CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 51435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 del Tribunale de l'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la correzione del dispositivo della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10/01/2023, il Tribunale de l'Aquila condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 11, in riferimento all'articolo 30, I. 157/1992 D.L. n. 4/2019 alla pena di euro 200 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il Miccichè. Con l'unico motivo, lamenta violazione di legge. Ed infatti dal dispositivo della sentenza emergerebbe che il ricorrente sarebbe stato, contemporaneamente, sia condannato che assolto in ordine al reato di cui all'art. 21 comma 1, lettera b), I. 1757/1992. 3. E' di tutta evidenza come la sentenza sia affetta da un mero errore materiale, essendo logicamente impossibile pervenire ad una sentenza che sia, contemporaneamente, di condanna e assoluzione per il medesimo fatto. E' del pari evidente che, sotto l'ombrello del vizio di violazione di legge, il ricorrente intendeva in realtà richiedere una «rettifica» della sentenza. Infatti, dalla motivazione emerga con chiarezza come il giudice abbia ritenuto il ricorrente (pag. 4) colpevole del reato di cui all'articolo 11, lettera f) della I. 394/1991, il quale «vieta espressamente l'introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati», essendo stata contestata la presenza nel parco nel possesso di un'arma e delle relative munizioni, e sia giunto a pronuncia assolutoria in riferimento alla violazione dell'articolo 21 della legge n. 157/1992, avendo escluso che fosse stata raggiunta la prova «che il medesimo stava esercitando l'attività venatoria all'interno del parco». Il provvedimento impugnato determina anche, in motivazione, il trattamento sanzionatorio («l'imputato deve essere riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 394/1991 il sottoposto al regime sanzionatorio previsto dal successivo articolo 30, comma 1, per cui facendo applicazione dei criteri indicati nell'articolo 133 si ritiene congrua la pena di euro 300 ridotta per il rito ad euro 200, oltre al pagamento delle spese processuali»). Tuttavia, nel dispositivo, il ricorrente risulta, contemporaneamente, sia condannato che assolto in ordine al reato di cui all'art. 21 comma 1, lettera b), I. 1757/1992, mentre nulla si dice in ordine al reato di cui all'articolo 11, lettera f) della I. 394/1991. 4. Ci si trova, in tutta evidenza, di fronte ad un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza dovuto a un mero refuso. Questa Corte (Cass. SS.UU, n. 22232/2016 del 03/11/2016) ritiene in proposito che il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale; se si verifica un errore materiale, tale è correggibile con la procedura ex art. 287 cpc, qualora invece, l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ossia nella ricostruzione dell'iter logico giuridico alla base della decisione. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sez. 3, n. n. 3969 del 28 gennaio 2019, ha precisato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Ancora, Sez. 2, n. 160 del 07/01/2020, ha stabilito che, in tema di contrasto tra motivazione e dispositivo, se la divergenza è causata da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto deve ritenersi solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo. Come evidenziato dal P.G., ove sussista un contrasto apparente tra dispositivo e motivazione qualora si tratti di difformità dovuta ad un errore materiale contenuto nel dispositivo, palesemente rilevabile dalla motivazione, ove essa consenta di risalire inequivocabilmente alla volontà del giudice. In tal caso è legittimo affermare la prevalenza della motivazione sul dispositivo ed il giudice di legittimità può procedere alla rettifica del dispositivo, previo annullamento senza rinvio, sul punto in contestazione, della sentenza impugnata" (Sez. 4, Sentenza n. 12920 del 19/09/2012, Rv. 255497 - 01). Nel caso di specie il giudice è incorso in una mera erronea indicazione materiale in ordine al reato per cui è intervenuta condanna, indicato in quello di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della I. n. 157/1992, per il quale aveva già pronunciato assoluzione, laddove la condanna, stante il tenore della motivazione, doveva verosimilmente ritenersi intervenuta per il reato di cui all'articolo 11, lett. f) I. 394/1991. 5. Il ricorso, pertanto, che non propone una vera e propria censura, deve essere qualificato come istanza di correzione dell'errore materiale e trasmesso, per competenza, al Tribunale de l'Aquila affinchè proceda alla dovuta rettifica. P.Q.M. Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone la trasmissione