CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 29136-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; é - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende;- controricorrente - 27 avverso la sentenza n. 1782/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2021; R.G.N. 29136/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in atti l'accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante p.t. e procuratore speciale della predetta società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P . Q . M . dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. n Così deciso in Roma il giorno [OSCURATO:PERSONA] DEPOSffATO IN ChTUERIA