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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09644/2023

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/5/2022 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., fallita nel corso del 2010.

In particolare agli imputati viene contestata la distrazione dei beni della fallita, amministrata dal Viaggio, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla guida della quale si sono invece avvicendati Pirritano e la Gerini, moglie del Viaggio e socia di entrambe le società.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti e tre gli imputati. 2.1 II ricorso del Viaggio articola tre motivi.

Con il primo deduce vizi della motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

In tal senso' il ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto la preordinazione della mancata riscossione del prezzo pattuito per la cessione alla [OSCURATO:PERSONA] dei beni della fallita, senza nemmeno tenere conto del fatto che si trattava per lo più di merce oramai invendibile, tanto da essere stata rottamata.

Il coinvolgimento dell'imputato nella cessionaria sarebbe poi da ridursi al mero ausilio prestato alla moglie, la Gerini.

Il giudice dell'appello non avrebbe considerato inoltre come la curatrice avesse dichiarato che l'eventuale pagamento di quanto dovuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evitato il dissesto, evidenziando come ella stessa avesse però rinunciato a chiederne il fallimento in quanto insolvente.

Mal si comprenderebbe, dunque, perché il Viaggio debba essere rimproverato per non essere riuscito ad ottenere ciò che nemmeno la curatela ha invero ottenuto.

Non solo la stessa curatrice avrebbe evidenziato come tutte le operazioni incriminate siano state regolarmente registrate in contabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata derubricazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice patrimoniale, potendo al più rimproverarsi al Viaggio di aver tenuto un comportamento imprudente.

Infine analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto conto della sostanziale incensuratezza dell'imputato, del suo comportamento processuale e del ridimensionamento dell'accusa rispetto alla sua originaria formulazione, lamentandosi altresì che i giudici dell'appello avrebbero illegittimamente negato le invocate attenuanti solo perché il Viaggio non ha ammesso gli addebiti. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse della Gerini articola due motivi.

Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito al ritenuto concorso dell'imputata nella consumazione del reato.

In tal senso la ricorrente a sua volta lamenta anzitutto l'omessa considerazione della rottamazione della merce proveniente dalla fallita.

In secondo luogo eccepisce come al momento della cessione la stessa non era ancora diventata amministratrice di [OSCURATO:PERSONA], di cui era mera socia, circostanza trascurata dalla Corte, che sostanzialmente l'ha ritenuta responsabile in quanto moglie del Viaggio.

Illegittima sarebbe poi l'argomentazione spesa in sentenza per cui l'imputata non avrebbe mai eccepito di essere stata manovrata dal marito, rimanendo invece in silenzio nel corso del processo, tanto più che dagli atti emerge come ella sia stata raggirata e manovrata, acquisendo cognizione dello stato di [OSCURATO:PERSONA] solo all'atto di assumerne l'amministrazione e dopo aver prestato, senza esservi tenuta, garanzie personali in favore della società, poi escusse.

Irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, sarebbe poi la circostanza che la stessa fosse anche socia della fallita, posto che la curatrice non ha mai chiesto di estendere il fallimento alla medesima.

Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice patrimoniale ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando in tal senso, analogamente al Viaggio, come sostanzialmente la Corte ne abbia rifiutato la concessione per non aver l'imputata ammesso le proprie responsabilità. 2.3 Anche il ricorso proposto dal Pirritano articola due motivi.

Con il primo si deducono vizi di motivazione in merito al ritenuto concorso del medesimo nella realizzazione del reato.

In proposito si eccepisce che la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni della curatrice, dalle quali si evincerebbe che se [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto correttamente al pagamento del prezzo non si sarebbe verificata alcuna distrazione.

Dunque non si comprenderebbe perché l'imputato dovrebbe rispondere, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, di un inadempimento protrattosi successivamente alla dismissione della carica di amministratore della cessionaria e rimasto del tutto estraneo, dunque, alle cause che hanno determinato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando, analogamente agli altri ricorrenti, la mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I ricorrenti, indistintamente, rieditano in punto di responsabilità le medesime censure già svolte nei rispettivi atti d'appello, che la Corte territoriale ha ampiamente e compiutamente confutato con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati.

In particolare la Corte, alla luce di una valutazione complessiva del compendio probatorio e della dinamica dei fatti, ha logicamente ritenuto che tutti e tre gli imputati abbiano programmato e realizzato lo svuotamento della fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA], subentrata negli stessi locali in precedenza utilizzati da [OSCURATO:PERSONA].

Ed altrettanto logicamente ha desunto la preordinazione del mancato pagamento del prezzo delle merci e dei beni ceduti dal fatto che la fallita ha invece proseguito ad onorare alcuni debiti nei confronti della cessionaria.

La sentenza impugnata ha poi puntualmente confutato l'obiezione relativa al successivo smaltimento di parte della merce acquistata ad opera della cessionaria; obiezione che peraltro viene riproposta in maniera generica e che contrasta cori i valori attribuiti ai beni ceduti nella contabilità della fallita, della cui corretta annotazione pure i ricorrenti si sono fatti vanto per sostenere - non meno genericamente - il difetto del dolo del reato.

