CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 20 gennaio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna, in primo grado nei suoi confronti pronunciata anche agli effetti civili, limitatamente ai delitti di minaccia aggravata, lesioni personali anche aggravate, violazione di domicilio aggravata, fatti commessi in Montescaglioso il 28 luglio 2016; dato atto che in data 5 dicembre 2022 sono pervenute conclusioni nell'interesse delle parti civili costituite, ammesse al gratuito patrocinio dello Stato; - considerato: V che i primi quattro motivi di ricorso, con i quali sono articolate, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, plurime censure avverso la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, segnatamente in punto di prova del fatto e di integrazione dei reati contestati, sono affidati a doglianze generiche, in quanto prive di effettiva correlazione con le ragioni ostese a sostegno della statuizione impugnata, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti, tra l'altro, nel rispetto del principio di autosuffìcienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) -, ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione rassegnata alle pagg. 5 e 7 della sentenza impugnata; che, comunque, le doglianze all'esame sono anche manifestamente infondate, posto che è pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), come certamente accaduto nel caso che occupa; v che il quinto motivo di ricorso, con il quale è denunciato il vizio di omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze generiche e la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, è palesemente generico, visto che le attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado in regime di equivalenza con le aggravanti contestate e che la Corte territoriale, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), ha ritenuto che, in considerazione delle modalità particolarmente violente dell'aggressione sferrata dall'imputato nei confronti delle parti offese, questi non fosse meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - ritenuto, altresì, che nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quelle costituite nel presente giudizio limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt.610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 12 dicembre 202