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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25466/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 09/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di exl=r122:11ZUPPalermo in data 09/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 4 del d.

Igs. 74/2000 (capo C della rubrica, essendo il medesimo stato assolto per il reato di cui al capo A) ed essendo intervenuta la prescrizione per il reato di cui al capo B (come da sentenza di primo grado).

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge e illogicità della motivazione in riferimento all'onere della prova e della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», contestando sia la natura puramente induttiva dell'accertamento fiscale sia l'impossibilità per l'imputato di fornire tutta la documentazione fiscale relativa alla sua attività.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto prospettante deduzioni generiche, prive delle ragioni in diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed omettendo altresì di confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti delle due fasi di merito.

Esso, inoltre, appare meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Come affermato nella pronuncia impugnata, infatti, «in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza» (Sez. 5, Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277120 - 01).

Nel caso di specie il ricorrente, titolare di due imprese commerciali individuali e di cinque conti correnti presso banche diverse, senza alcuna separazione tra spese ed entrate personali e spese ed entrate relative alle predette imprese, pur essendone normativamente onerato, non ha fornito, in sede di accertamento tributario, la documentazione (nella sua esclusiva disponibilità) giustificativa della inerenza personale delle poste attive da non considerare fiscalmente imponibili, alla stessa stregúa della prova circa le detrazioni di imposta, il cui onere incombe sul contribuente e, conseguentemente, in sede penale sull'imputato che intenda provare il diverso ammontare dell'imposta ( Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello).

Lo stesso, inoltre, ha fornito una consulenza contabile relativa, esclusivamente, ad annualità diversa rispetto a quella in contestazione, chiedendo ai giudici di appello una perizia contabile con finalità meramente esplorativa.

La Corte evidenzia poi che il principio per il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio» non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, Sandra, Rv. 270108).

Il citato criterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state considerate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturarli (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015, Rv 262280).

In tale contesto, pertanto, la violazione dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.

Circostanza che, per quanto sopra detto, non ricorre nel caso di specie.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 09/03/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di exl=r122:11ZUPPalermo in data 09/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione (pena sospesa) per il reato di cui all'art. 4 del d. Igs. 74/2000 (capo C della rubrica, essendo il medesimo stato assolto per il reato di cui al capo A) ed essendo intervenuta la prescrizione per il reato di cui al capo B (come da sentenza di primo grado). 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge e illogicità della motivazione in riferimento all'onere della prova e della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», contestando sia la natura puramente induttiva dell'accertamento fiscale sia l'impossibilità per l'imputato di fornire tutta la documentazione fiscale relativa alla sua attività. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, in quanto prospettante deduzioni generiche, prive delle ragioni in diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed omettendo altresì di confrontarsi con la motivazione dei provvedimenti delle due fasi di merito. Esso, inoltre, appare meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Come affermato nella pronuncia impugnata, infatti, «in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza» (Sez. 5, Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277120 - 01). Nel caso di specie il ricorrente, titolare di due imprese commerciali individuali e di cinque conti correnti presso banche diverse, senza alcuna separazione tra spese ed entrate personali e spese ed entrate relative alle predette imprese, pur essendone normativamente onerato, non ha fornito, in sede di accertamento tributario, la documentazione (nella sua esclusiva disponibilità) giustificativa della inerenza personale delle poste attive da non considerare fiscalmente imponibili, alla stessa stregúa della prova circa le detrazioni di imposta, il cui onere incombe sul contribuente e, conseguentemente, in sede penale sull'imputato che intenda provare il diverso ammontare dell'imposta ( Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello). Lo stesso, inoltre, ha fornito una consulenza contabile relativa, esclusivamente, ad annualità diversa rispetto a quella in contestazione, chiedendo ai giudici di appello una perizia contabile con finalità meramente esplorativa. La Corte evidenzia poi che il principio per il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna «al di là di ogni ragionevole dubbio» non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, Sandra, Rv. 270108). Il citato criterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state considerate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturarli (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015, Rv 262280). In tale contesto, pertanto, la violazione dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole. Circostanza che, per quanto sopra detto, non ricorre nel caso di specie. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile
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