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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25807/2026

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olta dal [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato decreto, il Tribunale di Palermo, Sezione Misure diprevenzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento dispostocon sentenza n. 21011 del 08/03/2024 della Quinta Sezione penale di questaCorte, rigettava l'opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento del Giudice delegato con cui, formatoe dichiarato esecutivo lo stato passivo a seguito della confisca dispostanell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],era stata respinta la domanda di ammissione del credito della ricorrente,conseguente all’erogazione, nel 2008, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e MariaRita [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fratello e madre del proposto, di un mutuofondiario finalizzato all'acquisto di un bene immobile formalmente intestato inparte ai medesimi e, secondo la prospettazione della banca, destinatoall'estinzione di un precedente finanziamento, bene poi assoggettato, per lastessa parte, alla misura ablatoria.2.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione su un punto decisivononché manifesta illogicità della motivazione nel resto.Osserva la ricorrente come il Tribunale di Palermo, in spregio ai principiaffermati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, abbia respintol’istanza di ammissione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., limitandosi adaffermare che la banca, nell’erogazione del mutuo ipotecario, avrebbe fattocolpevole affidamento sulla documentazione reddituale fornitale da DomenicoSansone e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fratello e madre del proposto,soggetto la cui pericolosità sociale non era occulta all’epoca della concessionedel mutuo, senza tuttavia precisare, come invece specificamente richiesto nellasentenza rescindente: quali norme la banca e i suoi funzionari avrebbero violatonella concessione del finanziamento; quale comportamento negligente sarebbeascrivibile alla banca e ai suoi funzionari; quali ulteriori accertamenti la bancaavrebbe omesso di effettuare; in che modo essa avrebbe dovuto avvedersi delcollegamento tra il credito erogato e l’attività illecita del soggetto pericoloso,diverso dai mutuatari; e, infine, in che modo la banca fosse in mala fede,avendo consapevolmente o colpevolmente ignorato la strumentalità del creditoconcesso.Osserva la ricorrente come i mutuatari fossero nelle condizioni di ricorrereal credito bancario e come la banca abbia dimostrato di avere adempiuto condiligenza agli obblighi di informazione e di accertamento, maturando così unaffidamento incolpevole sulla base di una situazione di oggettiva carenzaconoscitiva relativamente all’effettiva posizione dei soggetti nei cui confronti èstato acquisito il diritto di garanzia.

Nella fase prodromica alla concessione delfinanziamento, infatti, la banca ha effettuato una minuziosa attività istruttoria,acquisendo tutta la documentazione utile ai fini della concessione del mutuo.Con particolare riferimento ai redditi dei mutuatari, la banca ha acquisito copiadei CUD e dei cedolini stipendiali, dalla cui disamina emergeva come gli stessifossero idonei a coprire le rate del mutuo.

La banca non era, pertanto, tenuta,al momento dell’erogazione del mutuo, a estendere la propria valutazioneistruttoria alla situazione reddituale di altri familiari componenti del nucleofamiliare, diversi dai richiedenti.

Peraltro, l’importo del mutuo, pari a euro130.000, garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile, valutato dal peritoin euro 360.000, rientrava nei parametri di fondiarietà, in quanto inferioreall’ottanta per cento del valore stimato.

Inoltre, i mutuatari hanno acceso unconto corrente cointestato e dedicato, sul quale, negli anni, sono statemensilmente addebitate le rate del mutuo e accreditati gli emolumenti percepitidai vari datori di lavoro.Osserva, infine, la società ricorrente come la banca, in sede di delibera diun finanziamento, non disponga di poteri ispettivi, ma fondi le proprievalutazioni sulle risultanze offerte dall’istante, dovendo unicamente dimostraredi avere svolto una congrua e dettagliata analisi degli elementi emergenti dalladocumentazione prodotta.Non basta, quindi, ai fini dell’esclusione del credito, che l’erogazione delmutuo risulti non conforme ai criteri di una corretta gestione bancaria; occorre,invece, che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza richiamati dall’art. 52d.lgs. n. 159 del 2011 sia sintomatico della mancanza di buona fede.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

La vicenda processuale deve essere scrutinata muovendo dal perimetrotracciato dalla sentenza rescindente, che ha annullato il precedente decreto delTribunale di Palermo per difetto di motivazione in ordine al requisito soggettivorichiesto dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dopo avereritenuto infondata la censura relativa alla sussistenza del nesso oggettivo distrumentalità del credito.In seno alla sentenza rescindente, la Quinta Sezione di questa Corte dilegittimità ha ribadito che, al fine di escludere l’ammissione allo stato passivo diun credito assistito da ipoteca sorto anteriormente al sequestro, il giudice ètenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all’attivitàillecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o ilreimpiego, sempre che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non providi averlo ignorato in buona fede (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA].p.a., Rv. 285079; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] diSondrio s.c.p.a., Rv. 272232).Nel giudizio rescindente, tale accertamento oggettivo è stato ritenutovalidamente compiuto, essendo stato disatteso il motivo con cui Unicreditaveva contestato la strumentalità dell’operazione.L’annullamento è stato invece disposto perché il provvedimento alloraimpugnato non aveva adeguatamente spiegato, sul piano soggettivo, per qualiragioni l’istituto di credito dovesse ritenersi consapevole, ovvero colpevolmenteignaro, del collegamento tra il finanziamento concesso ai congiunti del propostoe l’attività illecita di quest’ultimo.Il giudice del rinvio era dunque chiamato a verificare non la correttezza insé della conclusione raggiunta sul requisito oggettivo, ma la sussistenza dielementi concreti, anteriori o contestuali alla concessione del mutuo econoscibili secondo l’ordinaria diligenza professionale dell’ente erogante, daiquali desumere l’assenza di buona fede o l’esistenza di un affidamentocolpevole.3.

Entro tale perimetro, il provvedimento impugnato non offre unamotivazione idonea a colmare le lacune individuate dalla sentenza rescindente.Il Tribunale palermitano, nell’ordinanza oggi impugnata, ha nuovamentevalorizzato la ritenuta insufficienza dell’istruttoria creditizia, la documentazionereddituale prodotta dai mutuatari e la collocazione temporale dell’erogazionedel mutuo in un periodo poi ricondotto alla pericolosità sociale del proposto,senza tuttavia indicare quali dati, disponibili nel 2008 e percepibili dall’istitutomutuante, rendessero riconoscibile il collegamento tra il finanziamento richiestoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’attività illecita di SalvatoreSansone, né quali elementi consentissero di ritenere conoscibile la naturaeventualmente interpositoria dell’operazione.In questa prospettiva, l’eventuale incompletezza dell’istruttoria bancaria ola non corretta valutazione del merito creditizio non assumono rilievoautonomo, ma solo se poste in rapporto con la concreta possibilità, per l’istitutoerogante, di percepire la funzione del credito rispetto all’attività illecita delprevenuto.Occorre, al riguardo, dare continuità al principio secondo cui, nel caso dierogazione del credito da parte di istituto bancario, qualora il creditore abbiaallegato elementi idonei a comprovare la propria buona fede, non è sufficiente,ai fini di escluderla, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza perl’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del meritocreditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancataverifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attivitàillecita del prevenuto (Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capital ServicesBanca per le [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 279024).Il decreto, invece, non chiarisce quale specifica regola di condottabancaria sarebbe stata violata, quali ulteriori accertamenti l’istituto avrebbedovuto eseguire, né quale risultato conoscitivo tali accertamenti avrebberoconsentito di conseguire in ordine al collegamento del finanziamento conl’attività illecita del proposto.Il rilievo è tanto più decisivo ove si consideri che la banca, in sede didelibera del finanziamento, non dispone di poteri ispettivi assimilabili a quellidell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, ma fonda le proprievalutazioni sulla documentazione prodotta dai richiedenti e sugli accertamentiordinariamente esigibili nell’ambito dell’attività creditizia.

Ne consegue che ilgiudizio sulla colpevole ignoranza non può essere costruito sulla base diacquisizioni investigative o valutazioni prevenzionali successive, se non vienechiarito attraverso quali verifiche, esigibili ex ante, l’istituto avrebbe potutopervenire alla conoscenza del collegamento illecito.Ebbene, il mutuo fu concesso nel 2008, mentre il sequestro dei beniriconducibili al proposto intervenne soltanto otto anni dopo; inoltre, SalvatoreSansone fu assolto nel 2009 dall’imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.,sicché la retrodatazione della pericolosità sociale anche al 2007, fondata susuccessive acquisizioni dichiarative valorizzate nel procedimento diprevenzione, non poteva essere automaticamente trasposta nella prospettivaconoscitiva dell’istituto mutuante al momento della stipula.Il principio rileva qui non per rimettere in discussione il nesso oggettivo distrumentalità, già definito, ma per sottolineare che la percepibilità dellapericolosità deve essere valutata ex ante, alla luce dei dati conoscibilidall’istituto al momento dell’erogazione.

Questa Corte ha, infatti, affermato che,ai fini della valutazione dell’insussistenza del vincolo di strumentalità tra ilcredito sorto anteriormente al sequestro e l’attività illecita del soggettopericoloso, il giudice deve valutare specificamente lo scarto temporale tra laconcessione del credito e l’emersione della pericolosità, potendo ricorrere a unapresunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione dirisorse occulte solo quando il credito sia stato erogato in costanza di unamanifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, e nonanche quando, al momento dell’erogazione, la pericolosità fosse assente odocculta, con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse(Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv.280793).Né il richiamo alla posizione criminale di [OSCURATO:PERSONA] e alla nonoccasionalità della sua pericolosità è accompagnato dall’indicazione di fonticoncretamente conoscibili dalla banca alla data di erogazione del mutuo, ovverodi elementi dai quali l’istituto avrebbe dovuto collegare la richiesta difinanziamento, formalmente proveniente dalla madre e dal fratello delproposto, a un’operazione funzionale agli interessi illeciti di quest’ultimo.Quando, come nel caso in esame, il finanziamento sia stato formalmenterichiesto non dal soggetto pericoloso, ma da suoi congiunti, l’accertamento delrequisito soggettivo non può esaurirsi nel rilievo del rapporto familiare,dovendo il giudice indicare gli specifici elementi, anteriori o contestualiall’erogazione e conoscibili secondo l’ordinaria diligenza professionaledell’istituto, dai quali desumere che la banca potesse percepire la naturainterpositoria dell’operazione o la sua funzionalità agli interessi illeciti delprevenuto.In difetto di tali elementi, né il vincolo familiare né il generico riferimentoalla notorietà delle vicende giudiziarie del proposto sono idonei a colmare lalacuna motivazionale.Anche il riferimento alla documentazione reddituale dei mutuatari noncolma tale lacuna.

Il provvedimento valorizza, in particolare, l’incompletezzadella documentazione acquisita in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] RitaCancemi, ma non afferma che il reddito indicato fosse inesistente oartificiosamente rappresentato; né si confronta con la deduzione difensivasecondo cui, oltre ai cedolini stipendiali, erano stati prodotti anche i CUD.

Laquestione, pertanto, resta confinata sul piano della sufficienza dell’istruttoriareddituale, senza essere posta in relazione con la possibilità di percepire ilcollegamento del credito con l’attività illecita del proposto.Resta, inoltre, privo di adeguato confronto il dato, specificamente dedottodalla ricorrente, dell’acquisizione della documentazione reddituale deimutuatari, della valutazione dell’immobile offerto in garanzia e dellaconcessione di un mutuo di euro 130.000, assistito da ipoteca di primo grado, afronte di un valore stimato del bene pari a euro 360.000, e dunque per unimporto nettamente inferiore all’ottanta per cento del valore dell’immobile:circostanze prospettate quali indici di ordinaria sostenibilità dell’operazione e dicontenimento del rischio assunto dall’istituto.Parimenti, il decreto non si confronta con il rilievo secondo cui i mutuatariavevano acceso un conto corrente dedicato, sul quale venivano accreditati gliemolumenti percepiti e addebitate le rate del mutuo, dato che, pur non essendodecisivo, doveva essere valutato nel complessivo giudizio sull’apparenza diregolarità dell’operazione al momento della sua conclusione.Nemmeno è adeguatamente valorizzata, nella prospettiva qui rilevante, lafinalità esplicitata del mutuo, destinato all’estinzione di un precedentefinanziamento, finalità che non esclude, di per sé, la strumentalità del credito,come già affermato dalla sentenza rescindente, ma che rileva ai fini dellaverifica della riconoscibilità, da parte dei funzionari della banca, delcollegamento, già ritenuto sul piano oggettivo, tra il credito e l’attività illecitadel proposto.Sotto lo stesso profilo, non risulta considerato che la misura ablatoriariguardò soltanto la quota del cinquanta per cento dell’immobile, dato cheimponeva di confrontarsi con l’apparenza di liceità dell’operazione, anche allaluce del ruolo del finanziamento bancario nell’acquisto del bene.4.

In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, affinché proceda a un nuovoesame alla luce dei rilievi sopra formulati.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato decreto, il Tribunale di Palermo, Sezione Misure diprevenzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento dispostocon sentenza n. 21011 del 08/03/2024 della Quinta Sezione penale di questaCorte, rigettava l'opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento del Giudice delegato con cui, formatoe dichiarato esecutivo lo stato passivo a seguito della confisca dispostanell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],era stata respinta la domanda di ammissione del credito della ricorrente,conseguente all’erogazione, nel 2008, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e MariaRita [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fratello e madre del proposto, di un mutuofondiario finalizzato all'acquisto di un bene immobile formalmente intestato inparte ai medesimi e, secondo la prospettazione della banca, destinatoall'estinzione di un precedente finanziamento, bene poi assoggettato, per lastessa parte, alla misura ablatoria.2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione su un punto decisivononché manifesta illogicità della motivazione nel resto.Osserva la ricorrente come il Tribunale di Palermo, in spregio ai principiaffermati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, abbia respintol’istanza di ammissione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., limitandosi adaffermare che la banca, nell’erogazione del mutuo ipotecario, avrebbe fattocolpevole affidamento sulla documentazione reddituale fornitale da DomenicoSansone e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fratello e madre del proposto,soggetto la cui pericolosità sociale non era occulta all’epoca della concessionedel mutuo, senza tuttavia precisare, come invece specificamente richiesto nellasentenza rescindente: quali norme la banca e i suoi funzionari avrebbero violatonella concessione del finanziamento; quale comportamento negligente sarebbeascrivibile alla banca e ai suoi funzionari; quali ulteriori accertamenti la bancaavrebbe omesso di effettuare; in che modo essa avrebbe dovuto avvedersi delcollegamento tra il credito erogato e l’attività illecita del soggetto pericoloso,diverso dai mutuatari; e, infine, in che modo la banca fosse in mala fede,avendo consapevolmente o colpevolmente ignorato la strumentalità del creditoconcesso.Osserva la ricorrente come i mutuatari fossero nelle condizioni di ricorrereal credito bancario e come la banca abbia dimostrato di avere adempiuto condiligenza agli obblighi di informazione e di accertamento, maturando così unaffidamento incolpevole sulla base di una situazione di oggettiva carenzaconoscitiva relativamente all’effettiva posizione dei soggetti nei cui confronti èstato acquisito il diritto di garanzia. Nella fase prodromica alla concessione delfinanziamento, infatti, la banca ha effettuato una minuziosa attività istruttoria,acquisendo tutta la documentazione utile ai fini della concessione del mutuo.Con particolare riferimento ai redditi dei mutuatari, la banca ha acquisito copiadei CUD e dei cedolini stipendiali, dalla cui disamina emergeva come gli stessifossero idonei a coprire le rate del mutuo. La banca non era, pertanto, tenuta,al momento dell’erogazione del mutuo, a estendere la propria valutazioneistruttoria alla situazione reddituale di altri familiari componenti del nucleofamiliare, diversi dai richiedenti. Peraltro, l’importo del mutuo, pari a euro130.000, garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile, valutato dal peritoin euro 360.000, rientrava nei parametri di fondiarietà, in quanto inferioreall’ottanta per cento del valore stimato. Inoltre, i mutuatari hanno acceso unconto corrente cointestato e dedicato, sul quale, negli anni, sono statemensilmente addebitate le rate del mutuo e accreditati gli emolumenti percepitidai vari datori di lavoro.Osserva, infine, la società ricorrente come la banca, in sede di delibera diun finanziamento, non disponga di poteri ispettivi, ma fondi le proprievalutazioni sulle risultanze offerte dall’istante, dovendo unicamente dimostraredi avere svolto una congrua e dettagliata analisi degli elementi emergenti dalladocumentazione prodotta.Non basta, quindi, ai fini dell’esclusione del credito, che l’erogazione delmutuo risulti non conforme ai criteri di una corretta gestione bancaria; occorre,invece, che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza richiamati dall’art. 52d.lgs. n. 159 del 2011 sia sintomatico della mancanza di buona fede.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La vicenda processuale deve essere scrutinata muovendo dal perimetrotracciato dalla sentenza rescindente, che ha annullato il precedente decreto delTribunale di Palermo per difetto di motivazione in ordine al requisito soggettivorichiesto dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dopo avereritenuto infondata la censura relativa alla sussistenza del nesso oggettivo distrumentalità del credito.In seno alla sentenza rescindente, la Quinta Sezione di questa Corte dilegittimità ha ribadito che, al fine di escludere l’ammissione allo stato passivo diun credito assistito da ipoteca sorto anteriormente al sequestro, il giudice ètenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all’attivitàillecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o ilreimpiego, sempre che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non providi averlo ignorato in buona fede (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA].p.a., Rv. 285079; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] diSondrio s.c.p.a., Rv. 272232).Nel giudizio rescindente, tale accertamento oggettivo è stato ritenutovalidamente compiuto, essendo stato disatteso il motivo con cui Unicreditaveva contestato la strumentalità dell’operazione.L’annullamento è stato invece disposto perché il provvedimento alloraimpugnato non aveva adeguatamente spiegato, sul piano soggettivo, per qualiragioni l’istituto di credito dovesse ritenersi consapevole, ovvero colpevolmenteignaro, del collegamento tra il finanziamento concesso ai congiunti del propostoe l’attività illecita di quest’ultimo.Il giudice del rinvio era dunque chiamato a verificare non la correttezza insé della conclusione raggiunta sul requisito oggettivo, ma la sussistenza dielementi concreti, anteriori o contestuali alla concessione del mutuo econoscibili secondo l’ordinaria diligenza professionale dell’ente erogante, daiquali desumere l’assenza di buona fede o l’esistenza di un affidamentocolpevole.3. Entro tale perimetro, il provvedimento impugnato non offre unamotivazione idonea a colmare le lacune individuate dalla sentenza rescindente.Il Tribunale palermitano, nell’ordinanza oggi impugnata, ha nuovamentevalorizzato la ritenuta insufficienza dell’istruttoria creditizia, la documentazionereddituale prodotta dai mutuatari e la collocazione temporale dell’erogazionedel mutuo in un periodo poi ricondotto alla pericolosità sociale del proposto,senza tuttavia indicare quali dati, disponibili nel 2008 e percepibili dall’istitutomutuante, rendessero riconoscibile il collegamento tra il finanziamento richiestoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’attività illecita di SalvatoreSansone, né quali elementi consentissero di ritenere conoscibile la naturaeventualmente interpositoria dell’operazione.In questa prospettiva, l’eventuale incompletezza dell’istruttoria bancaria ola non corretta valutazione del merito creditizio non assumono rilievoautonomo, ma solo se poste in rapporto con la concreta possibilità, per l’istitutoerogante, di percepire la funzione del credito rispetto all’attività illecita delprevenuto.Occorre, al riguardo, dare continuità al principio secondo cui, nel caso dierogazione del credito da parte di istituto bancario, qualora il creditore abbiaallegato elementi idonei a comprovare la propria buona fede, non è sufficiente,ai fini di escluderla, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza perl’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del meritocreditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancataverifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attivitàillecita del prevenuto (Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capital ServicesBanca per le [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 279024).Il decreto, invece, non chiarisce quale specifica regola di condottabancaria sarebbe stata violata, quali ulteriori accertamenti l’istituto avrebbedovuto eseguire, né quale risultato conoscitivo tali accertamenti avrebberoconsentito di conseguire in ordine al collegamento del finanziamento conl’attività illecita del proposto.Il rilievo è tanto più decisivo ove si consideri che la banca, in sede didelibera del finanziamento, non dispone di poteri ispettivi assimilabili a quellidell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, ma fonda le proprievalutazioni sulla documentazione prodotta dai richiedenti e sugli accertamentiordinariamente esigibili nell’ambito dell’attività creditizia. Ne consegue che ilgiudizio sulla colpevole ignoranza non può essere costruito sulla base diacquisizioni investigative o valutazioni prevenzionali successive, se non vienechiarito attraverso quali verifiche, esigibili ex ante, l’istituto avrebbe potutopervenire alla conoscenza del collegamento illecito.Ebbene, il mutuo fu concesso nel 2008, mentre il sequestro dei beniriconducibili al proposto intervenne soltanto otto anni dopo; inoltre, SalvatoreSansone fu assolto nel 2009 dall’imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.,sicché la retrodatazione della pericolosità sociale anche al 2007, fondata susuccessive acquisizioni dichiarative valorizzate nel procedimento diprevenzione, non poteva essere automaticamente trasposta nella prospettivaconoscitiva dell’istituto mutuante al momento della stipula.Il principio rileva qui non per rimettere in discussione il nesso oggettivo distrumentalità, già definito, ma per sottolineare che la percepibilità dellapericolosità deve essere valutata ex ante, alla luce dei dati conoscibilidall’istituto al momento dell’erogazione. Questa Corte ha, infatti, affermato che,ai fini della valutazione dell’insussistenza del vincolo di strumentalità tra ilcredito sorto anteriormente al sequestro e l’attività illecita del soggettopericoloso, il giudice deve valutare specificamente lo scarto temporale tra laconcessione del credito e l’emersione della pericolosità, potendo ricorrere a unapresunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione dirisorse occulte solo quando il credito sia stato erogato in costanza di unamanifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, e nonanche quando, al momento dell’erogazione, la pericolosità fosse assente odocculta, con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse(Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv.280793).Né il richiamo alla posizione criminale di [OSCURATO:PERSONA] e alla nonoccasionalità della sua pericolosità è accompagnato dall’indicazione di fonticoncretamente conoscibili dalla banca alla data di erogazione del mutuo, ovverodi elementi dai quali l’istituto avrebbe dovuto collegare la richiesta difinanziamento, formalmente proveniente dalla madre e dal fratello delproposto, a un’operazione funzionale agli interessi illeciti di quest’ultimo.Quando, come nel caso in esame, il finanziamento sia stato formalmenterichiesto non dal soggetto pericoloso, ma da suoi congiunti, l’accertamento delrequisito soggettivo non può esaurirsi nel rilievo del rapporto familiare,dovendo il giudice indicare gli specifici elementi, anteriori o contestualiall’erogazione e conoscibili secondo l’ordinaria diligenza professionaledell’istituto, dai quali desumere che la banca potesse percepire la naturainterpositoria dell’operazione o la sua funzionalità agli interessi illeciti delprevenuto.In difetto di tali elementi, né il vincolo familiare né il generico riferimentoalla notorietà delle vicende giudiziarie del proposto sono idonei a colmare lalacuna motivazionale.Anche il riferimento alla documentazione reddituale dei mutuatari noncolma tale lacuna. Il provvedimento valorizza, in particolare, l’incompletezzadella documentazione acquisita in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] RitaCancemi, ma non afferma che il reddito indicato fosse inesistente oartificiosamente rappresentato; né si confronta con la deduzione difensivasecondo cui, oltre ai cedolini stipendiali, erano stati prodotti anche i CUD. Laquestione, pertanto, resta confinata sul piano della sufficienza dell’istruttoriareddituale, senza essere posta in relazione con la possibilità di percepire ilcollegamento del credito con l’attività illecita del proposto.Resta, inoltre, privo di adeguato confronto il dato, specificamente dedottodalla ricorrente, dell’acquisizione della documentazione reddituale deimutuatari, della valutazione dell’immobile offerto in garanzia e dellaconcessione di un mutuo di euro 130.000, assistito da ipoteca di primo grado, afronte di un valore stimato del bene pari a euro 360.000, e dunque per unimporto nettamente inferiore all’ottanta per cento del valore dell’immobile:circostanze prospettate quali indici di ordinaria sostenibilità dell’operazione e dicontenimento del rischio assunto dall’istituto.Parimenti, il decreto non si confronta con il rilievo secondo cui i mutuatariavevano acceso un conto corrente dedicato, sul quale venivano accreditati gliemolumenti percepiti e addebitate le rate del mutuo, dato che, pur non essendodecisivo, doveva essere valutato nel complessivo giudizio sull’apparenza diregolarità dell’operazione al momento della sua conclusione.Nemmeno è adeguatamente valorizzata, nella prospettiva qui rilevante, lafinalità esplicitata del mutuo, destinato all’estinzione di un precedentefinanziamento, finalità che non esclude, di per sé, la strumentalità del credito,come già affermato dalla sentenza rescindente, ma che rileva ai fini dellaverifica della riconoscibilità, da parte dei funzionari della banca, delcollegamento, già ritenuto sul piano oggettivo, tra il credito e l’attività illecitadel proposto.Sotto lo stesso profilo, non risulta considerato che la misura ablatoriariguardò soltanto la quota del cinquanta per cento dell’immobile, dato cheimponeva di confrontarsi con l’apparenza di liceità dell’operazione, anche allaluce del ruolo del finanziamento bancario nell’acquisto del bene.4. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, affinché proceda a un nuovoesame alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris