CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1969
Cassazione n. 31072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1969 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per il reato di cui agi artt. 56 e 624 bis c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo, con cui lamenta l'insussistenza dei presupposti discrezionali per l'applicazione della recidiva reiterata, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile non essendo consentito dalla legge in sede di legittimità la doglianza che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, se sorretta, come nel caso di specie, da sufficiente e non illogica motivazione, segnalando come i gravi e specifici precedenti dell'imputata, gravata, al momento del fatto, da ben cinque condanne per furti aggravati, circostanza dalla quale ha tratto fondamento per ritenere fondata la riconosciuta recidiva oltre che per negare le circostanze attenuanti generiche, in quanto , all'evidenza, le pregresse condanne, non avevano sortito alcun effetto positivo sulla imputata (Si veda pag. 4 del provvedimento impugnato). Il giudizio espresso dalla Corte di appello, sotto entrambi i profili denunciati, è corretto e sorretto da adeguata motivazione, coerente con consolidati canoni ermeneutici. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]