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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:T:2001:5
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000TO0236_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-236/00 R, [OSCURATO:PERSONA], residente in Wolfratshausen ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Næstved (Danimarca), Jens-[OSCURATO:PERSONA], residente in Bagsværd (Danimarca), [OSCURATO:PERSONA], residente in Eindhoven ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Copenhagen (Danimarca), Rijk van Dam, residente in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Bolzano (Italia), [OSCURATO:PERSONA]Harris, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]), Lousewies van der Laan, residente in Bruxelles (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in Sinaai (Belgio), Franz-[OSCURATO:PERSONA], residente in Landau-sur-l'Isar ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Bruck ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Rottach-Egern ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] de Roo, residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in Stoccarda ([OSCURATO:PERSONA]),

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]),

[OSCURATO:PERSONA], residente in Gävle (Svezia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Helsinki (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Anversa (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], residente in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentati dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.

M. di Stefano, 49, avenue de la Gare, richiedenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg.

C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, e M. Berger, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

U. Wölker, consigliere giuridico, e

X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig.

C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistenti, avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione, da una parte, dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro 5 luglio 2000 sui rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e la [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, dell'allegato 3 del detto accordo quadro,

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Contesto normativo 1 A partire dal 1990, le norme che disciplinano i rapporti istituzionali tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e la [OSCURATO:PERSONA] sono state riunite in un «codice di condotta» (GU 1995, C 89, pag. 69). 2 Nel settembre 1999, una risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva «che ven[isse] rapidamente definito un Accordo interistituzionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che pon[esse] i presupposti per un nuovo codice di condotta». 3 Il 5 luglio 2000 l'accordo quadro sui rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] veniva approvato a maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«accordo quadro»). 4 Il punto 1 dell'accordo quadro così dispone: «Per adattare il codice di condotta adottato nel 1990 e modificato nel 1995 [il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]] stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità della [OSCURATO:PERSONA], a estendere il dialogo costruttivo e la cooperazione politica, a migliorare la circolazione delle informazioni e a consultare e informare il [OSCURATO:PERSONA] europeo sulle riforme amministrative della [OSCURATO:PERSONA]. [Le due istituzioni] approvano altresì numerose misure specifiche di esecuzione: (i) sull'iter legislativo, (ii) sugli accordi internazionali e l'ampliamento e (iii) sulla trasmissione di documenti e di informazioni riservate della [OSCURATO:PERSONA].

Tali misure di esecuzione figurano in allegato al presente accordo quadro». 5 Il punto 17 dell'accordo quadro recita: «[OSCURATO:PERSONA] (...) e la [OSCURATO:PERSONA] convengono sulla trasmissione, nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 276 del trattato CE, di qualsiasi informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in causa che le venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico conformemente all'allegato VI del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo.

Se nuovi elementi intervengono riguardo agli esercizi precedenti, per i quali il discarico è già stato concesso, la [OSCURATO:PERSONA] trasmette tutte le pertinenti informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti». 6 Il punto 29 indica che «tutte le specificazioni sono analizzate negli allegati». 7 L'allegato 3 dell'accordo quadro riguarda la trasmissione di informazioni riservate al [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dei punti da 1.1 a 1.5 dell'allegato 3: «1.1.

Il presente allegato disciplina la trasmissione al [OSCURATO:PERSONA] europeo e il trattamento delle informazioni riservate della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di discarico o all'esercizio in generale dei poteri di controllo del [OSCURATO:PERSONA] europeo.

Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale e in uno spirito di piena fiducia reciproca, nonché nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli 6 e 46 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 276 del trattato CE.

1.2. Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] assicura al [OSCURATO:PERSONA] europeo l'accesso all'informazione, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze parlamentari indicate nel punto 1.4 in appresso riguardo alla trasmissione di informazioni riservate.

1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla [OSCURATO:PERSONA] il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.

1.5. Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano ancora coperte, al momento della richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA]». 8 Le regole generali, da un lato, e le modalità di consultazione e di trattamento delle informazioni riservate, dall'altro, sono contenute rispettivamente ai punti 2 e 3 dell'allegato

3. 9 D'altra parte, l'art. 197, terzo comma, CE stabilisce che «la [OSCURATO:PERSONA] risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo o dai membri di questo».

Procedimento 10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2000, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e altri 21 deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: i «richiedenti») proponevano, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'accordo quadro. 11 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2000, i richiedenti formulavano altresì, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro, da un lato, e, dall'altro, dell'allegato 3 di quest'ultimo. 12 Il 9 ottobre 2000 il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] depositavano le loro osservazioni circa la domanda di provvedimenti provvisori. 13 Le parti esponevano le loro osservazioni orali all'udienza del 25 ottobre 2000.

Al termine dell'udienza, il presidente del Tribunale invitava le parti a prendere in considerazione la possibilità di una soluzione transattiva del procedimento sommario mediante una dichiarazione da parte di ciascuna istituzione resistente secondo cui, in sostanza, l'accordo quadro - in particolare i punti 17 e 29 e l'allegato 3, relativo alla trasmissione di informazioni riservate al [OSCURATO:PERSONA] - non pregiudica le disposizioni dell'art. 197, terzo comma, CE. 14 Con lettera 20 novembre 2000, registrata nella cancelleria del Tribunale il 23 novembre successivo, il rappresentante dei richiedenti dichiarava che questi ultimi avrebbero rinunciato alla loro domanda di provvedimenti provvisori a condizione che le istituzioni resistenti accettassero la detta proposta.

Lo stesso faceva inoltre riferimento a taluni passaggi di un documento allegato alla sua lettera, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]» (Guida pratica all'accordo quadro), che giustificherebbero il timore che la [OSCURATO:PERSONA] si avvalga anche dell'accordo quadro per limitare le richieste individuali di informazioni ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE. 15 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che l'accordo quadro «non pregiudica in alcun modo i diritti individuali che possono derivare ai deputati del [OSCURATO:PERSONA] (...) dall'art. 197, [terzo comma,] CE» e affermava: «Il problema di stabilire se le risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] implichino anche, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate è stato ampiamente discusso il 16 novembre in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi politici.

Gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi ricevuto istruzione di comunicare al presidente del Tribunale (...) che la bozza di proposta elaborata in questo senso il 25 ottobre non poteva essere accolta dal [OSCURATO:PERSONA]». 16 Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava di aver deciso, nella riunione 15 novembre 2000, di non accogliere la proposta di composizione amichevole della controversia. 17 Tenuto conto di tali rifiuti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], invitati a presentare le loro osservazioni in merito alla lettera 20 novembre 2000 del rappresentante dei richiedenti e al documento cui questa rinvia, provvedevano a ciò il 12 dicembre 2000.

In diritto 18 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari. 19 Nella fattispecie, il giudice del procedimento sommario ritiene che si debba procedere innanzi tutto all'esame della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori.

Argomenti delle parti 20 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in primo luogo, che la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto, non contenendo un'esposizione degli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio, essa non è conforme ai requisiti posti dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale (ordinanza del presidente della Corte 10 giugno 1988, causa 152/88 R, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2931, punto 12, e ordinanza del presidente del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-29/92 R, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2161, punti 32 e 34). 21 Essi affermano, in secondo luogo, che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto il ricorso sul quale essa si fonda è manifestamente irricevibile.

Infatti, i richiedenti non sarebbero direttamente e individualmente interessati dall'accordo quadro. 22 In particolare, i richiedenti non sarebbero individualmente interessati dall'accordo quadro giacché questo produrrebbe effetti solo nei confronti delle parti contraenti, cioè delle istituzioni resistenti. 23 Contrariamente a quanto sostenuto dai richiedenti, l'accordo quadro non disciplinerebbe il diritto di ciascun singolo deputato di presentare interrogazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell'art. 197, terzo comma, CE.

L'accordo quadro riguarderebbe solamente la trasmissione di informazioni al [OSCURATO:PERSONA], in quanto istituzione. 24 Conseguentemente, i richiedenti sarebbero interessati dall'accordo quadro alla stregua di qualunque altro membro attuale o futuro del [OSCURATO:PERSONA], cioè in quanto elementi di un gruppo soggetto a continui mutamenti. 25 [OSCURATO:PERSONA] precisa che gli effetti dell'applicazione dell'accordo quadro sono limitati all'oganizzazione interna delle sue attività e che pertanto il ricorso di annullamento di tale atto presentato dai richiedenti è irricevibile (ordinanze della Corte 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1753, e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Front national/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2101). 26 Inoltre, la possibilità di determinare il numero dei deputati interessati non sarebbe sufficiente perché questi siano interessati individualmente dall'accordo quadro (sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3463, punto 11, e 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 941, punto 8).

A questo proposito, l'ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 2000, causa T-17/00 R, Rothley e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2085), non costituirebbe un precedente pertinente, poiché, a differenza della situazione nel caso di specie, la decisione impugnata si riferiva espressamente ai deputati. 27 I richiedenti sostengono che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile, essendo tale anche il ricorso di merito sul quale essa si innesta. 28 Le regole di condotta stabilite tra le istituzioni dell'Unione costituirebbero atti adottati dai resistenti ai sensi dell'art. 230 CE.

Nella loro qualità di deputati del [OSCURATO:PERSONA], i richiedenti sarebbero direttamente e individualmente interessati dall'accordo quadro, in particolare perché esso pregiudicherebbe il diritto di presentare interrogazioni e di esercitare un controllo ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE. 29 Le disposizioni dell'accordo quadro, conformemente all'art. 186, lett. c), del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1999, L 202, pag. 1), sarebbero applicabili in seno al [OSCURATO:PERSONA] e avrebbero quindi effetto vincolante nei confronti dei richiedenti.

In virtù di tali disposizioni, ai richiedenti sarebbero imposti obblighi concreti di comportamento e sarebbero minacciate sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi (punto 3.3 dell'allegato 3). 30 Le disposizioni dell'accordo quadro interferirebbero con i poteri di controllo che l'art. 197, terzo comma, CE riconosce ai richiedenti.

Tale articolo attribuirebbe a ciascun richiedente diritti individuali e «originari» nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 230 CE sarebbero soddisfatte in quanto l'accordo quadro produrrebbe effetti giuridici nei confronti dei terzi e limiterebbe considerevolmente gli obblighi d'informazione della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ogni deputato ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE.

A questo proposito, i richiedenti si richiamano al punto 1.5 dell'allegato 3 dell'accordo quadro citato. 31 Inoltre, i poteri di controllo conferiti dall'art. 197, terzo comma, CE rifletterebbero lo status dei richiedenti, rappresentanti eletti direttamente dai cittadini e detentori di una legittimazione democratica.

Le disposizioni dell'accordo quadro darebbero luogo ad un'ingerenza diretta nell'esercizio delle funzioni dei richiedenti.

Valutazione del giudice del provvedimento sommario Sul motivo di irricevibilità relativo ad una violazione delle disposizioni del regolamento di procedura 32 Ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare «gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto». 33 L'art. 104, n. 3, dello stesso regolamento stabilisce che la domanda relativa a provvedimenti provvisori va presentata con «atto separato e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44». 34 Dall'analisi del combinato disposto delle dette disposizioni dell'art. 104 del regolamento di procedura deriva che una domanda di provvedimenti provvisori deve, di per sé, consentire al resistente di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di deliberare in merito alla domanda, anche senza ulteriori informazioni a sostegno.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, perché una tale domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa è fondata emergano in maniera coerente e comprensibile dallo stesso testo della domanda di provvedimenti provvisori.

Mentre tale testo può essere avallato e completato in punti specifici da richiami a determinati passaggi di documenti che sono ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, seppur allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, non può sanare la mancanza di elementi essenziali nella detta domanda. 35 Nella fattispecie, nella loro domanda i richiedenti sostengono che il «ricorso è fondato per i motivi» che essi deducono.

La succinta esposizione degli otto motivi menzionati è completata da un rinvio ai relativi punti della domanda di annullamento.

Così, alla rubrica «Fondatezza del ricorso (fumus boni iuris)» si afferma: «Il ricorso è fondato per i seguenti motivi:

a) vi è stata violazione di forme sostanziali in occasione dell'adozione d[ell'accordo quadro] da parte del [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 22-25 dell'atto introduttivo);

b) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] infrangono il regolamento del [OSCURATO:PERSONA], in quanto esse menomano l'attribuzione di competenze ai titolari di un mandato e agli organi del [OSCURATO:PERSONA], nonché l'autonomia delle commissioni e dei loro relatori, quale è prevista dal regolamento, e sono incompatibili con le disposizioni dell'allegato VII del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] sulla procedura da applicare per l'esame dei documenti confidenziali (v. punti 26-46 dell'atto introduttivo);

c) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] violano il regolamento finanziario ed in particolare il potere che questo riconosce al [OSCURATO:PERSONA] di farsi comunicare ogni informazione e giustificazione per i problemi di bilancio di sua competenza (v. punti 47-49 dell'atto introduttivo);

d) l'[accordo quadro] è fondato, in violazione del Trattato, sull'art. 214 CE che disciplina la procedura di nomina dei membri della [OSCURATO:PERSONA], ma non costituisce un fondamento giuridico per l'adozione di disposizioni che riguardino i lavori interni del [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti tra le istituzioni quali sono previsti dal Trattato (v. punti 50-53 dell'atto introduttivo);

e) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] sono incompatibili con l'art. 197, terzo comma, CE, che garantisce ai deputati del [OSCURATO:PERSONA] poteri di controllo autonomi e inalienabili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 54-60 dell'atto introduttivo);

f) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] restringono ed erodono i poteri di controllo del [OSCURATO:PERSONA] che l'art. 276 CE prevede in materia di esecuzione del bilancio (v. punti 61-64 dell'atto introduttivo);

g) l'[accordo quadro] viola l'art. 7 CE in base al quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite, quindi conformemente alle disposizioni dei Trattati (v. punto 65 dell'atto introduttivo);

h) l'[accordo quadro] viola l'art. 211 CE ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato (v. punto 66 dell'atto introduttivo)». 36 Il rinvio ai motivi e agli argomenti nella domanda di annullamento dell'accordo quadro, così come effettuato alle lettere da a) a c) e da e) ad h), benché la detta domanda sia allegata alla domanda di provvedimenti provvisori, non può sostituire l'esposizione dei fatti, dei motivi e degli argomenti nel testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori e non può, quindi, sanare la mancanza nella detta domanda di qualsiasi enunciazione dei motivi del ricorso di merito che dimostrino l'esistenza di un fumus boni iuris (in questo senso, in applicazione dell'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8787, punto 27). 37 Occorre aggiungere che, se non si giungesse a tale conclusione, si obbligherebbe il giudice del procedimento sommario ad esaminare il ricorso principale, il che condurrebbe a privare di effetti la disposizione del regolamento di procedura che stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato. 38 Pertanto, l'esposizione dei motivi di cui alle lettere da a) a c) e da e) ad h) non è conforme ai requisiti delle citate disposizioni del regolamento di procedura, cosicché tali motivi non possono essere presi in considerazione per verificare l'esistenza del fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'esecuzione. 39 Quanto al motivo sub d), relativo ad un errato fondamento giuridico dell'accordo quadro, anche solo il suo enunciato è sufficiente perché se ne comprendano il senso e la portata.

Si dovrà verificare, ove necessario, se esso sia costitutivo di un fumus boni iuris nell'ambito dell'esame di tale condizione per la concessione di provvedimenti provvisori. 40 Occorre tuttavia verificare in via preliminare se il ricorso di merito sia manifestamente irricevibile, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sul motivo di irricevibilità relativo all'irricevibilità del ricorso principale 41 Ai sensi dell'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

Tale norma non è una semplice formalità, ma presuppone che il ricorso di merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, possa essere esaminato effettivamente dal Tribunale. 42 Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso pendente dinanzi al giudice del merito non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare il giudizio nella causa principale.

Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora, come nella fattispecie, venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente della Corte 16 ottobre 1986, causa 221/86 R, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2969, punto 19, e 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 209, punto 21; ordinanze del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-3397, punto 60, e Rothley e a./[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 45). 43 L'art. 230, primo comma, CE dispone che la Corte esercita un controllo di legittimità, in particolare, sugli atti del [OSCURATO:PERSONA] destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

Tale norma è volta a consentire che possano essere sottoposti al controllo del giudice comunitario gli atti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del Trattato CE che potrebbero invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339, punto 25).

Invece, gli atti che riguardano soltanto l'organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento (ordinanze Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 11, e Blot e Front national/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 12, e sentenza della Corte 23 marzo 1993, causa C-314/91, Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1093, punto 9).

Rientrano in detta categoria taluni atti del [OSCURATO:PERSONA] che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all'interno del [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene all'organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento (sentenza Weber/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 10). 44 In via preliminare, si deve osservare che l'accordo quadro è stato approvato il 5 luglio 2000 a maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] e deve essere quindi considerato, ai fini dell'esame della ricevibilità, come un atto dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 45 Occorre, poi, verificare se esso produca eventualmente effetti giuridici che esorbitano dall'ambito dell'organizzazione interna dei lavori dell'istituzione. 46 A questo proposito, i richiedenti sostengono che l'accordo quadro regola il diritto del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi membri di consultare tutte le informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone e che formano oggetto di una richiesta del [OSCURATO:PERSONA] o di uno dei suoi membri.

Tale regolamentazione avrebbe carattere generale e definitivo.

Inoltre, l'accordo quadro e, in particolare, l'allegato 3 avrebbero lo scopo principale non già di disciplinare semplicemente lo scambio d'informazioni tra le due istituzioni come tali, bensì di restringere il diritto individuale dei membri del [OSCURATO:PERSONA] di presentare interrogazioni e di esercitare un controllo in virtù dell'art. 197, terzo comma, CE.

L'accordo quadro restringerebbe illegittimamente lo status di deputati dei richiedenti e, in particolare, i corrispondenti poteri di controllo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Il rispetto da parte dei richiedenti degli obblighi che sono loro imposti in questo modo comporterebbe una violazione del Trattato, delle disposizioni del regolamento finanziario della [OSCURATO:PERSONA] europea e del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. 47 Le allegazioni così formulate sono volte, in sostanza, a sostenere che l'accordo quadro priva i deputati che agiscano individualmente della facoltà stessa di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE, di trasmettere loro informazioni riservate, cosicché la loro posizione giuridica ne risulterebbe modificata. 48 Orbene, dal tenore delle disposizioni dell'accordo quadro, in particolare del punto 1 e dei punti 1.1, 1.3 e 1.4 dell'allegato 3, confermate in questo senso dalle circostanze in cui esso è stato concluso, grazie alle quali è possibile chiarirne la finalità, si deduce che lo scopo del detto accordo quadro non è di limitare il diritto dei deputati a presentare individualmente interrogazioni, bensì semplicemente di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare poteri di controllo più ampi sulle attività della [OSCURATO:PERSONA], ottenendo da quest'ultima informazioni riservate la cui trasmissione precedentemente non era regolamentata. 49 Il fatto che l'accordo quadro stabilisca che determinate informazioni possano essere trasmesse solo agli organi parlamentari indicati al punto 1.4 dell'allegato 3 - cioè al Presidente del [OSCURATO:PERSONA], ai presidenti delle commissioni parlamentari interessate, all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti - non priva i membri del [OSCURATO:PERSONA] che agiscano a titolo individuale del diritto di presentare interrogazioni alla [OSCURATO:PERSONA] e di ottenere da questa risposte che implichino, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate, come accadeva prima dell'adozione del detto accordo quadro.

A questo proposito, bisogna rilevare che l'accordo quadro non riguarda, nemmeno in maniera indiretta, il potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per decidere se comunicare informazioni riservate nella risposta data all'interrogazione - presentata ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] - di un parlamentare che agisca a titolo individuale. 50 Al contrario, quando una richiesta di informazioni riservate proviene dal [OSCURATO:PERSONA], cioè da uno degli organi parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato 3 dell'accordo quadro, la trasmissione di tali informazioni della [OSCURATO:PERSONA] è ormai disciplinata dalle disposizioni dell'accordo quadro. 51 Ne consegue che, prima facie, l'accordo quadro, che si limita a disciplinare i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non ha modificato la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il loro diritto previsto dall'art. 197, terzo comma, CE, non pregiudica il diritto garantito dalla detta disposizione e non produce effetti giuridici nei confronti dei deputati che agiscono a titolo individuale. 52 Come già constatato prima facie, l'accordo quadro non comporta restrizioni al diritto dei deputati che agiscono a titolo individuale di presentare interrogazioni alla [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, è destituita di ogni fondamento l'allegazione dei richiedenti secondo cui il documento dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]» (v. supra, punto 14) confermerebbe il «loro timore» che la [OSCURATO:PERSONA] si avvalga dell'accordo quadro per limitare il diritto di cui trattasi. 53 Conseguentemente, in mancanza di elementi seri che consentano di ritenere che la ricevibilità del ricorso principale non è esclusa, la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere dichiarata irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000TO0236_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-236/00 R, [OSCURATO:PERSONA], residente in Wolfratshausen ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Næstved (Danimarca), Jens-[OSCURATO:PERSONA], residente in Bagsværd (Danimarca), [OSCURATO:PERSONA], residente in Eindhoven ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Copenhagen (Danimarca), Rijk van Dam, residente in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Bolzano (Italia), [OSCURATO:PERSONA]Harris, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]), Lousewies van der Laan, residente in Bruxelles (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in Sinaai (Belgio), Franz-[OSCURATO:PERSONA], residente in Landau-sur-l'Isar ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Bruck ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Rottach-Egern ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] de Roo, residente in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], residente in Stoccarda ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], residente in Gävle (Svezia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Helsinki (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA], residente in Anversa (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], residente in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentati dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. di Stefano, 49, avenue de la Gare, richiedenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg. C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, e M. Berger, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker, consigliere giuridico, e X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistenti, avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione, da una parte, dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro 5 luglio 2000 sui rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e la [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, dell'allegato 3 del detto accordo quadro, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Contesto normativo 1 A partire dal 1990, le norme che disciplinano i rapporti istituzionali tra il [OSCURATO:PERSONA] europeo e la [OSCURATO:PERSONA] sono state riunite in un «codice di condotta» (GU 1995, C 89, pag. 69). 2 Nel settembre 1999, una risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva «che ven[isse] rapidamente definito un Accordo interistituzionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che pon[esse] i presupposti per un nuovo codice di condotta». 3 Il 5 luglio 2000 l'accordo quadro sui rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] veniva approvato a maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«accordo quadro»). 4 Il punto 1 dell'accordo quadro così dispone: «Per adattare il codice di condotta adottato nel 1990 e modificato nel 1995 [il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]] stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità della [OSCURATO:PERSONA], a estendere il dialogo costruttivo e la cooperazione politica, a migliorare la circolazione delle informazioni e a consultare e informare il [OSCURATO:PERSONA] europeo sulle riforme amministrative della [OSCURATO:PERSONA]. [Le due istituzioni] approvano altresì numerose misure specifiche di esecuzione: (i) sull'iter legislativo, (ii) sugli accordi internazionali e l'ampliamento e (iii) sulla trasmissione di documenti e di informazioni riservate della [OSCURATO:PERSONA]. Tali misure di esecuzione figurano in allegato al presente accordo quadro». 5 Il punto 17 dell'accordo quadro recita: «[OSCURATO:PERSONA] (...) e la [OSCURATO:PERSONA] convengono sulla trasmissione, nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 276 del trattato CE, di qualsiasi informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in causa che le venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico conformemente all'allegato VI del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Se nuovi elementi intervengono riguardo agli esercizi precedenti, per i quali il discarico è già stato concesso, la [OSCURATO:PERSONA] trasmette tutte le pertinenti informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti». 6 Il punto 29 indica che «tutte le specificazioni sono analizzate negli allegati». 7 L'allegato 3 dell'accordo quadro riguarda la trasmissione di informazioni riservate al [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dei punti da 1.1 a 1.5 dell'allegato 3: «1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al [OSCURATO:PERSONA] europeo e il trattamento delle informazioni riservate della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di discarico o all'esercizio in generale dei poteri di controllo del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale e in uno spirito di piena fiducia reciproca, nonché nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli 6 e 46 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 276 del trattato CE. 1.2. Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] assicura al [OSCURATO:PERSONA] europeo l'accesso all'informazione, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze parlamentari indicate nel punto 1.4 in appresso riguardo alla trasmissione di informazioni riservate. 1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla [OSCURATO:PERSONA] il Presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti. 1.5. Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano ancora coperte, al momento della richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA]». 8 Le regole generali, da un lato, e le modalità di consultazione e di trattamento delle informazioni riservate, dall'altro, sono contenute rispettivamente ai punti 2 e 3 dell'allegato 3. 9 D'altra parte, l'art. 197, terzo comma, CE stabilisce che «la [OSCURATO:PERSONA] risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo o dai membri di questo». Procedimento 10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2000, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e altri 21 deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: i «richiedenti») proponevano, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'accordo quadro. 11 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2000, i richiedenti formulavano altresì, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro, da un lato, e, dall'altro, dell'allegato 3 di quest'ultimo. 12 Il 9 ottobre 2000 il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] depositavano le loro osservazioni circa la domanda di provvedimenti provvisori. 13 Le parti esponevano le loro osservazioni orali all'udienza del 25 ottobre 2000. Al termine dell'udienza, il presidente del Tribunale invitava le parti a prendere in considerazione la possibilità di una soluzione transattiva del procedimento sommario mediante una dichiarazione da parte di ciascuna istituzione resistente secondo cui, in sostanza, l'accordo quadro - in particolare i punti 17 e 29 e l'allegato 3, relativo alla trasmissione di informazioni riservate al [OSCURATO:PERSONA] - non pregiudica le disposizioni dell'art. 197, terzo comma, CE. 14 Con lettera 20 novembre 2000, registrata nella cancelleria del Tribunale il 23 novembre successivo, il rappresentante dei richiedenti dichiarava che questi ultimi avrebbero rinunciato alla loro domanda di provvedimenti provvisori a condizione che le istituzioni resistenti accettassero la detta proposta. Lo stesso faceva inoltre riferimento a taluni passaggi di un documento allegato alla sua lettera, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]» (Guida pratica all'accordo quadro), che giustificherebbero il timore che la [OSCURATO:PERSONA] si avvalga anche dell'accordo quadro per limitare le richieste individuali di informazioni ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE. 15 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che l'accordo quadro «non pregiudica in alcun modo i diritti individuali che possono derivare ai deputati del [OSCURATO:PERSONA] (...) dall'art. 197, [terzo comma,] CE» e affermava: «Il problema di stabilire se le risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] implichino anche, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate è stato ampiamente discusso il 16 novembre in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi politici. Gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi ricevuto istruzione di comunicare al presidente del Tribunale (...) che la bozza di proposta elaborata in questo senso il 25 ottobre non poteva essere accolta dal [OSCURATO:PERSONA]». 16 Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava di aver deciso, nella riunione 15 novembre 2000, di non accogliere la proposta di composizione amichevole della controversia. 17 Tenuto conto di tali rifiuti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], invitati a presentare le loro osservazioni in merito alla lettera 20 novembre 2000 del rappresentante dei richiedenti e al documento cui questa rinvia, provvedevano a ciò il 12 dicembre 2000. In diritto 18 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari. 19 Nella fattispecie, il giudice del procedimento sommario ritiene che si debba procedere innanzi tutto all'esame della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori. Argomenti delle parti 20 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in primo luogo, che la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto, non contenendo un'esposizione degli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio, essa non è conforme ai requisiti posti dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale (ordinanza del presidente della Corte 10 giugno 1988, causa 152/88 R, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2931, punto 12, e ordinanza del presidente del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-29/92 R, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2161, punti 32 e 34). 21 Essi affermano, in secondo luogo, che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto il ricorso sul quale essa si fonda è manifestamente irricevibile. Infatti, i richiedenti non sarebbero direttamente e individualmente interessati dall'accordo quadro. 22 In particolare, i richiedenti non sarebbero individualmente interessati dall'accordo quadro giacché questo produrrebbe effetti solo nei confronti delle parti contraenti, cioè delle istituzioni resistenti. 23 Contrariamente a quanto sostenuto dai richiedenti, l'accordo quadro non disciplinerebbe il diritto di ciascun singolo deputato di presentare interrogazioni alla [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell'art. 197, terzo comma, CE. L'accordo quadro riguarderebbe solamente la trasmissione di informazioni al [OSCURATO:PERSONA], in quanto istituzione. 24 Conseguentemente, i richiedenti sarebbero interessati dall'accordo quadro alla stregua di qualunque altro membro attuale o futuro del [OSCURATO:PERSONA], cioè in quanto elementi di un gruppo soggetto a continui mutamenti. 25 [OSCURATO:PERSONA] precisa che gli effetti dell'applicazione dell'accordo quadro sono limitati all'oganizzazione interna delle sue attività e che pertanto il ricorso di annullamento di tale atto presentato dai richiedenti è irricevibile (ordinanze della Corte 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1753, e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Front national/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2101). 26 Inoltre, la possibilità di determinare il numero dei deputati interessati non sarebbe sufficiente perché questi siano interessati individualmente dall'accordo quadro (sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3463, punto 11, e 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 941, punto 8). A questo proposito, l'ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 2000, causa T-17/00 R, Rothley e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2085), non costituirebbe un precedente pertinente, poiché, a differenza della situazione nel caso di specie, la decisione impugnata si riferiva espressamente ai deputati. 27 I richiedenti sostengono che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile, essendo tale anche il ricorso di merito sul quale essa si innesta. 28 Le regole di condotta stabilite tra le istituzioni dell'Unione costituirebbero atti adottati dai resistenti ai sensi dell'art. 230 CE. Nella loro qualità di deputati del [OSCURATO:PERSONA], i richiedenti sarebbero direttamente e individualmente interessati dall'accordo quadro, in particolare perché esso pregiudicherebbe il diritto di presentare interrogazioni e di esercitare un controllo ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE. 29 Le disposizioni dell'accordo quadro, conformemente all'art. 186, lett. c), del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1999, L 202, pag. 1), sarebbero applicabili in seno al [OSCURATO:PERSONA] e avrebbero quindi effetto vincolante nei confronti dei richiedenti. In virtù di tali disposizioni, ai richiedenti sarebbero imposti obblighi concreti di comportamento e sarebbero minacciate sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi (punto 3.3 dell'allegato 3). 30 Le disposizioni dell'accordo quadro interferirebbero con i poteri di controllo che l'art. 197, terzo comma, CE riconosce ai richiedenti. Tale articolo attribuirebbe a ciascun richiedente diritti individuali e «originari» nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 230 CE sarebbero soddisfatte in quanto l'accordo quadro produrrebbe effetti giuridici nei confronti dei terzi e limiterebbe considerevolmente gli obblighi d'informazione della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ogni deputato ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE. A questo proposito, i richiedenti si richiamano al punto 1.5 dell'allegato 3 dell'accordo quadro citato. 31 Inoltre, i poteri di controllo conferiti dall'art. 197, terzo comma, CE rifletterebbero lo status dei richiedenti, rappresentanti eletti direttamente dai cittadini e detentori di una legittimazione democratica. Le disposizioni dell'accordo quadro darebbero luogo ad un'ingerenza diretta nell'esercizio delle funzioni dei richiedenti. Valutazione del giudice del provvedimento sommario Sul motivo di irricevibilità relativo ad una violazione delle disposizioni del regolamento di procedura 32 Ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare «gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto». 33 L'art. 104, n. 3, dello stesso regolamento stabilisce che la domanda relativa a provvedimenti provvisori va presentata con «atto separato e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44». 34 Dall'analisi del combinato disposto delle dette disposizioni dell'art. 104 del regolamento di procedura deriva che una domanda di provvedimenti provvisori deve, di per sé, consentire al resistente di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di deliberare in merito alla domanda, anche senza ulteriori informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, perché una tale domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa è fondata emergano in maniera coerente e comprensibile dallo stesso testo della domanda di provvedimenti provvisori. Mentre tale testo può essere avallato e completato in punti specifici da richiami a determinati passaggi di documenti che sono ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, seppur allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, non può sanare la mancanza di elementi essenziali nella detta domanda. 35 Nella fattispecie, nella loro domanda i richiedenti sostengono che il «ricorso è fondato per i motivi» che essi deducono. La succinta esposizione degli otto motivi menzionati è completata da un rinvio ai relativi punti della domanda di annullamento. Così, alla rubrica «Fondatezza del ricorso (fumus boni iuris)» si afferma: «Il ricorso è fondato per i seguenti motivi: a) vi è stata violazione di forme sostanziali in occasione dell'adozione d[ell'accordo quadro] da parte del [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 22-25 dell'atto introduttivo); b) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] infrangono il regolamento del [OSCURATO:PERSONA], in quanto esse menomano l'attribuzione di competenze ai titolari di un mandato e agli organi del [OSCURATO:PERSONA], nonché l'autonomia delle commissioni e dei loro relatori, quale è prevista dal regolamento, e sono incompatibili con le disposizioni dell'allegato VII del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] sulla procedura da applicare per l'esame dei documenti confidenziali (v. punti 26-46 dell'atto introduttivo); c) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] violano il regolamento finanziario ed in particolare il potere che questo riconosce al [OSCURATO:PERSONA] di farsi comunicare ogni informazione e giustificazione per i problemi di bilancio di sua competenza (v. punti 47-49 dell'atto introduttivo); d) l'[accordo quadro] è fondato, in violazione del Trattato, sull'art. 214 CE che disciplina la procedura di nomina dei membri della [OSCURATO:PERSONA], ma non costituisce un fondamento giuridico per l'adozione di disposizioni che riguardino i lavori interni del [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti tra le istituzioni quali sono previsti dal Trattato (v. punti 50-53 dell'atto introduttivo); e) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] sono incompatibili con l'art. 197, terzo comma, CE, che garantisce ai deputati del [OSCURATO:PERSONA] poteri di controllo autonomi e inalienabili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 54-60 dell'atto introduttivo); f) talune disposizioni d[ell'accordo quadro] restringono ed erodono i poteri di controllo del [OSCURATO:PERSONA] che l'art. 276 CE prevede in materia di esecuzione del bilancio (v. punti 61-64 dell'atto introduttivo); g) l'[accordo quadro] viola l'art. 7 CE in base al quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite, quindi conformemente alle disposizioni dei Trattati (v. punto 65 dell'atto introduttivo); h) l'[accordo quadro] viola l'art. 211 CE ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato (v. punto 66 dell'atto introduttivo)». 36 Il rinvio ai motivi e agli argomenti nella domanda di annullamento dell'accordo quadro, così come effettuato alle lettere da a) a c) e da e) ad h), benché la detta domanda sia allegata alla domanda di provvedimenti provvisori, non può sostituire l'esposizione dei fatti, dei motivi e degli argomenti nel testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori e non può, quindi, sanare la mancanza nella detta domanda di qualsiasi enunciazione dei motivi del ricorso di merito che dimostrino l'esistenza di un fumus boni iuris (in questo senso, in applicazione dell'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8787, punto 27). 37 Occorre aggiungere che, se non si giungesse a tale conclusione, si obbligherebbe il giudice del procedimento sommario ad esaminare il ricorso principale, il che condurrebbe a privare di effetti la disposizione del regolamento di procedura che stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato. 38 Pertanto, l'esposizione dei motivi di cui alle lettere da a) a c) e da e) ad h) non è conforme ai requisiti delle citate disposizioni del regolamento di procedura, cosicché tali motivi non possono essere presi in considerazione per verificare l'esistenza del fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'esecuzione. 39 Quanto al motivo sub d), relativo ad un errato fondamento giuridico dell'accordo quadro, anche solo il suo enunciato è sufficiente perché se ne comprendano il senso e la portata. Si dovrà verificare, ove necessario, se esso sia costitutivo di un fumus boni iuris nell'ambito dell'esame di tale condizione per la concessione di provvedimenti provvisori. 40 Occorre tuttavia verificare in via preliminare se il ricorso di merito sia manifestamente irricevibile, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sul motivo di irricevibilità relativo all'irricevibilità del ricorso principale 41 Ai sensi dell'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non è una semplice formalità, ma presuppone che il ricorso di merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, possa essere esaminato effettivamente dal Tribunale. 42 Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso pendente dinanzi al giudice del merito non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare il giudizio nella causa principale. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora, come nella fattispecie, venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente della Corte 16 ottobre 1986, causa 221/86 R, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2969, punto 19, e 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 209, punto 21; ordinanze del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3397, punto 60, e Rothley e a./[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 45). 43 L'art. 230, primo comma, CE dispone che la Corte esercita un controllo di legittimità, in particolare, sugli atti del [OSCURATO:PERSONA] destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Tale norma è volta a consentire che possano essere sottoposti al controllo del giudice comunitario gli atti adottati dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del Trattato CE che potrebbero invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339, punto 25). Invece, gli atti che riguardano soltanto l'organizzazione interna dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento (ordinanze Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 11, e Blot e Front national/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 12, e sentenza della Corte 23 marzo 1993, causa C-314/91, Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1093, punto 9). Rientrano in detta categoria taluni atti del [OSCURATO:PERSONA] che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all'interno del [OSCURATO:PERSONA] per quanto attiene all'organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento (sentenza Weber/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punto 10). 44 In via preliminare, si deve osservare che l'accordo quadro è stato approvato il 5 luglio 2000 a maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] e deve essere quindi considerato, ai fini dell'esame della ricevibilità, come un atto dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 45 Occorre, poi, verificare se esso produca eventualmente effetti giuridici che esorbitano dall'ambito dell'organizzazione interna dei lavori dell'istituzione. 46 A questo proposito, i richiedenti sostengono che l'accordo quadro regola il diritto del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi membri di consultare tutte le informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone e che formano oggetto di una richiesta del [OSCURATO:PERSONA] o di uno dei suoi membri. Tale regolamentazione avrebbe carattere generale e definitivo. Inoltre, l'accordo quadro e, in particolare, l'allegato 3 avrebbero lo scopo principale non già di disciplinare semplicemente lo scambio d'informazioni tra le due istituzioni come tali, bensì di restringere il diritto individuale dei membri del [OSCURATO:PERSONA] di presentare interrogazioni e di esercitare un controllo in virtù dell'art. 197, terzo comma, CE. L'accordo quadro restringerebbe illegittimamente lo status di deputati dei richiedenti e, in particolare, i corrispondenti poteri di controllo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Il rispetto da parte dei richiedenti degli obblighi che sono loro imposti in questo modo comporterebbe una violazione del Trattato, delle disposizioni del regolamento finanziario della [OSCURATO:PERSONA] europea e del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. 47 Le allegazioni così formulate sono volte, in sostanza, a sostenere che l'accordo quadro priva i deputati che agiscano individualmente della facoltà stessa di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE, di trasmettere loro informazioni riservate, cosicché la loro posizione giuridica ne risulterebbe modificata. 48 Orbene, dal tenore delle disposizioni dell'accordo quadro, in particolare del punto 1 e dei punti 1.1, 1.3 e 1.4 dell'allegato 3, confermate in questo senso dalle circostanze in cui esso è stato concluso, grazie alle quali è possibile chiarirne la finalità, si deduce che lo scopo del detto accordo quadro non è di limitare il diritto dei deputati a presentare individualmente interrogazioni, bensì semplicemente di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare poteri di controllo più ampi sulle attività della [OSCURATO:PERSONA], ottenendo da quest'ultima informazioni riservate la cui trasmissione precedentemente non era regolamentata. 49 Il fatto che l'accordo quadro stabilisca che determinate informazioni possano essere trasmesse solo agli organi parlamentari indicati al punto 1.4 dell'allegato 3 - cioè al Presidente del [OSCURATO:PERSONA], ai presidenti delle commissioni parlamentari interessate, all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti - non priva i membri del [OSCURATO:PERSONA] che agiscano a titolo individuale del diritto di presentare interrogazioni alla [OSCURATO:PERSONA] e di ottenere da questa risposte che implichino, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate, come accadeva prima dell'adozione del detto accordo quadro. A questo proposito, bisogna rilevare che l'accordo quadro non riguarda, nemmeno in maniera indiretta, il potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per decidere se comunicare informazioni riservate nella risposta data all'interrogazione - presentata ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] - di un parlamentare che agisca a titolo individuale. 50 Al contrario, quando una richiesta di informazioni riservate proviene dal [OSCURATO:PERSONA], cioè da uno degli organi parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato 3 dell'accordo quadro, la trasmissione di tali informazioni della [OSCURATO:PERSONA] è ormai disciplinata dalle disposizioni dell'accordo quadro. 51 Ne consegue che, prima facie, l'accordo quadro, che si limita a disciplinare i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], non ha modificato la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il loro diritto previsto dall'art. 197, terzo comma, CE, non pregiudica il diritto garantito dalla detta disposizione e non produce effetti giuridici nei confronti dei deputati che agiscono a titolo individuale. 52 Come già constatato prima facie, l'accordo quadro non comporta restrizioni al diritto dei deputati che agiscono a titolo individuale di presentare interrogazioni alla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, è destituita di ogni fondamento l'allegazione dei richiedenti secondo cui il documento dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]» (v. supra, punto 14) confermerebbe il «loro timore» che la [OSCURATO:PERSONA] si avvalga dell'accordo quadro per limitare il diritto di cui trattasi. 53 Conseguentemente, in mancanza di elementi seri che consentano di ritenere che la ricevibilità del ricorso principale non è esclusa, la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere dichiarata irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris