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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 17870/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso:udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Locri, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –adito ai sensi dell’art.310 cod. proc. pen. - ha rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GUP presso lostesso Tribunale e con la quale era stata integralmente rigettata l’istanzafinalizzata alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare disposta in forzadell’ordinanza emessa dallo stesso Ufficio il 13/03/2023 ed eseguita il 03/05/2023.Il Tribunale ha premesso che l’appellante era stato sottoposto alla misuradella custodia cautelare in carcere in relazione a un’imputazione per i reati previstidagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (emessa nell’ambito della c.d.operazione Eureka), in ordine alla quale, in sede di giudizio abbreviato definito il1°/10/2025, era stato condannato alla pena di anni venti di reclusione; ha rilevatoche, sulla base della deduzione difensiva, lo [OSCURATO:PERSONA] risultava contestualmentesottoposto a processo per i medesimi fatti in Belgio (nell’ambito del c.d.procedimento Border), ove era stato tratto in arresto il 22/02/2022 e che, sullabase di tale collegamento, era stata richiesta la perdita di efficacia della misuraapplicata in Italia ai sensi dell’art.746-ter, comma 6, ovvero dell’art.297, comma3, cod. proc. pen.; che, altresì, era stato rappresentato che – dopo l’esecuzionedella misura disposta nel territorio nazionale – l’autorità procedente italiana avevainviato all’autorità estera un mandato di arresto europeo per ottenere la consegnadello [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato eseguito con contestuale revoca della misurasofferta all’estero, per un periodo di mesi otto e giorni sette; conseguendone,secondo la difesa, che – in applicazione del richiamato art.746-ter, comma 6, cod.proc. pen. e in ragione dell’intervenuta riunione dei due procedimenti – il terminemassimo di custodia cautelare previsto per la fase del giudizio abbreviato era giàdecorso al momento dell’esecuzione del mandato di arresto europeo; avendo,altresì, rappresentato la difesa che, anche volendo sostenere la sola connessionee non l’unicità dei procedimenti, sussistesse comunque tra gli stessi un rapportovalutabile ai sensi dell’art.297, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi, pertanto,operare una retrodatazione degli effetti della seconda misura alla data diesecuzione di quella disposta nel territorio belga.2.

Dopo avere dato estesamente atto del parere reso dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva valutato comeinsussistenti le ragioni per l’applicazione delle disposizioni invocate dall’istante –non ravvisandosi tra i due procedimenti né rapporti di identità né di connessione– e della condivisione dello stesso da parte del GUP procedente, il Tribunale haritenuto che l’appello non meritasse accoglimento.Ha pregiudizialmente osservato che l’istituto della retrodatazione previstodall’art.297, comma 3, cod. proc. pen. era applicabile solo in relazione a ordinanzeemesse dalla medesima autorità giudiziaria mentre, nel caso di specie, si era difronte ad atti emessi da autorità di diversi Stati nazionali; con la conclusione percui nessuna retrodatazione poteva riconoscersi in relazione al capo C)dell’imputazione, con conseguente legittimità della prosecuzione del regimecautelare in corso.Ha comunque ritenuto che – anche in riferimento all’invocato art.746-ter,comma sesto, cod. proc. pen. – l’istanza difensiva si palesasse carente sotto ilprofilo delle allegazioni documentali; ha difatti osservato che, in relazione alprocedimento pendente di fronte all’autorità belga, non erano stati prodotti atti ingrado di comprovare il tenore letterale del capo di imputazione.Ha, altresì, osservato che la nota proveniente dalla Procura Federale diBruxelles, datata 10/05/2023 e avente a oggetto la richiesta di assunzione delprocedimento da parte della Procura di [OSCURATO:PERSONA], descriveva solo in modogenerico le vicende delittuose oggetto dei due procedimenti e che nemmeno erautile, a tale fine, la documentazione attinente all’arresto eseguito il [OSCURATO:DATA_NASCITA]dalla polizia belga.Pertanto, ha ritenuto – in riferimento all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.– che non sussistessero i presupposti per valutare la dedotta identità del fattocontestato ovvero il rapporto di connessione o, comunque, la desumibilità dagliche gli atti depositati inducessero a ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto parte didue diversi sodalizi, uno operante in Belgio e l’altro in [OSCURATO:PERSONA], come desumibiledalla citata nota della Procura Federale di Bruxelles, in cui venivano menzionaticorrei non imputati nell’ambito della c.d. operazione Eureka; ritenendo, altresì,che l’identità del fatto non potesse essere ravvisata nemmeno con riguardo ai reatifine, in ragione delle medesime carenze di ordine documentale.In relazione all’ipotesi di retrodatazione collegata alla sussistenza di unfatto diverso non connesso, ha altresì rilevato che la sentenza n.233/2011 dellaCorte Costituzionale avrebbe richiesto che, nel procedimento pendente di fronteall’autorità belga, fosse stata emessa sentenza di condanna passata in giudicatoanteriormente all’emissione della seconda ordinanza, circostanza neanche allegatadalla difesa dell’appellante; il quale non aveva neppure dedotto la data del rinvioa giudizio in tale procedimento e se, a quella data, vi fossero gli elementi da cuidesumere l’esistenza dell’associazione contestata nel procedimento pendente difronte al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].In riferimento alla richiesta avanzata ai sensi dell’art.746-ter, comma 6,cod. proc. pen., il Collegio ha rilevato che l’istanza si basava sui dati dell’identitàdei procedimenti pendenti di fronte alle due autorità e su quello di una intervenutaassunzione del procedimento penale belga da parte della Procura di ReggioCalabria.Ha, peraltro, rilevato che non si fosse in presenza di alcuna riunione, bensìdi una mera assunzione di atti di altro procedimento, reiterando le considerazionipredette in ordine all’assenza dei dati dell’identità tra i procedimenti medesimi;deponendo, in tal senso, anche una circostanza dedotta dalla stessa difesa, ovveroquella per cui – dopo la trasmissione degli atti – il pubblico ministero nazionalenon aveva proceduto ad alcuna ulteriore iscrizione di notizia di reato.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SebastianoStrangio, tramite i propri difensori, articolando due motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione ela violazione di legge in relazione all’applicabilità dell’art.297, comma 3, cod. proc.pen..Ha premesso che, dalla motivazione dell’ordinanza, risultava che il pubblicoministero aveva depositato una memoria, nel corso o successivamente rispettoall’udienza camerale, con conseguente violazione del contraddittorio.Ha dedotto che la motivazione resa nell’ordinanza impugnata dovevaritenersi contraddittoria, nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che gliall’autorità di [OSCURATO:PERSONA] dopo il provvedimento di assunzione e non a seguitodi un ordine di indagine europeo; ha quindi desunto che la Procura reggina, dopol’acquisizione dei predetti atti, avrebbe dovuto provvedere a iscrivere autonomanotizia di reato ai sensi dell’art.335 cod. proc. pen.; ha dedotto che tale assunzionecomportava l’applicabilità dell’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen.; che ilTribunale non si era concretamente confrontato con la documentazione in atti eche la motivazione era da ritenere contraddittoria rispetto all’art.746-bis, comma2, cod. proc. pen., il quale prevede che la relativa assunzione può avvenire sino almomento di esercizio dell’azione penale.Ha pure dedotto che la motivazione del giudice dell’appello doveva ritenersiulteriormente contraddittoria rispetto alla motivazione resa dalla Corte d’appellodi Anversa nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione del mandato di arrestoeuropeo, da cui si desumeva la sostanziale connessione tra i procedimenti;argomentando, altresì, che non era stato considerato, da parte del giudicedistrettuale, che l’indagine svolta in Italia traeva spunto da un’iniziativadell’autorità belga, come dimostrato dagli ordini europei di indagine trasmessi dadall’autorità stessa a quella italiana nell’anno 2019, cui era seguita anche lacostituzione di una squadra investigativa comune.Ha quindi dedotto che, ai fini della valutazione in ordine alla connessione,il Tribunale aveva erroneamente interpretato gli atti allegati dalla difesa, attesoche dagli stessi si evinceva che l’ordine di arresto belga, rispetto al reatoassociativo, aveva interessato soggetti facenti parte del sodalizio ascritto nelprocedimento pendente in Italia e come sussistesse l’elemento della desumibilitàdagli atti del reato stesso da parte di entrambe le autorità; in conclusione, hadedotto che gli atti allegati erano idonei a comprovare la unicità – e non ladistinzione – tra le due associazioni.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto l’illogicità della motivazione e laviolazione di legge in relazione agli artt.746-ter e 297, comma 3, cod. proc. pen..Ha argomentato che la connessione, esclusa dal Tribunale, riguardava ilreato associativo commesso in Belgio dal 21 settembre 2021 al febbraio 2022,mentre il titolo custodiale italiano era stato applicato in relazione al periodo dioperatività compreso tra il gennaio 2020 e il gennaio 2022; ha quindi dedotto che,per quanto potesse anche sostenersi la diversità delle due associazioni, apparissecomunque evidente un rapporto di connessione teleologica rilevante ai sensidell’art.12 cod. proc. pen., sussistendo tutti i presupposti per la retrodatazionedegli effetti della seconda ordinanza custodiale; ha richiamato il principio dettatodalle Sezioni Unite nella sentenza Rahulia, attinente alla retrodatazione anche inordine a fatto oggetto di procedimento diverso se il rapporto di connessione fossedesumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della primaordinanza; ritenendo anche, in adesione al principio dettato dalle Sezioni Unitenella sentenza Librato, che si vertesse in una sostanziale unicità del procedimento,tale da imporre necessariamente la retrodatazione degli effetti della secondaordinanza.3.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

In ordine alla pregiudiziale argomentazione sollevata, in punto di rito,nell’ambito del primo motivo di ricorso – e attinente alla violazione del diritto alcontraddittorio che sarebbe stata determinata dal tardivo deposito di una memoriada parte del pubblico ministero in sede di udienza camerale – questa Corte haevidenziato che, nel procedimento di appello cautelare, l'utilizzabilità deglielementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoriadepositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. èsubordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto alcontraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddettotermine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicoloprocessuale (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078 - 01; Sez.6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711 - 01).Peraltro, nel caso in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata nonrisulta il dato dell’intervenuto deposito di nuovi elementi di prova da parte delpubblico ministero e, in ogni caso, non risulta che il Tribunale abbia tenuto contodi scritti ulteriori proveniente dalla Procura della Repubblica diversi rispetto aipareri depositati presso il GUP, all’esito della richiesta difensiva di perdita diefficacia della misura cautelare, in date 14/07/2025 e 05/09/2025; in riferimentoai quali, alla pag. 4 dell’ordinanza, il Tribunale ha dato di come gli stessi fosserostati ridepositati presso la Cancelleria dell’Ufficio, senza elementi aggiuntivi divalutazione.La predetta eccezione di violazione del diritto al contraddittorio deveritenersi, pertanto, infondata.3.

Nel merito, i due motivi di ricorso possono essere congiuntamenteesaminati, in quanto entrambi attinenti alla computabilità dei periodi di custodiacautelare sofferti all’estero nell’ipotesi dell’assunzione di procedimenti penali daparte dell’autorità giudiziaria italiana (in riferimento al disposto di cui all’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen.), ovvero, in via alternativa, dell’applicabilità delgenerale istituto della retrodatazione regolato dall’art.297, comma 3, cod. proc.pen..Deve quindi ritenersi che le doglianze difensive vadano esaminate, in viapregiudiziale, rispetto alla disciplina attinente al trasferimento dei procedimentipenali verso l’estero nonché all’assunzione da parte dell’autorità italiana diprocedimenti penali dell’autorità giudiziaria estera, dettata dagli artt.746-bis e ss.,cod. proc. pen.; che, in ordine ai punti di diritto controversi, regolamenta anche –in riferimento al contenuto dell’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen. - gli effettideterminati dall’assunzione, nell’ipotesi di preesistente applicazione di una misuracautelare disposta dall’autorità straniera.4.

In via di premessa, va quindi rilevato che gli artt. 746-bis e ss., cod.proc. pen. sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il d.lgs. 3 ottobre 2017,n.149, in attuazione della delega conferita con l. 21 luglio 2016, n.149, recanteratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria inmateria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice diprocedura penale; dovendosi incidentalmente rilevare, sul punto, che non èapplicabile al presente giudizio il regolamento 2024/3011/UE in materia ditrasferimento di procedimenti penali tra Stati membri, in quanto l’entrata in vigoredello stesso è prevista per il 1° febbraio 2027.Si tratta di disposizioni la cui finalità è quella di soddisfare le esigenze dicoordinamento della disciplina interna con quella sovranazionale e di risolvereeventuali conflitti di giurisdizione tra Stati; specificamente, nella procedura diassunzione “attiva” regolata dall’art.746-ter cod. proc. pen., è contemplato che larichiesta venga formulata dal Ministero della Giustizia ovvero, nei casi in cui leConvenzioni internazionali prevedano il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, daparte del pubblico ministero procedente.Ai sensi dell’art.746-bis, comma 3, cod. proc. pen., viene previsto che ipresupposti per dare luogo al trasferimento o all’assunzione del procedimento(possibili, ai sensi del comma 2, solo sino al momento di esercizio dell’azionepenale in uno dei due Stati) debbano essere valutati alla luce di precisi criteri,ovvero; il luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione odell'evento; il luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenzedannose; il luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimonio delle fonti di prova; l’impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato cheha trovato rifugio nello Stato richiesto; il luogo in cui risiede, dimora, è domiciliatoovvero si trova l'indagato; criteri che, a propria volta e in base al tenore testualedella disposizione e degli elementi ivi indagati, possono essere valutati in sensocumulativo ovvero alternativo.5.

In ordine all’oggetto del presente giudizio, il sopra richiamato sestocomma dello stesso articolo 746-ter cod. proc. pen. prevede che il periodo didetenzione sofferto nel procedimento già pendente all’estero vada «computato»nel calcolo dei termini di custodia cautelare.La disposizione opera un riferimento ai soli termini massimi previstidall’art.303, comma 4, cod. proc. pen. e a quelli previsti dall’art.303, comma 2,cod. proc. pen., attinente all’ipotesi di nuova decorrenza del termine di fase inipotesi di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.Ragioni di carattere sistematico e teleologico inducono a concludere che illegislatore, nell’ambito della predetta disposizione, abbia ritenuto di riferirsi ancheall’applicazione dei termini di fase disciplinati dall’art.303, comma 1, cod. proc.pen..Soccorre, sul punto, lo specifico passo della relazione illustrativa al d.lgs. 3ottobre 2017, n.149, introduttiva degli artt. 746-bis e ss., cod. proc.pen., nellaquale è stato chiarito che l’inserimento della disciplina prevista dal comma 6 intema di computo del periodo di custodia cautelare sofferto all’estero risulta“conforme ai principi dettati dalla Corte costituzionale con sentenza 22 luglio 2005,n. 299, relativa al comma 2 dell’articolo 303 c.p.p., nonché con sentenza 21 luglio2004, n. 253, relativa all’articolo 722 c.p.p.”.Con la prima delle sentenze citate, il giudice delle leggi aveva dichiaratol’illegittimità del secondo comma dell’art.303 cod. proc. pen., nella parte in cui nonconsente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304,comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o ingradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito; mentre laseconda sentenza citata aveva dichiarato l’illegittimità dell’art.722 cod. proc. pen.,nella parte in cui – a seguito di accoglimento di domanda di estradizione attiva –consentiva il computo del periodo di detenzione ai soli fini del calcolo del terminemassimo di durata dalla custodia in carcere e non anche in riferimento ai terminidi fase (sulla base di una decisione che ha portato alla modifica del testo dellostesso art.722 cod. proc. pen., operata proprio dal d.lgs. 149 del 2017 in coerenzacon la pronuncia del Giudice delle leggi).A tale proposito, va altresì richiamato il regime previsto dall’art.33 della l.22 aprile 2005, n.69, contenente disposizioni conformative del diritto nazionalerispetto alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arrestoeuropeo; il quale è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale consentenza 16 maggio 2008 n. 143 (G.U. 21 maggio 2008 n. 22) nella parte in cuinon prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandatod'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di faseprevisti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale, in esplicitorichiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza 253/2004 in materia diestradizione attiva.E’ opportuno precisare che la richiamata disposizione contenuta nell’art.33della l. 69 del 2005 non è astrattamente rilevante nel caso di specie – pur essendostato emesso, come risulta dagli atti e dopo l’emissione dell’ordinanza disposta dalGUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], un mandato di arresto europeo perottenere la consegna dello [OSCURATO:PERSONA] – atteso che lo stesso si riferisce al solocomputo della custodia cautelare sofferta in esecuzione dello stesso mandato enon in relazione a distinto provvedimento cautelare emesso dall’autorità straniera.Pertanto, le predette ragioni di ordine sistematico e teleologico – unite alcriterio dell’interpretazione dell’intenzione del legislatore, come desumibile dallacitata relazione illustrativa al d.lgs. n.149 del 2017 – inducono a ritenere che alladetenzione sofferta all’estero, in ipotesi di assunzione del procedimento da partedell’autorità nazionale, vada applicata anche la disciplina relativa ai termini di fasedi cui all’art.303, comma 1, cod. proc. pen..E ciò fermo restando, in relazione alla connotazione contingente delprocedimento in questione, che l’interesse all’applicazione della disposizionerimane comunque fermo anche in caso di intervenuto passaggio del termine difase (come nel caso di specie, vista la definizione del giudizio di primo gradoavvenuta dopo la presentazione dell’istanza difensiva), data comunque l’incidenzadella detenzione sofferta all’estero sui termini massimi previsti dall’art.303,comma 4, cod. proc. pen..6.

Senonché dall’ordinanza impugnata non emerge che l’autorità giudiziariaitaliana abbia assunto il procedimento per il quale il ricorrente è stato detenutoall’estero; con conseguente irrilevanza del complesso delle deduzioni difensiveinerenti al rapporto di identità o di connessione tra il procedimento pendentepresso l’autorità nazionale e quello trattato dall’autorità belga.Difatti – previa integrazione del percorso motivazionale seguito dalTribunale, in riferimento al disposto dell’art.619, comma 1, cod. proc. pen. – deveritenersi che, sulla base degli atti depositati dalla difesa nel rispetto del principiodi autosufficienza del ricorso, non siano comunque desumibili i necessari elementiper fare ritenere perfezionata una fattispecie di assunzione del procedimento,valutabile ai sensi dell’art.746-ter cod. proc. pen..Specificamente, sulla base degli atti depositati, emerge unicamente che laProcura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – segnatamente,con atto del 12 maggio 2023, indirizzato al [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – e riferitaai fatti delittuosi oggetto delle investigazioni svolte dall’autorità belga e alle“convergenze investigative” rispetto a quelli oggetto della c.d. operazione Eureka,aveva manifestato “in via preliminare” la volontà di procedere alla “futuraassunzione” del procedimento penale belga, in espresso riferimento agli artt. 746-bis e ss., cod. proc. pen.; evidenziando, altresì, che tale richiesta era stataformulata in risposta a quella emessa il 10 maggio 2023 dalla Procura Federale diBruxelles, con la quale l’autorità straniera – previa esposizione degli elementi diindagine contenuti nel c.d. fascicolo Border – aveva, a propria volta, inteso“sollecitare” l’assunzione del procedimento penale da parte dell’autorità italiana,ai fini di “un’adeguata amministrazione della giustizia”.7.

Va quindi rilevato che l’art. 746-ter, comma 2, cod. proc. pen.,condiziona il perfezionamento dell’assunzione del procedimento estero – con iconseguenti riflessi in tema di applicazione dell’istituto previsto dal comma 6 –all’emissione di un formale provvedimento in tale senso da parte dell’autoritànazionale, di cui deve essere data tempestiva comunicazione al Ministero dellaGiustizia nell’ipotesi in cui le convenzioni internazionali prevedano il rapportodiretto tra le autorità giudiziarie; provvedimento espresso che, nel caso di specie,non risulta essere stato emesso e, a propria volta, comportante la necessità diiscrizione di autonoma notizia di reato ai sensi dell’art.335 cod. proc. pen. (nelcaso di specie non avvenuta, come esposto dalla stessa parte ricorrente).Mentre, ulteriormente, l’art.746-ter, comma 5, cod. proc. pen. prevede chele misure cautelari adottate nel procedimento definitivamente assunto in Italiasiano soggette all’applicazione dell’art.27 cod. proc. pen., con espressa deroga inordine al solo periodo previsto per la conferma della decisione da parte del giudicenazionale (fissato in trenta giorni dalla ricezione degli atti); non risultando, dalladocumentazione depositata, alcuna decisione emessa in tale senso da partedell’autorità procedente.Conseguendone che deve ritenersi corretta la valutazione conclusiva delTribunale, nella parte in cui ha ritenuto che – allo stato – non si sia in presenza diuna fattispecie di intervenuta assunzione del procedimento già pendente di fronteall’autorità estera; ma, in conformità con quanto esposto nel parere reso dallaProcura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (e nel quale, con espressione ritenutadal Tribunale come riconducibile a improprietà lessicale, era stato dato atto della“riunione” tra i due procedimenti) si sia in presenza di una fattispecie di solaacquisizione probatoria, valutabile ai sensi degli artt. 238 e 78, disp.att., cod. proc.pen..8.

Ulteriormente, sempre a integrazione del percorso motivazionale seguitodal Tribunale, devono essere comunque svolte alcune ulteriori considerazioni inordine ai limiti di operatività dello specifico istituto del “computo” previstodall’art.746-bis, comma 6, cod. proc. pen..Va difatti ritenuto, anche in conseguenza delle osservazioni prima esposte,che l’assunzione del procedimento – ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo– non comporti la perdita di autonomia del procedimento medesimo, il qualerimane quindi soggetto a separata ed autonoma valutazione con specificoriferimento a quella inerente al rispetto dei termini massimi di fase in ordineall’applicazione delle misure cautelari.Ne consegue, pure in presenza del riferimento testuale all’istituto delcomputo, che la questione relativa al rispetto del termine di fase nel procedimentoriunito non può essere posta mediante una richiesta di sommatoria della custodiasofferta all’esterno con quella applicata in Italia nell’ambito di procedimentoseparatamente iscritto, ma che debba essere fatta valere attraverso il riferimentoai termini propri del procedimento estero, poi oggetto di assunzione e con i relativiriferimenti normativi.Derivandone che, sotto tale profilo, l’istanza difensiva poi posta alla basedei motivi di appello è stata formulata in termini non ammissibili ed è comunquepriva dei necessari elementi fattuali necessari ai fini della valutazione dellaquestione.9.

E’ altresì infondata la prospettazione difensiva inerente all’invocataapplicazione (in sede di originaria istanza e poi di appello), in via subordinatarispetto a quella dell’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen., dell’istituto dellaretrodatazione regolato dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen..In ordine a tale profilo, la motivazione del Tribunale (pag.7) contiene unevidente errore di diritto, nella parte in cui ha argomentato che l’istituto dellaretrodatazione sarebbe applicabile solo in ipotesi di ordinanze disposte da partedella stessa autorità giudiziaria; ponendosi tale conclusione in contrasto con ilprincipio dettato da Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 – 02,in base al quale il meccanismo di retrodatazione opera anche in caso diprocedimenti pendenti presso uffici giudiziari diversi purché sussista una delleipotesi di connessione qualificata previste dallo stesso art.297, comma 3, cod.proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nellaconnessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire glialtri (conclusione coerente con il tenore letterale della disposizione, che fariferimento al solo dato della pluralità delle ordinanze per medesimo fatto o perfatto connesso e non all’identità dell’ufficio giudiziario emittente); riferendosi ilprincipio richiamato dal Tribunale, sulla base degli arresti espressi da Sez.

U, n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 e Sez.

U, n. 21957 del22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, al diverso caso in cui tra i fatti non sussista lasuddetta connessione qualificata.Nondimeno, deve escludersi che il meccanismo di retrodatazione possaessere invocato nell’ipotesi di procedimenti pendenti di fronte ad autoritàgiudiziarie di Stati diversi.Difatti, l’art.297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone – quale condizioneindefettibile per l’operatività dell’istituto – l’esistenza di più ordinanze cautelariemesse nel sistema processuale interno, soggette alla disciplina degli artt. 272 ess. cod. proc. pen. e collegabili tra loro secondo i criteri di connessione qualificatadi cui all’art. 12 cod. proc. pen., ovvero fondate su elementi “già desumibili dagliTali condizioni difettano radicalmente nel caso di una misura cautelareadottata da un’autorità giudiziaria straniera.Essa, infatti, non integra un provvedimento cautelare ai sensi del codice diprocedura penale italiano, non è soggetta al sistema delle impugnazioni interne,non è adottata secondo i parametri degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., né èidonea a costituire “atto del procedimento” dal quale possano desumersi elementivalutabili dal giudice nazionale.Mentre, altresì, deve rilevarsi come le norme sovranazionali e gli strumentidi cooperazione giudiziaria internazionale – anche nell’ambito dell’Unione europea– non prevedono alcuna forma di retrodatazione interstatale dei termini cautelari.Un diverso esito, fondato sull’utilizzo di un titolo restrittivo estero perdeterminare la decorrenza della custodia cautelare italiana, si porrebbe incontrasto con il principio di legalità e di tassatività delle limitazioni della libertàpersonale (art. 13 Cost.), introducendo surrettiziamente un presupposto nonprevisto dalla legge.D’altra parte, tale interpretazione è chiaramente imposta dalla ratio delladisposizione, la quale ha recepito un istituto di creazione giurisprudenziale voltoad evitare il fenomeno (frequente sotto la vigenza del vecchio codice di rito)dell’aggiramento della disciplina dei termini massimi di custodia cautelare pereffetto del fenomeno delle c.d. contestazioni a catena per fatti traenti origine daquello originariamente ascritto al fine di spostare in avanti i termini medesimi.Ne consegue che eventuali tematiche attinenti al computo della custodiacautelare sofferta all’estero, in riferimento al medesimo fatto o a un fattoconnesso, non possono che essere interpretate alla luce della normativasovranazionale e dei relativi atti interni recettivi nonché alle norme del codice dirito riguardanti la relativa problematica, ma senza che possa strutturalmente porsiun problema di retrodatazione.10.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Va altresì dato mandato alla Cancelleria per l’esecuzione degli adempimentidi cui all’art.94, comma 1-ter, disp.att., cod. proc. pen..

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso:udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Locri, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] –adito ai sensi dell’art.310 cod. proc. pen. - ha rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GUP presso lostesso Tribunale e con la quale era stata integralmente rigettata l’istanzafinalizzata alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare disposta in forzadell’ordinanza emessa dallo stesso Ufficio il 13/03/2023 ed eseguita il 03/05/2023.Il Tribunale ha premesso che l’appellante era stato sottoposto alla misuradella custodia cautelare in carcere in relazione a un’imputazione per i reati previstidagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (emessa nell’ambito della c.d.operazione Eureka), in ordine alla quale, in sede di giudizio abbreviato definito il1°/10/2025, era stato condannato alla pena di anni venti di reclusione; ha rilevatoche, sulla base della deduzione difensiva, lo [OSCURATO:PERSONA] risultava contestualmentesottoposto a processo per i medesimi fatti in Belgio (nell’ambito del c.d.procedimento Border), ove era stato tratto in arresto il 22/02/2022 e che, sullabase di tale collegamento, era stata richiesta la perdita di efficacia della misuraapplicata in Italia ai sensi dell’art.746-ter, comma 6, ovvero dell’art.297, comma3, cod. proc. pen.; che, altresì, era stato rappresentato che – dopo l’esecuzionedella misura disposta nel territorio nazionale – l’autorità procedente italiana avevainviato all’autorità estera un mandato di arresto europeo per ottenere la consegnadello [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato eseguito con contestuale revoca della misurasofferta all’estero, per un periodo di mesi otto e giorni sette; conseguendone,secondo la difesa, che – in applicazione del richiamato art.746-ter, comma 6, cod.proc. pen. e in ragione dell’intervenuta riunione dei due procedimenti – il terminemassimo di custodia cautelare previsto per la fase del giudizio abbreviato era giàdecorso al momento dell’esecuzione del mandato di arresto europeo; avendo,altresì, rappresentato la difesa che, anche volendo sostenere la sola connessionee non l’unicità dei procedimenti, sussistesse comunque tra gli stessi un rapportovalutabile ai sensi dell’art.297, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi, pertanto,operare una retrodatazione degli effetti della seconda misura alla data diesecuzione di quella disposta nel territorio belga.2. Dopo avere dato estesamente atto del parere reso dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva valutato comeinsussistenti le ragioni per l’applicazione delle disposizioni invocate dall’istante –non ravvisandosi tra i due procedimenti né rapporti di identità né di connessione– e della condivisione dello stesso da parte del GUP procedente, il Tribunale haritenuto che l’appello non meritasse accoglimento.Ha pregiudizialmente osservato che l’istituto della retrodatazione previstodall’art.297, comma 3, cod. proc. pen. era applicabile solo in relazione a ordinanzeemesse dalla medesima autorità giudiziaria mentre, nel caso di specie, si era difronte ad atti emessi da autorità di diversi Stati nazionali; con la conclusione percui nessuna retrodatazione poteva riconoscersi in relazione al capo C)dell’imputazione, con conseguente legittimità della prosecuzione del regimecautelare in corso.Ha comunque ritenuto che – anche in riferimento all’invocato art.746-ter,comma sesto, cod. proc. pen. – l’istanza difensiva si palesasse carente sotto ilprofilo delle allegazioni documentali; ha difatti osservato che, in relazione alprocedimento pendente di fronte all’autorità belga, non erano stati prodotti atti ingrado di comprovare il tenore letterale del capo di imputazione.Ha, altresì, osservato che la nota proveniente dalla Procura Federale diBruxelles, datata 10/05/2023 e avente a oggetto la richiesta di assunzione delprocedimento da parte della Procura di [OSCURATO:PERSONA], descriveva solo in modogenerico le vicende delittuose oggetto dei due procedimenti e che nemmeno erautile, a tale fine, la documentazione attinente all’arresto eseguito il [OSCURATO:DATA_NASCITA]dalla polizia belga.Pertanto, ha ritenuto – in riferimento all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.– che non sussistessero i presupposti per valutare la dedotta identità del fattocontestato ovvero il rapporto di connessione o, comunque, la desumibilità dagliche gli atti depositati inducessero a ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto parte didue diversi sodalizi, uno operante in Belgio e l’altro in [OSCURATO:PERSONA], come desumibiledalla citata nota della Procura Federale di Bruxelles, in cui venivano menzionaticorrei non imputati nell’ambito della c.d. operazione Eureka; ritenendo, altresì,che l’identità del fatto non potesse essere ravvisata nemmeno con riguardo ai reatifine, in ragione delle medesime carenze di ordine documentale.In relazione all’ipotesi di retrodatazione collegata alla sussistenza di unfatto diverso non connesso, ha altresì rilevato che la sentenza n.233/2011 dellaCorte Costituzionale avrebbe richiesto che, nel procedimento pendente di fronteall’autorità belga, fosse stata emessa sentenza di condanna passata in giudicatoanteriormente all’emissione della seconda ordinanza, circostanza neanche allegatadalla difesa dell’appellante; il quale non aveva neppure dedotto la data del rinvioa giudizio in tale procedimento e se, a quella data, vi fossero gli elementi da cuidesumere l’esistenza dell’associazione contestata nel procedimento pendente difronte al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].In riferimento alla richiesta avanzata ai sensi dell’art.746-ter, comma 6,cod. proc. pen., il Collegio ha rilevato che l’istanza si basava sui dati dell’identitàdei procedimenti pendenti di fronte alle due autorità e su quello di una intervenutaassunzione del procedimento penale belga da parte della Procura di ReggioCalabria.Ha, peraltro, rilevato che non si fosse in presenza di alcuna riunione, bensìdi una mera assunzione di atti di altro procedimento, reiterando le considerazionipredette in ordine all’assenza dei dati dell’identità tra i procedimenti medesimi;deponendo, in tal senso, anche una circostanza dedotta dalla stessa difesa, ovveroquella per cui – dopo la trasmissione degli atti – il pubblico ministero nazionalenon aveva proceduto ad alcuna ulteriore iscrizione di notizia di reato.