CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1984
Cassazione n. 16864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1984 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con ordinanza resa il 29.3.2022, il Tribunale di Caltanisetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27.6.2019, divenuta irrevocabile il 18.11.2019, addebitando a colpa dell'odierno ricorrente la mancata esecuzione della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività cui era subordinata la concessione del beneficio. Rilevato che l'unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando la mancata prova della effettiva conoscenza da parte del prescritto della convocazione presso il Comune di Caltanisetta ai fini della predisposizione del progetto di pubblica utilità, non potendo tale consapevolezza essere desunta unicamente dalla circostanza della "compiuta giacenza" della raccomandata contenente l'avviso di deposito della lettera di convocazione presso la casa comunale, ed avendo il Giudice dell'esecuzione omesso di considerare le prospettazioni difensive in ordine al successivo trasferimento della residenza presso un indirizzo diverso da quelli in cui sono state spedite le raccomandate. Ritenuto che le censure difensive non sono consentite in sede di legittimità, in quanto non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che evidenziano in maniera chiara ed esauriente come la condotta inadempiente dell'impugnante sia allo stesso imputabile, essendo questi tenuto ad attivarsi per eseguire la prestazione nella consapevolezza che essa doveva essere compiuta entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto (pag. 1 del provvedimento impugnato). Ritenuto che il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla verifica dell'esigibilità della prestazione medesima, e, una volta compiuta tale verifica in termini positivi, ha valutato il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Rv. 271615). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso