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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23599/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] da una parte si sostiene che la corte di appello non avrebbe considerato la circostanza per cui il nucleo familiare del ricorrente già aveva i requisiti per aspirare al reddito di cittadinanza, si rappresenta l'intervenuta abrogazione della disciplina sul reddito di cittadinanza, assieme alle norme incriminatrici di cui all'art. 7 SL 4/2019 con erronea mancata applicazione della disciplina dell'art. 2 c.p. in favore dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile per mancato confronto, doveroso , con la motivazione di cui alla sentenza, laddove i giudici hanno condivisibilmente spiegato le ragioni della applicabilità al caso di specie della fattispecie penale in discussione nonché la sussistenza di un falso risultato funzionale a far percepire al nucleo familiare un rateo maggiore rispetto a quello spettante.

Il ricorrente si è dunque limitato a reiterare talune delle censure già proposte in appello trascurandone anche le risposte.

Va allora ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] da una parte si sostiene che la corte di appello non avrebbe considerato la circostanza per cui il nucleo familiare del ricorrente già aveva i requisiti per aspirare al reddito di cittadinanza, si rappresenta l'intervenuta abrogazione della disciplina sul reddito di cittadinanza, assieme alle norme incriminatrici di cui all'art. 7 SL 4/2019 con erronea mancata applicazione della disciplina dell'art. 2 c.p. in favore dell'imputato. Il ricorso è inammissibile per mancato confronto, doveroso , con la motivazione di cui alla sentenza, laddove i giudici hanno condivisibilmente spiegato le ragioni della applicabilità al caso di specie della fattispecie penale in discussione nonché la sussistenza di un falso risultato funzionale a far percepire al nucleo familiare un rateo maggiore rispetto a quello spettante. Il ricorrente si è dunque limitato a reiterare talune delle censure già proposte in appello trascurandone anche le risposte. Va allora ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]
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