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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 agosto 1971

Cassazione n. 01957/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/05/2025 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 2 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Palermo confermava il decreto di sequestro preventivo della somma di denaro di 11.000,00 euro emessolll aprile 2025, ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Il denaro, suddiviso in banconote di diverso taglio, era stato rinvenuto, nella disponibilità dell'indagato, nel corso dell'esecuzione di perquisizione domiciliare concomitante alla notifica di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dallo stesso G.i.p. di Palermo per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Quanto al requisito del fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame richiamava, per relationem, i gravi indizi di colpevolezza illustrati nel titolo genetico cautelare, desunti dal materiale captativo e dai servizi di osservazione, che attestavano l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di Altarello, in posizione subordinata a quella di Antonio [OSCURATO:PERSONA] e con il ruolo di controllo delle attività economiche del territorio.

Condividevano i giudici del riesame la valutazione operata dal G.i.p. nel decreto impugnato in relazione alla qualificazione delle somme di denaro sottoposte a vincolo reale quale profitto del delitto associativo ascritto all'indagato - quindi suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. - in considerazione delle particolari modalità di occultamento (una parte all'interno di un mobile allocato nella camera da letto e una parte all'interno di una cassaforte) e della suddivisione in banconote di piccolo taglio, ciò anche alla luce del ruolo ricoperto dall'indagato in seno al sodalizio di appartenenza.

Quanto al periculum, parimenti il Tribunale sposava le valutazioni svolte dal G.i.p. a proposito della sussistenza di elementi sintomatici del pericolo di dispersione del denaro, legati alle peculiari circostanze del fatto addebitato, alla volatilità del denaro e all'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto associativo.

Osservava, infine, il giudice a quo che lo sforzo documentale profuso dalla difesa per dimostrare la lecita provenienza delle somme rinvenute nella disponibilità dell'indagato "si infrangeva" contro l'esegesi elaborata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42415 del 2021 (ric.

Coppola).

Le considerazioni svolte in quest'ultima decisione, ad avviso dell'organo del riesame, si attagliavano alla perfezione al caso di specie, in cui il sequestro era intervenuto su una somma che si trovava già nella disponibilità dell'indagato in epoca anteriore all'imposizione del vincolo reale, sicché il relativo nesso di derivazione da reato - per effetto della nozione di fungibilità - doveva reputarsi, per certi versi, in re ipsa.

Da tanto discendeva l'irrilevanza della derivazione lecita delle somme di denaro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite dei difensori, sviluppando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, e 125 cod, proc. pen., con riferimento all'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen.

Premessa la doglianza sulla tecnica di motivazione per relationem, la difesa contesta la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, avendo essa dimostrato documentalmente la natura lecita delle somme di denaro, riconducibili a reddito da lavoro, risparmi personali, regalie, prestiti, risarcimenti e vincite al gioco.

Si eccepisce, inoltre, l'insussistenza del nesso di pertinenzialità con il reato, mancando in atti elementi di prova da cui dedurre che il ricorrente mantenesse il controllo delle attività economiche del territorio e, soprattutto, che detenesse i proventi dell'attività estorsiva.

Infine, si critica la ravvisabilità del pericolo di dispersione del denaro, viziata dalla ritenuta irrilevanza della liceità delle somme e disancorata da risultanze degli atti investigativi.

3. L'Avvocato generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.

2. Si reputa opportuno premettere, all'esame dei motivi, una sintetica ricognizione giurisprudenziale delle tematiche oggetto di vaglio.

2.1. Giova, in primo luogo, rammentare che, sui presupposti del sequestro preventivo, le Sezioni Unite hanno affermato (sia pure con riferimento al sequestro prodromico alla confisca "allargata", ma enunciando un principio generale estensibile alla tipologia di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.) che il "fumus commissi delicti" consiste nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, mentre il "periculum in mora" coincide con la confiscabilità del bene, ossia nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492 - 01).Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01 hanno più di recente precisato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege".

Va detto che i principi enunciati da Sez.

U, Montella, del 2004, sono stati, in parte, disattesi da un successivo indirizzo ermeneutico, secondo il quale, «[i]n tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali» (fra tutte, vedi Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01).

2.2. Sempre sul piano dei principi, va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 239692 - 01; conf.

Sez.

U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto).

2.3. Va, ancora, evidenziato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art.309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01).3.

Tanto premesso, devono ritenersi quanto meno infondate le censure con cui si contesta la motivazione inerente alla sussistenza, nella specie, del fumus commissi delicti.

3.1. Non ha pregio, in primo luogo, la critica mossa alla tecnica della motivazione per relationem al titolo cautelare personale genetico cui ha fatto ricorso il Tribunale del riesame per mutuare, riguardo al requisito del fumus, le argomentazioni spese dal G.i.p. procedente sul punto della gravità indiziaria correlata alla imputazione associativa mafiosa elevata a carico dell'indagato.

Come più volte affermato in sede di legittimità, deve osservarsi che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dall'esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283394 - 01).

Nella vicenda cautelare in esame, riferibile allo stesso procedimento n. 15509/2023 R.G.N.R. - D.D.A.

Palermo, non è certo possibile dubitare del fatto che le argomentazioni contenute nel provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, reso in data 3 aprile 2025 dal G.i.p. di Palermo, fossero note al [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di indagato per il reato associativo mafioso posto alla base sia della cautela personale che di quella reale che ci occupa.

Deve, tra l'altro, ricordarsi che, in materia cautelare, la motivazione per relationem non dà luogo ad un provvedimento complesso, risultante cioè da più provvedimenti nello stesso convergenti, ma ad un documento unitario, semplificato nella sua veste grafica in quanto per la lettura di alcune parti della motivazione si rinvia ad altro documento di comune conoscenza; tuttavia - è stato pure affermato - non è necessario che il provvedimento richiamato sia definitivo ed immodificabile, in quanto l'eventuale annullamento o la modifica non ne fanno venir meno l'esistenza come realtà grafica, ma possono incidere solo indirettamente sul provvedimento richiamante allorché sia intervenuta una statuizione relativa al contenuto dell'ordinanza richiamata (ex plurimis, Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rv. 274779; Sez. 3, n. 20568 del 29/01/2015, Rv. 263744; Sez. 3, n. 16034 del 10/02/2011, Rv. 250299; Sez. 1, n. 5021 del 14/10/1998, Rv. 212401).

A maggior ragione tali conclusioni valgono in un caso, come quello di specie, in cui il titolo cautelare genetico, lungi dall'essere annullato o modificato, è stato confermato dal Tribunale del riesame.3.1,, D'altro canto, l'errore in cui, secondo la difesa, sarebbe incorso, quanto alle valutazioni di merito, il Tribunale del riesame nel recepire, per relationem, le argomentazioni del G.i.p., a loro volta errate, sarebbe consistito nel non aver considerato la legittima provenienza delle somme di denaro rinvenute presso l'abitazione dell'indagato in sede di perquisizione, non qualificabili, pertanto, come profitto del delitto associativo.

Si tratta, peraltro, di una censura in punto di fatto, che trascura, oltretutto, il complesso delle argomentazioni sviluppate nel titolo cautelare personale, condivise dal Tribunale, fondate sugli esiti dell'attività captativa e dei servizi di osservazione, dai quali è emersa, in termini di gravità indiziaria - quindi, secondo uno standard probatorio più pregnante anche di quello richiesto dall'orientamento più rigoroso in tema di cautela reale di cui si è prima dato atto - la partecipazione dell'indagato alla famiglia mafiosa di Altarello in posizione gerarchicamente subordinata a quella apicale di Antonio [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di controllo delle attività economiche operanti sul territorio.

Rispetto a tali argomentazioni ed evidenze, il ricorso non si impegna in alcun confronto critico, non muovendo specifici rilievi da cui inferire l'eventuale vizio di motivazione inesistente o apparente.

3.3. Altrettanto generiche sono le censure mosse in ordine al requisito del periculum in mora, che il ricorrente riterrebbe inammissibilmente fondato su "personali deduzioni del Decidente, avallate dal Tribunale del riesame".

4. Altro discorso deve intraprendersi con riguardo al tema del nesso pertinenziale tra le somme in sequestro e il reato in contestazione.

Il Tribunale del riesame ha inteso fondare la sua decisione, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42415 del 2021, secondo i quali «[l]a confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01).

Tuttavia, la richiamata decisione è stata, di recente, superata, sempre a Sezioni Unite, dalla sentenza n. 13783 del 2025 - già depositata al momento dell'adozione del provvedimento impugnato - con la quale si è diversamente statuito che «[l]a confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto» (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02: in motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti).

Si reputa opportuno trascrivere, per una migliore comprensione della più recente pronuncia, i paragrafi 18 e 19 del '[OSCURATO:PERSONA] in diritto'.

«18.

Sulla base della ricostruzione compiuta, è possibile - senza pretesa di esaustività - indicare in positivo quando la confisca di somme di denaro debba essere qualificata come diretta e quando, invece, debba essere ritenuta per equivalente.

In particolare, la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: - risulti che la somma confiscata sia proprio "quella" derivata dal reato; - si è in presenza di "metamorfosi" del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez.

U, Focarelli, cit.; Sez.

U, Miragliotta, cit.); - sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto- sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma).

La confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato.

A mero titolo esemplificativo, non è diretta la confisca di: a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili; b) somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito; d) somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato.

19. Possono, dunque, essere declinati una serie di principi che - come si è già detto - assumono rilievo rispetto alla questione devoluta e alla valutazione dei 7 o/t motivi dei ricorsi.

Costituisce prezzo del reato il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato.

Costituisce profitto il vantaggio che il reo consegue dal reato.

La confisca del denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato è diretta se vi è la prova del nesso di derivazione del denaro dal reato.

L'estensione della nozione di profitto, e, quindi, la possibilità di disporre la confisca diretta del "provento" del reato (surrogati, utilità mediate, reimpieghi) non esime, come anche nel caso di ablazione del prezzo del reato, dalla prova del nesso di derivazione della res dal reato.

La confisca, anche diretta, del profitto o del prezzo ha carattere punitivo solo quando eccede il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato.

La confisca per equivalente del prezzo e del profitto costituisce una modalità di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve ad una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e può solo eventualmente assumere carattere punitivo, nel senso in precedenza indicato (Corte cost., sent. n. 112 de 2019)».

5. L'ordinanza impugnata, nel fondare, come detto, le sue conclusioni su un orientamento giurisprudenziale superato, è stata indotta a fornire una motivazione giocoforza inadeguata alla luce del diverso e più recente indirizzo, poiché ha concluso nel senso che, nella specie, il nesso di derivazione da reato, per la sua fungibilità, "è, per certi versi, in re ipsa", dal che consegue "l'irrilevanza della derivazione lecita delle somme di denaro".

Trattasi di motivazione che, vista alla luce dei nuovi principi, deve considerarsi errata in diritto, il che giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo applicando i principi enun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 2 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Palermo confermava il decreto di sequestro preventivo della somma di denaro di 11.000,00 euro emessolll aprile 2025, ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il denaro, suddiviso in banconote di diverso taglio, era stato rinvenuto, nella disponibilità dell'indagato, nel corso dell'esecuzione di perquisizione domiciliare concomitante alla notifica di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dallo stesso G.i.p. di Palermo per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Quanto al requisito del fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame richiamava, per relationem, i gravi indizi di colpevolezza illustrati nel titolo genetico cautelare, desunti dal materiale captativo e dai servizi di osservazione, che attestavano l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella famiglia mafiosa di Altarello, in posizione subordinata a quella di Antonio [OSCURATO:PERSONA] e con il ruolo di controllo delle attività economiche del territorio. Condividevano i giudici del riesame la valutazione operata dal G.i.p. nel decreto impugnato in relazione alla qualificazione delle somme di denaro sottoposte a vincolo reale quale profitto del delitto associativo ascritto all'indagato - quindi suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. - in considerazione delle particolari modalità di occultamento (una parte all'interno di un mobile allocato nella camera da letto e una parte all'interno di una cassaforte) e della suddivisione in banconote di piccolo taglio, ciò anche alla luce del ruolo ricoperto dall'indagato in seno al sodalizio di appartenenza. Quanto al periculum, parimenti il Tribunale sposava le valutazioni svolte dal G.i.p. a proposito della sussistenza di elementi sintomatici del pericolo di dispersione del denaro, legati alle peculiari circostanze del fatto addebitato, alla volatilità del denaro e all'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto associativo. Osservava, infine, il giudice a quo che lo sforzo documentale profuso dalla difesa per dimostrare la lecita provenienza delle somme rinvenute nella disponibilità dell'indagato "si infrangeva" contro l'esegesi elaborata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42415 del 2021 (ric. Coppola). Le considerazioni svolte in quest'ultima decisione, ad avviso dell'organo del riesame, si attagliavano alla perfezione al caso di specie, in cui il sequestro era intervenuto su una somma che si trovava già nella disponibilità dell'indagato in epoca anteriore all'imposizione del vincolo reale, sicché il relativo nesso di derivazione da reato - per effetto della nozione di fungibilità - doveva reputarsi, per certi versi, in re ipsa. Da tanto discendeva l'irrilevanza della derivazione lecita delle somme di denaro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite dei difensori, sviluppando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, e 125 cod, proc. pen., con riferimento all'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. Premessa la doglianza sulla tecnica di motivazione per relationem, la difesa contesta la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, avendo essa dimostrato documentalmente la natura lecita delle somme di denaro, riconducibili a reddito da lavoro, risparmi personali, regalie, prestiti, risarcimenti e vincite al gioco. Si eccepisce, inoltre, l'insussistenza del nesso di pertinenzialità con il reato, mancando in atti elementi di prova da cui dedurre che il ricorrente mantenesse il controllo delle attività economiche del territorio e, soprattutto, che detenesse i proventi dell'attività estorsiva. Infine, si critica la ravvisabilità del pericolo di dispersione del denaro, viziata dalla ritenuta irrilevanza della liceità delle somme e disancorata da risultanze degli atti investigativi. 3. L'Avvocato generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono. 2. Si reputa opportuno premettere, all'esame dei motivi, una sintetica ricognizione giurisprudenziale delle tematiche oggetto di vaglio. 2.1. Giova, in primo luogo, rammentare che, sui presupposti del sequestro preventivo, le Sezioni Unite hanno affermato (sia pure con riferimento al sequestro prodromico alla confisca "allargata", ma enunciando un principio generale estensibile alla tipologia di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.) che il "fumus commissi delicti" consiste nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, mentre il "periculum in mora" coincide con la confiscabilità del bene, ossia nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492 - 01).Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01 hanno più di recente precisato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Va detto che i principi enunciati da Sez. U, Montella, del 2004, sono stati, in parte, disattesi da un successivo indirizzo ermeneutico, secondo il quale, «[i]n tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il "fumus commissi delicti", presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali» (fra tutte, vedi Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01). 2.2. Sempre sul piano dei principi, va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 239692 - 01; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto). 2.3. Va, ancora, evidenziato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art.309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01).3. Tanto premesso, devono ritenersi quanto meno infondate le censure con cui si contesta la motivazione inerente alla sussistenza, nella specie, del fumus commissi delicti. 3.1. Non ha pregio, in primo luogo, la critica mossa alla tecnica della motivazione per relationem al titolo cautelare personale genetico cui ha fatto ricorso il Tribunale del riesame per mutuare, riguardo al requisito del fumus, le argomentazioni spese dal G.i.p. procedente sul punto della gravità indiziaria correlata alla imputazione associativa mafiosa elevata a carico dell'indagato. Come più volte affermato in sede di legittimità, deve osservarsi che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l'atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall'interessato, indipendentemente dall'esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l'unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283394 - 01). Nella vicenda cautelare in esame, riferibile allo stesso procedimento n. 15509/2023 R.G.N.R. - D.D.A. Palermo, non è certo possibile dubitare del fatto che le argomentazioni contenute nel provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, reso in data 3 aprile 2025 dal G.i.p. di Palermo, fossero note al [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di indagato per il reato associativo mafioso posto alla base sia della cautela personale che di quella reale che ci occupa. Deve, tra l'altro, ricordarsi che, in materia cautelare, la motivazione per relationem non dà luogo ad un provvedimento complesso, risultante cioè da più provvedimenti nello stesso convergenti, ma ad un documento unitario, semplificato nella sua veste grafica in quanto per la lettura di alcune parti della motivazione si rinvia ad altro documento di comune conoscenza; tuttavia - è stato pure affermato - non è necessario che il provvedimento richiamato sia definitivo ed immodificabile, in quanto l'eventuale annullamento o la modifica non ne fanno venir meno l'esistenza come realtà grafica, ma possono incidere solo indirettamente sul provvedimento richiamante allorché sia intervenuta una statuizione relativa al contenuto dell'ordinanza richiamata (ex plurimis, Sez. 6, n. 56455 del 04/12/2018, Rv. 274779; Sez. 3, n. 20568 del 29/01/2015, Rv. 263744; Sez. 3, n. 16034 del 10/02/2011, Rv. 250299; Sez. 1, n. 5021 del 14/10/1998, Rv. 212401). A maggior ragione tali conclusioni valgono in un caso, come quello di specie, in cui il titolo cautelare genetico, lungi dall'essere annullato o modificato, è stato confermato dal Tribunale del riesame.3.1,, D'altro canto, l'errore in cui, secondo la difesa, sarebbe incorso, quanto alle valutazioni di merito, il Tribunale del riesame nel recepire, per relationem, le argomentazioni del G.i.p., a loro volta errate, sarebbe consistito nel non aver considerato la legittima provenienza delle somme di denaro rinvenute presso l'abitazione dell'indagato in sede di perquisizione, non qualificabili, pertanto, come profitto del delitto associativo. Si tratta, peraltro, di una censura in punto di fatto, che trascura, oltretutto, il complesso delle argomentazioni sviluppate nel titolo cautelare personale, condivise dal Tribunale, fondate sugli esiti dell'attività captativa e dei servizi di osservazione, dai quali è emersa, in termini di gravità indiziaria - quindi, secondo uno standard probatorio più pregnante anche di quello richiesto dall'orientamento più rigoroso in tema di cautela reale di cui si è prima dato atto - la partecipazione dell'indagato alla famiglia mafiosa di Altarello in posizione gerarchicamente subordinata a quella apicale di Antonio [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di controllo delle attività economiche operanti sul territorio. Rispetto a tali argomentazioni ed evidenze, il ricorso non si impegna in alcun confronto critico, non muovendo specifici rilievi da cui inferire l'eventuale vizio di motivazione inesistente o apparente. 3.3. Altrettanto generiche sono le censure mosse in ordine al requisito del periculum in mora, che il ricorrente riterrebbe inammissibilmente fondato su "personali deduzioni del Decidente, avallate dal Tribunale del riesame". 4. Altro discorso deve intraprendersi con riguardo al tema del nesso pertinenziale tra le somme in sequestro e il reato in contestazione. Il Tribunale del riesame ha inteso fondare la sua decisione, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42415 del 2021, secondo i quali «[l]a confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01). Tuttavia, la richiamata decisione è stata, di recente, superata, sempre a Sezioni Unite, dalla sentenza n. 13783 del 2025 - già depositata al momento dell'adozione del provvedimento impugnato - con la quale si è diversamente statuito che «[l]a confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02: in motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti). Si reputa opportuno trascrivere, per una migliore comprensione della più recente pronuncia, i paragrafi 18 e 19 del '[OSCURATO:PERSONA] in diritto'. «18. Sulla base della ricostruzione compiuta, è possibile - senza pretesa di esaustività - indicare in positivo quando la confisca di somme di denaro debba essere qualificata come diretta e quando, invece, debba essere ritenuta per equivalente. In particolare, la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: - risulti che la somma confiscata sia proprio "quella" derivata dal reato; - si è in presenza di "metamorfosi" del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (Sez. U, Focarelli, cit.; Sez. U, Miragliotta, cit.); - sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto- sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (es. transito immediato della somma, che è versata e prelevata in circostanze di tempo e di fatto dimostrative del fatto che si tratti della stessa somma). La confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato. A mero titolo esemplificativo, non è diretta la confisca di: a) somme relative ad emolumenti stipendiali o assimilabili; b) somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato; c) somme provento di vendita di beni, acquistati in epoca antecedente alla commissione dell'illecito; d) somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato. 19. Possono, dunque, essere declinati una serie di principi che - come si è già detto - assumono rilievo rispetto alla questione devoluta e alla valutazione dei 7 o/t motivi dei ricorsi. Costituisce prezzo del reato il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato. Costituisce profitto il vantaggio che il reo consegue dal reato. La confisca del denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato è diretta se vi è la prova del nesso di derivazione del denaro dal reato. L'estensione della nozione di profitto, e, quindi, la possibilità di disporre la confisca diretta del "provento" del reato (surrogati, utilità mediate, reimpieghi) non esime, come anche nel caso di ablazione del prezzo del reato, dalla prova del nesso di derivazione della res dal reato. La confisca, anche diretta, del profitto o del prezzo ha carattere punitivo solo quando eccede il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato. La confisca per equivalente del prezzo e del profitto costituisce una modalità di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve ad una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e può solo eventualmente assumere carattere punitivo, nel senso in precedenza indicato (Corte cost., sent. n. 112 de 2019)». 5. L'ordinanza impugnata, nel fondare, come detto, le sue conclusioni su un orientamento giurisprudenziale superato, è stata indotta a fornire una motivazione giocoforza inadeguata alla luce del diverso e più recente indirizzo, poiché ha concluso nel senso che, nella specie, il nesso di derivazione da reato, per la sua fungibilità, "è, per certi versi, in re ipsa", dal che consegue "l'irrilevanza della derivazione lecita delle somme di denaro". Trattasi di motivazione che, vista alla luce dei nuovi principi, deve considerarsi errata in diritto, il che giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo applicando i principi enun
Decreto Cassazione n. 01957/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris