Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07742/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22536/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante, sedente in Morciano di Romagna, con avv. [OSCURATO:PERSONA] DePascale e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente inPadova, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- intervenuta volontaria -Curatela dell’eredità giacente di Giordano NOTARO, in persona delcuratore [OSCURATO:PERSONA];- intimata -e nei confronti diPasquale GERACE, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- resistente -Numero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza n. 936/2023 della Corte d’appello di Genova, secondoquanto dichiarato dalla parte pubblicata il 31 luglio 2023 e asseritamentenotificata il 2 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del tredicifebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Imperia PasqualeGerace, la [OSCURATO:PERSONA] e l’eredità giacente di GiordanoNotaro per introdurre il giudizio di merito inerente alla propostaopposizione tardiva di terzo ex art. 620 cod. proc. civ. avverso laprocedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 185/11, promossa dalla BancaPopolare Valconca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (marito dell’attrice).Il Tribunale respingeva la domanda.Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la Fontanella.La Corte ligure rigettava l’appello e, quindi, la Fontanella propone ricorsoin cassazione, affidato a due motivi, mentre l’istituto di credito resiste amezzo di controricorso.Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente la [OSCURATO:PERSONA] spa,assumendo di aver incorporato la controricorrente.Altresì ha depositato note “autorizzate” il Gerace, ma tardivamente esenza depositare rituale controricorso.L’eredità giacente è invece rimasta intimata.Da ultimo tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Pregiudizialmente, deve rilevarsi che è inammissibile l’intervento diPasquale Gerace, operato senza l’osservanza delle forme e dei termini dicui all’art. 370 cod. proc. civ.; pertanto, alcuna rituale attività puòqualificarsi espletata da parte del medesimo.Numero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/20262.

Sempre in via pregiudiziale, risulta invece ammissibile l’intervento diCherry Bank.Essa, infatti, essendo succeduta a titolo universale alla [OSCURATO:PERSONA] originariacontroricorrente (peraltro a mezzo del medesimo patrocinio), avevafacoltà d’intervenire, applicandosi anche al giudizio di cassazione ladisposizione di cui all’art. 110 cod. proc. civ., che appunto consente alsuccessore a titolo universale di proseguire il processo iniziato dal dantecausa, purché siano osservate le previste formalità.In particolare, occorre che l’intervento avvenga a mezzo di un atto che,assumendo la natura sostanziale di intervento, sia partecipato allacontroparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenutainnovazione soggettiva, consistente nella sostituzione della legittimazionedella parte originaria (Cass. n. 8973/20).E tanto, a differenza dell’ipotesi di successione a titolo particolare, nellaquale un intervento non sarebbe stato ammissibile (così, tra le tante:Cass. 02/10/2023, n. 27822; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass.04/03/2021, n. 5987; Cass. 10/10/2019, n. 25423; in generale, Cass.,Sez.

U, Ord. n. 26145 del 03/11/2017).In base alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/22 al rito, in particolareper quanto qui rileva all’art. 370 cod. proc. civ., è peraltro sufficiente aifini della partecipazione dell’intervento alle altre parti, il deposito dell’attostesso, accompagnato dalla documentazione atta a dimostrare la vicendasuccessoria (in questo caso, l’atto di fusione).Va dunque affermato il seguente principio di diritto:“Il successore a titolo universale di una parte, a differenza di quello atitolo particolare, può intervenire anche nel processo di Cassazione,essendo ad esso applicabile l’art. 110 cod. proc. civ.A tal fine il successore dovrà intervenire a mezzo di un atto che,assumendo la natura sostanziale di intervento, sia partecipato allacontroparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenutaNumero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/2026innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazionedella parte originaria.

Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute conl’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/22, è all’uopo sufficiente il depositodell’atto stesso, accompagnato dalla documentazione atta a dimostrare lavicenda successoria”.3.

Ciò posto, va rilevato che il ricorso è stato tardivamente proposto.In effetti, la stessa parte ricorrente dà atto che la sentenza impugnata èstata notificata il 2 agosto 2023, mentre il ricorso è stato notificato il 30ottobre 2023.Per vero la parte ricorrente non si è neppure data carico di depositare lacopia della sentenza munita del certificato di pubblicazione di cui all’art.133 cod. proc. civ. (l’unica copia della sentenza presente in atti è quelladepositata dalla controricorrente, appunto sfornita della suddettacertificazione), per cui per tal verso il ricorso dovrebbe essere dichiaratoimprocedibile, per inosservanza del disposto di cui all’art. 369, secondocomma, num. 2, cod. proc. civ., se non dovesse prioritariamentedichiararsene l’inammissibilità.Trattandosi, infatti, di opposizione esecutiva - nel cui genus rientral’azione spiegata ex art. 620 cod. proc. civ., così espressamenteprospettata dalla parte ricorrente e come tale qualificata dai giudici delmerito nei gradi di giudizio - il periodo di sospensione feriale dei termininon trova applicazione (cfr. combinato disposto degli artt. 3 l. n. 742/1969e 42, ord. giud.), come emerge da giurisprudenza di legittimità a dir pococonsolidata (tra le innumerevoli, Cass. n. 5475/20; n. 5038/17; n.14591/07; n. 12250/07; n. 2708/05).Va, dunque, rilevato il dirimente profilo di inammissibilità per tardività delricorso rispetto al termine di sessanta giorni per l’impugnazione dalla datadi notificazione, di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326,secondo comma, cod. proc. civ., sia facendo riferimento all’unica datadimostrata e riferita alla pronuncia impugnata, cioè quella indicata nellaNumero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentenza prodotta dalla controricorrente e corrispondente alla data dideliberazione, 28 giugno 2023, che a quella stessa di notifica, meramenteindicata dalla parte ricorrente.Tanto esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e degli stessiargomenti ulteriormente sviluppati anche in memoria dalla ricorrente,essendo manifesta la qualificazione di opposizione esecutiva data dallastessa parte nella relativa prospettazione e tenuta ferma dai giudici dientrambi i gradi di giudizio.4.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con aggravio di spese incapo alla ricorrente ed in favore della sola [OSCURATO:PERSONA].Nulla, invece, per le spese relative al Gerace, per quanto più sopra dettocirca l’inammissibilità del relativo intervento.Sussistono, in capo alla ricorrente, i presupposti processuali per dichiararel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente a rifondere in favore dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] spese di lite che liquida in € 7.700,00, oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed € 200,00 peresborsi.Dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti processualiper l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il tredici febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22536/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante, sedente in Morciano di Romagna, con avv. [OSCURATO:PERSONA] DePascale e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente inPadova, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- intervenuta volontaria -Curatela dell’eredità giacente di Giordano NOTARO, in persona delcuratore [OSCURATO:PERSONA];- intimata -e nei confronti diPasquale GERACE, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- resistente -Numero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/2026avverso la sentenza n. 936/2023 della Corte d’appello di Genova, secondoquanto dichiarato dalla parte pubblicata il 31 luglio 2023 e asseritamentenotificata il 2 agosto 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del tredicifebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Imperia PasqualeGerace, la [OSCURATO:PERSONA] e l’eredità giacente di GiordanoNotaro per introdurre il giudizio di merito inerente alla propostaopposizione tardiva di terzo ex art. 620 cod. proc. civ. avverso laprocedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 185/11, promossa dalla BancaPopolare Valconca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (marito dell’attrice).Il Tribunale respingeva la domanda.Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la Fontanella.La Corte ligure rigettava l’appello e, quindi, la Fontanella propone ricorsoin cassazione, affidato a due motivi, mentre l’istituto di credito resiste amezzo di controricorso.Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente la [OSCURATO:PERSONA] spa,assumendo di aver incorporato la controricorrente.Altresì ha depositato note “autorizzate” il Gerace, ma tardivamente esenza depositare rituale controricorso.L’eredità giacente è invece rimasta intimata.Da ultimo tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Pregiudizialmente, deve rilevarsi che è inammissibile l’intervento diPasquale Gerace, operato senza l’osservanza delle forme e dei termini dicui all’art. 370 cod. proc. civ.; pertanto, alcuna rituale attività puòqualificarsi espletata da parte del medesimo.Numero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/20262. Sempre in via pregiudiziale, risulta invece ammissibile l’intervento diCherry Bank.Essa, infatti, essendo succeduta a titolo universale alla [OSCURATO:PERSONA] originariacontroricorrente (peraltro a mezzo del medesimo patrocinio), avevafacoltà d’intervenire, applicandosi anche al giudizio di cassazione ladisposizione di cui all’art. 110 cod. proc. civ., che appunto consente alsuccessore a titolo universale di proseguire il processo iniziato dal dantecausa, purché siano osservate le previste formalità.In particolare, occorre che l’intervento avvenga a mezzo di un atto che,assumendo la natura sostanziale di intervento, sia partecipato allacontroparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenutainnovazione soggettiva, consistente nella sostituzione della legittimazionedella parte originaria (Cass. n. 8973/20).E tanto, a differenza dell’ipotesi di successione a titolo particolare, nellaquale un intervento non sarebbe stato ammissibile (così, tra le tante:Cass. 02/10/2023, n. 27822; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass.04/03/2021, n. 5987; Cass. 10/10/2019, n. 25423; in generale, Cass.,Sez. U, Ord. n. 26145 del 03/11/2017).In base alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/22 al rito, in particolareper quanto qui rileva all’art. 370 cod. proc. civ., è peraltro sufficiente aifini della partecipazione dell’intervento alle altre parti, il deposito dell’attostesso, accompagnato dalla documentazione atta a dimostrare la vicendasuccessoria (in questo caso, l’atto di fusione).Va dunque affermato il seguente principio di diritto:“Il successore a titolo universale di una parte, a differenza di quello atitolo particolare, può intervenire anche nel processo di Cassazione,essendo ad esso applicabile l’art. 110 cod. proc. civ.A tal fine il successore dovrà intervenire a mezzo di un atto che,assumendo la natura sostanziale di intervento, sia partecipato allacontroparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenutaNumero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/2026innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazionedella parte originaria. Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute conl’entrata in vigore del d.lgs. n. 149/22, è all’uopo sufficiente il depositodell’atto stesso, accompagnato dalla documentazione atta a dimostrare lavicenda successoria”.3. Ciò posto, va rilevato che il ricorso è stato tardivamente proposto.In effetti, la stessa parte ricorrente dà atto che la sentenza impugnata èstata notificata il 2 agosto 2023, mentre il ricorso è stato notificato il 30ottobre 2023.Per vero la parte ricorrente non si è neppure data carico di depositare lacopia della sentenza munita del certificato di pubblicazione di cui all’art.133 cod. proc. civ. (l’unica copia della sentenza presente in atti è quelladepositata dalla controricorrente, appunto sfornita della suddettacertificazione), per cui per tal verso il ricorso dovrebbe essere dichiaratoimprocedibile, per inosservanza del disposto di cui all’art. 369, secondocomma, num. 2, cod. proc. civ., se non dovesse prioritariamentedichiararsene l’inammissibilità.Trattandosi, infatti, di opposizione esecutiva - nel cui genus rientral’azione spiegata ex art. 620 cod. proc. civ., così espressamenteprospettata dalla parte ricorrente e come tale qualificata dai giudici delmerito nei gradi di giudizio - il periodo di sospensione feriale dei termininon trova applicazione (cfr. combinato disposto degli artt. 3 l. n. 742/1969e 42, ord. giud.), come emerge da giurisprudenza di legittimità a dir pococonsolidata (tra le innumerevoli, Cass. n. 5475/20; n. 5038/17; n.14591/07; n. 12250/07; n. 2708/05).Va, dunque, rilevato il dirimente profilo di inammissibilità per tardività delricorso rispetto al termine di sessanta giorni per l’impugnazione dalla datadi notificazione, di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326,secondo comma, cod. proc. civ., sia facendo riferimento all’unica datadimostrata e riferita alla pronuncia impugnata, cioè quella indicata nellaNumero registro generale 22536/2023Numero sezionale 590/2026Numero di raccolta generale 7742/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentenza prodotta dalla controricorrente e corrispondente alla data dideliberazione, 28 giugno 2023, che a quella stessa di notifica, meramenteindicata dalla parte ricorrente.Tanto esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e degli stessiargomenti ulteriormente sviluppati anche in memoria dalla ricorrente,essendo manifesta la qualificazione di opposizione esecutiva data dallastessa parte nella relativa prospettazione e tenuta ferma dai giudici dientrambi i gradi di giudizio.4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con aggravio di spese incapo alla ricorrente ed in favore della sola [OSCURATO:PERSONA].Nulla, invece, per le spese relative al Gerace, per quanto più sopra dettocirca l’inammissibilità del relativo intervento.Sussistono, in capo alla ricorrente, i presupposti processuali per dichiararel’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente a rifondere in favore dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] spese di lite che liquida in € 7.700,00, oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed € 200,00 peresborsi.Dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti processualiper l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il tredici febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])