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SebastianoStrangio, tramite i propri difensori, articolando due motivi di impugnazione.2.1 Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione ela violazione di legge in relazione all’applicabilità dell’art.297, comma 3, cod. proc.pen..Ha premesso che, dalla motivazione dell’ordinanza, risultava che il pubblicoministero aveva depositato una memoria, nel corso o successivamente rispettoall’udienza camerale, con conseguente violazione del contraddittorio.Ha dedotto che la motivazione resa nell’ordinanza impugnata dovevaritenersi contraddittoria, nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che gliall’autorità di [OSCURATO:PERSONA] dopo il provvedimento di assunzione e non a seguitodi un ordine di indagine europeo; ha quindi desunto che la Procura reggina, dopol’acquisizione dei predetti atti, avrebbe dovuto provvedere a iscrivere autonomanotizia di reato ai sensi dell’art.335 cod. proc. pen.; ha dedotto che tale assunzionecomportava l’applicabilità dell’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen.; che ilTribunale non si era concretamente confrontato con la documentazione in atti eche la motivazione era da ritenere contraddittoria rispetto all’art.746-bis, comma2, cod. proc. pen., il quale prevede che la relativa assunzione può avvenire sino almomento di esercizio dell’azione penale.Ha pure dedotto che la motivazione del giudice dell’appello doveva ritenersiulteriormente contraddittoria rispetto alla motivazione resa dalla Corte d’appellodi Anversa nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione del mandato di arrestoeuropeo, da cui si desumeva la sostanziale connessione tra i procedimenti;argomentando, altresì, che non era stato considerato, da parte del giudicedistrettuale, che l’indagine svolta in Italia traeva spunto da un’iniziativadell’autorità belga, come dimostrato dagli ordini europei di indagine trasmessi dadall’autorità stessa a quella italiana nell’anno 2019, cui era seguita anche lacostituzione di una squadra investigativa comune.Ha quindi dedotto che, ai fini della valutazione in ordine alla connessione,il Tribunale aveva erroneamente interpretato gli atti allegati dalla difesa, attesoche dagli stessi si evinceva che l’ordine di arresto belga, rispetto al reatoassociativo, aveva interessato soggetti facenti parte del sodalizio ascritto nelprocedimento pendente in Italia e come sussistesse l’elemento della desumibilitàdagli atti del reato stesso da parte di entrambe le autorità; in conclusione, hadedotto che gli atti allegati erano idonei a comprovare la unicità – e non ladistinzione – tra le due associazioni.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto l’illogicità della motivazione e laviolazione di legge in relazione agli artt.746-ter e 297, comma 3, cod. proc. pen..Ha argomentato che la connessione, esclusa dal Tribunale, riguardava ilreato associativo commesso in Belgio dal 21 settembre 2021 al febbraio 2022,mentre il titolo custodiale italiano era stato applicato in relazione al periodo dioperatività compreso tra il gennaio 2020 e il gennaio 2022; ha quindi dedotto che,per quanto potesse anche sostenersi la diversità delle due associazioni, apparissecomunque evidente un rapporto di connessione teleologica rilevante ai sensidell’art.12 cod. proc. pen., sussistendo tutti i presupposti per la retrodatazionedegli effetti della seconda ordinanza custodiale; ha richiamato il principio dettatodalle Sezioni Unite nella sentenza Rahulia, attinente alla retrodatazione anche inordine a fatto oggetto di procedimento diverso se il rapporto di connessione fossedesumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della primaordinanza; ritenendo anche, in adesione al principio dettato dalle Sezioni Unitenella sentenza Librato, che si vertesse in una sostanziale unicità del procedimento,tale da imporre necessariamente la retrodatazione degli effetti della secondaordinanza.3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In ordine alla pregiudiziale argomentazione sollevata, in punto di rito,nell’ambito del primo motivo di ricorso – e attinente alla violazione del diritto alcontraddittorio che sarebbe stata determinata dal tardivo deposito di una memoriada parte del pubblico ministero in sede di udienza camerale – questa Corte haevidenziato che, nel procedimento di appello cautelare, l'utilizzabilità deglielementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoriadepositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. èsubordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto alcontraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddettotermine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicoloprocessuale (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078 - 01; Sez.6, n. 36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711 - 01).Peraltro, nel caso in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata nonrisulta il dato dell’intervenuto deposito di nuovi elementi di prova da parte delpubblico ministero e, in ogni caso, non risulta che il Tribunale abbia tenuto contodi scritti ulteriori proveniente dalla Procura della Repubblica diversi rispetto aipareri depositati presso il GUP, all’esito della richiesta difensiva di perdita diefficacia della misura cautelare, in date 14/07/2025 e 05/09/2025; in riferimentoai quali, alla pag. 4 dell’ordinanza, il Tribunale ha dato di come gli stessi fosserostati ridepositati presso la Cancelleria dell’Ufficio, senza elementi aggiuntivi divalutazione.La predetta eccezione di violazione del diritto al contraddittorio deveritenersi, pertanto, infondata.3. Nel merito, i due motivi di ricorso possono essere congiuntamenteesaminati, in quanto entrambi attinenti alla computabilità dei periodi di custodiacautelare sofferti all’estero nell’ipotesi dell’assunzione di procedimenti penali daparte dell’autorità giudiziaria italiana (in riferimento al disposto di cui all’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen.), ovvero, in via alternativa, dell’applicabilità delgenerale istituto della retrodatazione regolato dall’art.297, comma 3, cod. proc.pen..Deve quindi ritenersi che le doglianze difensive vadano esaminate, in viapregiudiziale, rispetto alla disciplina attinente al trasferimento dei procedimentipenali verso l’estero nonché all’assunzione da parte dell’autorità italiana diprocedimenti penali dell’autorità giudiziaria estera, dettata dagli artt.746-bis e ss.,cod. proc. pen.; che, in ordine ai punti di diritto controversi, regolamenta anche –in riferimento al contenuto dell’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen. - gli effettideterminati dall’assunzione, nell’ipotesi di preesistente applicazione di una misuracautelare disposta dall’autorità straniera.4. In via di premessa, va quindi rilevato che gli artt. 746-bis e ss., cod.proc. pen. sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il d.lgs. 3 ottobre 2017,n.149, in attuazione della delega conferita con l. 21 luglio 2016, n.149, recanteratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria inmateria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice diprocedura penale; dovendosi incidentalmente rilevare, sul punto, che non èapplicabile al presente giudizio il regolamento 2024/3011/UE in materia ditrasferimento di procedimenti penali tra Stati membri, in quanto l’entrata in vigoredello stesso è prevista per il 1° febbraio 2027.Si tratta di disposizioni la cui finalità è quella di soddisfare le esigenze dicoordinamento della disciplina interna con quella sovranazionale e di risolvereeventuali conflitti di giurisdizione tra Stati; specificamente, nella procedura diassunzione “attiva” regolata dall’art.746-ter cod. proc. pen., è contemplato che larichiesta venga formulata dal Ministero della Giustizia ovvero, nei casi in cui leConvenzioni internazionali prevedano il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, daparte del pubblico ministero procedente.Ai sensi dell’art.746-bis, comma 3, cod. proc. pen., viene previsto che ipresupposti per dare luogo al trasferimento o all’assunzione del procedimento(possibili, ai sensi del comma 2, solo sino al momento di esercizio dell’azionepenale in uno dei due Stati) debbano essere valutati alla luce di precisi criteri,ovvero; il luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione odell'evento; il luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenzedannose; il luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimonio delle fonti di prova; l’impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato cheha trovato rifugio nello Stato richiesto; il luogo in cui risiede, dimora, è domiciliatoovvero si trova l'indagato; criteri che, a propria volta e in base al tenore testualedella disposizione e degli elementi ivi indagati, possono essere valutati in sensocumulativo ovvero alternativo.5. In ordine all’oggetto del presente giudizio, il sopra richiamato sestocomma dello stesso articolo 746-ter cod. proc. pen. prevede che il periodo didetenzione sofferto nel procedimento già pendente all’estero vada «computato»nel calcolo dei termini di custodia cautelare.La disposizione opera un riferimento ai soli termini massimi previstidall’art.303, comma 4, cod. proc. pen. e a quelli previsti dall’art.303, comma 2,cod. proc. pen., attinente all’ipotesi di nuova decorrenza del termine di fase inipotesi di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.Ragioni di carattere sistematico e teleologico inducono a concludere che illegislatore, nell’ambito della predetta disposizione, abbia ritenuto di riferirsi ancheall’applicazione dei termini di fase disciplinati dall’art.303, comma 1, cod. proc.pen..Soccorre, sul punto, lo specifico passo della relazione illustrativa al d.lgs. 3ottobre 2017, n.149, introduttiva degli artt. 746-bis e ss., cod. proc.pen., nellaquale è stato chiarito che l’inserimento della disciplina prevista dal comma 6 intema di computo del periodo di custodia cautelare sofferto all’estero risulta“conforme ai principi dettati dalla Corte costituzionale con sentenza 22 luglio 2005,n. 299, relativa al comma 2 dell’articolo 303 c.p.p., nonché con sentenza 21 luglio2004, n. 253, relativa all’articolo 722 c.p.p.”.Con la prima delle sentenze citate, il giudice delle leggi aveva dichiaratol’illegittimità del secondo comma dell’art.303 cod. proc. pen., nella parte in cui nonconsente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304,comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o ingradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito; mentre laseconda sentenza citata aveva dichiarato l’illegittimità dell’art.722 cod. proc. pen.,nella parte in cui – a seguito di accoglimento di domanda di estradizione attiva –consentiva il computo del periodo di detenzione ai soli fini del calcolo del terminemassimo di durata dalla custodia in carcere e non anche in riferimento ai terminidi fase (sulla base di una decisione che ha portato alla modifica del testo dellostesso art.722 cod. proc. pen., operata proprio dal d.lgs. 149 del 2017 in coerenzacon la pronuncia del Giudice delle leggi).A tale proposito, va altresì richiamato il regime previsto dall’art.33 della l.22 aprile 2005, n.69, contenente disposizioni conformative del diritto nazionalerispetto alla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arrestoeuropeo; il quale è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale consentenza 16 maggio 2008 n. 143 (G.U. 21 maggio 2008 n. 22) nella parte in cuinon prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandatod'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di faseprevisti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale, in esplicitorichiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza 253/2004 in materia diestradizione attiva.E’ opportuno precisare che la richiamata disposizione contenuta nell’art.33della l. 69 del 2005 non è astrattamente rilevante nel caso di specie – pur essendostato emesso, come risulta dagli atti e dopo l’emissione dell’ordinanza disposta dalGUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], un mandato di arresto europeo perottenere la consegna dello [OSCURATO:PERSONA] – atteso che lo stesso si riferisce al solocomputo della custodia cautelare sofferta in esecuzione dello stesso mandato enon in relazione a distinto provvedimento cautelare emesso dall’autorità straniera.Pertanto, le predette ragioni di ordine sistematico e teleologico – unite alcriterio dell’interpretazione dell’intenzione del legislatore, come desumibile dallacitata relazione illustrativa al d.lgs. n.149 del 2017 – inducono a ritenere che alladetenzione sofferta all’estero, in ipotesi di assunzione del procedimento da partedell’autorità nazionale, vada applicata anche la disciplina relativa ai termini di fasedi cui all’art.303, comma 1, cod. proc. pen..E ciò fermo restando, in relazione alla connotazione contingente delprocedimento in questione, che l’interesse all’applicazione della disposizionerimane comunque fermo anche in caso di intervenuto passaggio del termine difase (come nel caso di specie, vista la definizione del giudizio di primo gradoavvenuta dopo la presentazione dell’istanza difensiva), data comunque l’incidenzadella detenzione sofferta all’estero sui termini massimi previsti dall’art.303,comma 4, cod. proc. pen..6. Senonché dall’ordinanza impugnata non emerge che l’autorità giudiziariaitaliana abbia assunto il procedimento per il quale il ricorrente è stato detenutoall’estero; con conseguente irrilevanza del complesso delle deduzioni difensiveinerenti al rapporto di identità o di connessione tra il procedimento pendentepresso l’autorità nazionale e quello trattato dall’autorità belga.Difatti – previa integrazione del percorso motivazionale seguito dalTribunale, in riferimento al disposto dell’art.619, comma 1, cod. proc. pen. – deveritenersi che, sulla base degli atti depositati dalla difesa nel rispetto del principiodi autosufficienza del ricorso, non siano comunque desumibili i necessari elementiper fare ritenere perfezionata una fattispecie di assunzione del procedimento,valutabile ai sensi dell’art.746-ter cod. proc. pen..Specificamente, sulla base degli atti depositati, emerge unicamente che laProcura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – segnatamente,con atto del 12 maggio 2023, indirizzato al [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – e riferitaai fatti delittuosi oggetto delle investigazioni svolte dall’autorità belga e alle“convergenze investigative” rispetto a quelli oggetto della c.d. operazione Eureka,aveva manifestato “in via preliminare” la volontà di procedere alla “futuraassunzione” del procedimento penale belga, in espresso riferimento agli artt. 746-bis e ss., cod. proc. pen.; evidenziando, altresì, che tale richiesta era stataformulata in risposta a quella emessa il 10 maggio 2023 dalla Procura Federale diBruxelles, con la quale l’autorità straniera – previa esposizione degli elementi diindagine contenuti nel c.d. fascicolo Border – aveva, a propria volta, inteso“sollecitare” l’assunzione del procedimento penale da parte dell’autorità italiana,ai fini di “un’adeguata amministrazione della giustizia”.7. Va quindi rilevato che l’art. 746-ter, comma 2, cod. proc. pen.,condiziona il perfezionamento dell’assunzione del procedimento estero – con iconseguenti riflessi in tema di applicazione dell’istituto previsto dal comma 6 –all’emissione di un formale provvedimento in tale senso da parte dell’autoritànazionale, di cui deve essere data tempestiva comunicazione al Ministero dellaGiustizia nell’ipotesi in cui le convenzioni internazionali prevedano il rapportodiretto tra le autorità giudiziarie; provvedimento espresso che, nel caso di specie,non risulta essere stato emesso e, a propria volta, comportante la necessità diiscrizione di autonoma notizia di reato ai sensi dell’art.335 cod. proc. pen. (nelcaso di specie non avvenuta, come esposto dalla stessa parte ricorrente).Mentre, ulteriormente, l’art.746-ter, comma 5, cod. proc. pen. prevede chele misure cautelari adottate nel procedimento definitivamente assunto in Italiasiano soggette all’applicazione dell’art.27 cod. proc. pen., con espressa deroga inordine al solo periodo previsto per la conferma della decisione da parte del giudicenazionale (fissato in trenta giorni dalla ricezione degli atti); non risultando, dalladocumentazione depositata, alcuna decisione emessa in tale senso da partedell’autorità procedente.Conseguendone che deve ritenersi corretta la valutazione conclusiva delTribunale, nella parte in cui ha ritenuto che – allo stato – non si sia in presenza diuna fattispecie di intervenuta assunzione del procedimento già pendente di fronteall’autorità estera; ma, in conformità con quanto esposto nel parere reso dallaProcura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] (e nel quale, con espressione ritenutadal Tribunale come riconducibile a improprietà lessicale, era stato dato atto della“riunione” tra i due procedimenti) si sia in presenza di una fattispecie di solaacquisizione probatoria, valutabile ai sensi degli artt. 238 e 78, disp.att., cod. proc.pen..8. Ulteriormente, sempre a integrazione del percorso motivazionale seguitodal Tribunale, devono essere comunque svolte alcune ulteriori considerazioni inordine ai limiti di operatività dello specifico istituto del “computo” previstodall’art.746-bis, comma 6, cod. proc. pen..Va difatti ritenuto, anche in conseguenza delle osservazioni prima esposte,che l’assunzione del procedimento – ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo– non comporti la perdita di autonomia del procedimento medesimo, il qualerimane quindi soggetto a separata ed autonoma valutazione con specificoriferimento a quella inerente al rispetto dei termini massimi di fase in ordineall’applicazione delle misure cautelari.Ne consegue, pure in presenza del riferimento testuale all’istituto delcomputo, che la questione relativa al rispetto del termine di fase nel procedimentoriunito non può essere posta mediante una richiesta di sommatoria della custodiasofferta all’esterno con quella applicata in Italia nell’ambito di procedimentoseparatamente iscritto, ma che debba essere fatta valere attraverso il riferimentoai termini propri del procedimento estero, poi oggetto di assunzione e con i relativiriferimenti normativi.Derivandone che, sotto tale profilo, l’istanza difensiva poi posta alla basedei motivi di appello è stata formulata in termini non ammissibili ed è comunquepriva dei necessari elementi fattuali necessari ai fini della valutazione dellaquestione.9. E’ altresì infondata la prospettazione difensiva inerente all’invocataapplicazione (in sede di originaria istanza e poi di appello), in via subordinatarispetto a quella dell’art.746-ter, comma 6, cod. proc. pen., dell’istituto dellaretrodatazione regolato dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen..In ordine a tale profilo, la motivazione del Tribunale (pag.7) contiene unevidente errore di diritto, nella parte in cui ha argomentato che l’istituto dellaretrodatazione sarebbe applicabile solo in ipotesi di ordinanze disposte da partedella stessa autorità giudiziaria; ponendosi tale conclusione in contrasto con ilprincipio dettato da Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 – 02,in base al quale il meccanismo di retrodatazione opera anche in caso diprocedimenti pendenti presso uffici giudiziari diversi purché sussista una delleipotesi di connessione qualificata previste dallo stesso art.297, comma 3, cod.proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nellaconnessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire glialtri (conclusione coerente con il tenore letterale della disposizione, che fariferimento al solo dato della pluralità delle ordinanze per medesimo fatto o perfatto connesso e non all’identità dell’ufficio giudiziario emittente); riferendosi ilprincipio richiamato dal Tribunale, sulla base degli arresti espressi da Sez. U, n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 e Sez. U, n. 21957 del22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, al diverso caso in cui tra i fatti non sussista lasuddetta connessione qualificata.Nondimeno, deve escludersi che il meccanismo di retrodatazione possaessere invocato nell’ipotesi di procedimenti pendenti di fronte ad autoritàgiudiziarie di Stati diversi.Difatti, l’art.297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone – quale condizioneindefettibile per l’operatività dell’istituto – l’esistenza di più ordinanze cautelariemesse nel sistema processuale interno, soggette alla disciplina degli artt. 272 ess. cod. proc. pen. e collegabili tra loro secondo i criteri di connessione qualificatadi cui all’art. 12 cod. proc. pen., ovvero fondate su elementi “già desumibili dagliTali condizioni difettano radicalmente nel caso di una misura cautelareadottata da un’autorità giudiziaria straniera.Essa, infatti, non integra un provvedimento cautelare ai sensi del codice diprocedura penale italiano, non è soggetta al sistema delle impugnazioni interne,non è adottata secondo i parametri degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., né èidonea a costituire “atto del procedimento” dal quale possano desumersi elementivalutabili dal giudice nazionale.Mentre, altresì, deve rilevarsi come le norme sovranazionali e gli strumentidi cooperazione giudiziaria internazionale – anche nell’ambito dell’Unione europea– non prevedono alcuna forma di retrodatazione interstatale dei termini cautelari.Un diverso esito, fondato sull’utilizzo di un titolo restrittivo estero perdeterminare la decorrenza della custodia cautelare italiana, si porrebbe incontrasto con il principio di legalità e di tassatività delle limitazioni della libertàpersonale (art. 13 Cost.), introducendo surrettiziamente un presupposto nonprevisto dalla legge.D’altra parte, tale interpretazione è chiaramente imposta dalla ratio delladisposizione, la quale ha recepito un istituto di creazione giurisprudenziale voltoad evitare il fenomeno (frequente sotto la vigenza del vecchio codice di rito)dell’aggiramento della disciplina dei termini massimi di custodia cautelare pereffetto del fenomeno delle c.d. contestazioni a catena per fatti traenti origine daquello originariamente ascritto al fine di spostare in avanti i termini medesimi.Ne consegue che eventuali tematiche attinenti al computo della custodiacautelare sofferta all’estero, in riferimento al medesimo fatto o a un fattoconnesso, non possono che essere interpretate alla luce della normativasovranazionale e dei relativi atti interni recettivi nonché alle norme del codice dirito riguardanti la relativa problematica, ma senza che possa strutturalmente porsiun problema di retrodatazione.10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Va altresì dato mandato alla Cancelleria per l’esecuzione degli adempimentidi cui all’art.94, comma 1-ter, disp.att., cod. proc. pen.. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17870/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris