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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 18353/2026

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vverso la sentenza del 12/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Napoli, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Russo i\ilictiele, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno e mesi due di reclusione e di euro 2.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualticazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla pàrricolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo del!e linee argornentativeè necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui hmputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il iiem-so deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dea Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 12/01/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Napoli, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Russo i\ilictiele, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno e mesi due di reclusione e di euro 2.000,00 di multa. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualticazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla pàrricolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo del!e linee argornentativeè necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui hmputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il iiem-so deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dea Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
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