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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 35458/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94/ RG 14871 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità.

Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l'assenza di prove circa la consumazione del delitto contestato dimostrata, invece, dalle conversazioni dal linguaggio esplicito intercettate e da quanto risultante dal verbale di arresto, elementi convergenti e tali da dimostrare la conclusione dell'accordo per l'acquisto di stupefacente che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 5 e 6).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera esJftIara La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94/ RG 14871 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentito in sede di legittimità. Infatti, il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico, l'assenza di prove circa la consumazione del delitto contestato dimostrata, invece, dalle conversazioni dal linguaggio esplicito intercettate e da quanto risultante dal verbale di arresto, elementi convergenti e tali da dimostrare la conclusione dell'accordo per l'acquisto di stupefacente che la sentenza impugnata ha esaminato con argomenti puntuali e non illogici (pagg. 5 e 6). 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera esJftIara La Presidente
Sentenza Cassazione n. 35458/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris