CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 12205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria riepilogativa trasmessa in data 28 gennaio 2026, rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della condanna per il reato di cui agli artt. 99, co. 2, nn. 1 e 2, 110 e 628, co. 2, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il motivo chiede inoltre alla Corte una inammissibile "invasione di campo" nel merito della valutazione della prova, patrimonio esclusivo del giudice del merito; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MDEp(-r-A-r; A IN ( 3 MA) 3 2026