E la logicamente comprovata programmazione dell'inadempimento evidenzia l'inconsistenza della censura relativa alla rinunzia della curatrice ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peraltro fondata su meri paralogismi, rimanendo invece ovvio che se la stessa avesse successivamente adempiuto (e non già che la curatela dopo la dichiarazione di fallimento avesse realizzato il credito) il reato non sussisterebbe, ma è esattamente ciò che si rimprovera agli imputati.

Conseguentemente corretta è la qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici del merito, che hanno, contrariamente a quanto eccepito, fornito specifica risposta anche alla richiesta di derubricazione dello stesso nel meno grave di bancarotta semplice patrimoniale avanzata con i gravami di merito.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Pirritano, la sentenza ha altresì tenuto conto del fatto che l'imputato abbia successivamente dismesso la carica assunta in [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo correttamente irrilevante, posto che la programmazione e realizzazione dello spín off è avvenuta con il suo contributo mentre era amministratore di tale società.

La protrazione dell'inadempimento dopo il suo allontanamento dalla stessa è dunque altrettanto irrilevante e invece è stato correttamente considerato dalla Corte territoriale il subentro della Gerini, già socia di entrambe le società coinvolte, ed il fatto che la stessa non abbia in alcun modo provveduto ad onorare il debito un ulteriore sintomo del suo coinvolgimento fin dall'inizio nella realizzazione del programma criminoso.

3. Inammissibili sono anche i motivi proposti da tutti e tre i ricorrenti con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, che propongono mere censure in fatto tese a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del merito della decisione resa sul punto e che i giudici del merito hanno adeguatamente motivato.

Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui la sentenza avrebbe ancorato tale decisione esclusivamente alla mancata confessione da parte degli imputati.

La Corte ha evidenziato come quelli prospettati dai ricorrenti non siano elementi positivi di valutazione in grado di aggiungersi all'unico dato oggettivo rilevato, ossia l'incensuratezza degli imputati, nonchè come il giudice di prime cure avesse contenuto le pene, a seconda delle posizioni, nel minimo edittale o poco sopra lo stesso.

Ed in tal senso ha fatto riferimento all'assenza di dichiarazioni confessorie esclusivamente al fine di sottolineare come le difese non siano state in grado di evidenziare significativi elementi positivi di valutazione del comportamento processuale degli imputati, certamente non rinvenibili, come eccepito dal Viaggio, nel consenso prestato a non rinnovare le prove già assunte in occasione del mutamento del collegio giudicante.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/5/2022 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., fallita nel corso del 2010. In particolare agli imputati viene contestata la distrazione dei beni della fallita, amministrata dal Viaggio, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla guida della quale si sono invece avvicendati Pirritano e la Gerini, moglie del Viaggio e socia di entrambe le società. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti e tre gli imputati. 2.1 II ricorso del Viaggio articola tre motivi. Con il primo deduce vizi della motivazione in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato. In tal senso' il ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto la preordinazione della mancata riscossione del prezzo pattuito per la cessione alla [OSCURATO:PERSONA] dei beni della fallita, senza nemmeno tenere conto del fatto che si trattava per lo più di merce oramai invendibile, tanto da essere stata rottamata. Il coinvolgimento dell'imputato nella cessionaria sarebbe poi da ridursi al mero ausilio prestato alla moglie, la Gerini. Il giudice dell'appello non avrebbe considerato inoltre come la curatrice avesse dichiarato che l'eventuale pagamento di quanto dovuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evitato il dissesto, evidenziando come ella stessa avesse però rinunciato a chiederne il fallimento in quanto insolvente. Mal si comprenderebbe, dunque, perché il Viaggio debba essere rimproverato per non essere riuscito ad ottenere ciò che nemmeno la curatela ha invero ottenuto. Non solo la stessa curatrice avrebbe evidenziato come tutte le operazioni incriminate siano state regolarmente registrate in contabilità. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata derubricazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice patrimoniale, potendo al più rimproverarsi al Viaggio di aver tenuto un comportamento imprudente. Infine analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto conto della sostanziale incensuratezza dell'imputato, del suo comportamento processuale e del ridimensionamento dell'accusa rispetto alla sua originaria formulazione, lamentandosi altresì che i giudici dell'appello avrebbero illegittimamente negato le invocate attenuanti solo perché il Viaggio non ha ammesso gli addebiti. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse della Gerini articola due motivi. Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito al ritenuto concorso dell'imputata nella consumazione del reato. In tal senso la ricorrente a sua volta lamenta anzitutto l'omessa considerazione della rottamazione della merce proveniente dalla fallita. In secondo luogo eccepisce come al momento della cessione la stessa non era ancora diventata amministratrice di [OSCURATO:PERSONA], di cui era mera socia, circostanza trascurata dalla Corte, che sostanzialmente l'ha ritenuta responsabile in quanto moglie del Viaggio. Illegittima sarebbe poi l'argomentazione spesa in sentenza per cui l'imputata non avrebbe mai eccepito di essere stata manovrata dal marito, rimanendo invece in silenzio nel corso del processo, tanto più che dagli atti emerge come ella sia stata raggirata e manovrata, acquisendo cognizione dello stato di [OSCURATO:PERSONA] solo all'atto di assumerne l'amministrazione e dopo aver prestato, senza esservi tenuta, garanzie personali in favore della società, poi escusse. Irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, sarebbe poi la circostanza che la stessa fosse anche socia della fallita, posto che la curatrice non ha mai chiesto di estendere il fallimento alla medesima. Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice patrimoniale ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando in tal senso, analogamente al Viaggio, come sostanzialmente la Corte ne abbia rifiutato la concessione per non aver l'imputata ammesso le proprie responsabilità. 2.3 Anche il ricorso proposto dal Pirritano articola due motivi. Con il primo si deducono vizi di motivazione in merito al ritenuto concorso del medesimo nella realizzazione del reato. In proposito si eccepisce che la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni della curatrice, dalle quali si evincerebbe che se [OSCURATO:PERSONA] avesse adempiuto correttamente al pagamento del prezzo non si sarebbe verificata alcuna distrazione. Dunque non si comprenderebbe perché l'imputato dovrebbe rispondere, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, di un inadempimento protrattosi successivamente alla dismissione della carica di amministratore della cessionaria e rimasto del tutto estraneo, dunque, alle cause che hanno determinato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando, analogamente agli altri ricorrenti, la mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorrenti, indistintamente, rieditano in punto di responsabilità le medesime censure già svolte nei rispettivi atti d'appello, che la Corte territoriale ha ampiamente e compiutamente confutato con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati. In particolare la Corte, alla luce di una valutazione complessiva del compendio probatorio e della dinamica dei fatti, ha logicamente ritenuto che tutti e tre gli imputati abbiano programmato e realizzato lo svuotamento della fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA], subentrata negli stessi locali in precedenza utilizzati da [OSCURATO:PERSONA]. Ed altrettanto logicamente ha desunto la preordinazione del mancato pagamento del prezzo delle merci e dei beni ceduti dal fatto che la fallita ha invece proseguito ad onorare alcuni debiti nei confronti della cessionaria. La sentenza impugnata ha poi puntualmente confutato l'obiezione relativa al successivo smaltimento di parte della merce acquistata ad opera della cessionaria; obiezione che peraltro viene riproposta in maniera generica e che contrasta cori i valori attribuiti ai beni ceduti nella contabilità della fallita, della cui corretta annotazione pure i ricorrenti si sono fatti vanto per sostenere - non meno genericamente - il difetto del dolo del reato. E la logicamente comprovata programmazione dell'inadempimento evidenzia l'inconsistenza della censura relativa alla rinunzia della curatrice ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peraltro fondata su meri paralogismi, rimanendo invece ovvio che se la stessa avesse successivamente adempiuto (e non già che la curatela dopo la dichiarazione di fallimento avesse realizzato il credito) il reato non sussisterebbe, ma è esattamente ciò che si rimprovera agli imputati. Conseguentemente corretta è la qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici del merito, che hanno, contrariamente a quanto eccepito, fornito specifica risposta anche alla richiesta di derubricazione dello stesso nel meno grave di bancarotta semplice patrimoniale avanzata con i gravami di merito. Contrariamente a quanto sostenuto dal Pirritano, la sentenza ha altresì tenuto conto del fatto che l'imputato abbia successivamente dismesso la carica assunta in [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo correttamente irrilevante, posto che la programmazione e realizzazione dello spín off è avvenuta con il suo contributo mentre era amministratore di tale società. La protrazione dell'inadempimento dopo il suo allontanamento dalla stessa è dunque altrettanto irrilevante e invece è stato correttamente considerato dalla Corte territoriale il subentro della Gerini, già socia di entrambe le società coinvolte, ed il fatto che la stessa non abbia in alcun modo provveduto ad onorare il debito un ulteriore sintomo del suo coinvolgimento fin dall'inizio nella realizzazione del programma criminoso. 3. Inammissibili sono anche i motivi proposti da tutti e tre i ricorrenti con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, che propongono mere censure in fatto tese a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del merito della decisione resa sul punto e che i giudici del merito hanno adeguatamente motivato. Manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui la sentenza avrebbe ancorato tale decisione esclusivamente alla mancata confessione da parte degli imputati. La Corte ha evidenziato come quelli prospettati dai ricorrenti non siano elementi positivi di valutazione in grado di aggiungersi all'unico dato oggettivo rilevato, ossia l'incensuratezza degli imputati, nonchè come il giudice di prime cure avesse contenuto le pene, a seconda delle posizioni, nel minimo edittale o poco sopra lo stesso. Ed in tal senso ha fatto riferimento all'assenza di dichiarazioni confessorie esclusivamente al fine di sottolineare come le difese non siano state in grado di evidenziare significativi elementi positivi di valutazione del comportamento processuale degli imputati, certamente non rinvenibili, come eccepito dal Viaggio, nel consenso prestato a non rinnovare le prove già assunte in occasione del mutamento del collegio giudicante. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d
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