somma complessiva di euro 4.550,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena in continuazione per il
Sentenza Cassazione n. 22534/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris