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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 21778/2023

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o , ha ritenuto che la richiesta cumulativa protocollata del 29.10.2007 non fosse con certezza riferibile ai medici in causa, recando solo alcune sottoscrizioni non comprensibili e quindi, individuando quale unico atto interruttivo il deposito del ricorso, del 7.12.2012, ha ritenuto la predetta (parziale) prescrizione;

2. la ASP ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso dei medici, contenente anche ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso principale è formulato denunciando la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 71 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito, ACN) del 23.3.2005, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con esso si sostiene che, riconoscendo il diritto, pur in assenza della contrattazione regionale cui l’ACN demandava la regolazione dei compensi, la Corte territoriale si sarebbe indebitamente sostituita alle parti contrattuali; il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1218 c.c. e dell’art. 71 dell’ACN, nonché del Decreto Assessoriale sopra citato, sostenendo che erroneamente sarebbe stato riconosciuto dalla Corte di merito un risarcimento, in quanto l’operato della ASP, in assenza di quella contrattazione, era da considerare del tutto legittimo, a meno di non voler ragionare, infondatamente, in termini di responsabilità oggettiva;

2. i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati; 2.1 la prestazione di reperibilità è stata chiesta e resa, il che rende irrilevante il fatto che non fosse intervenuta la contrattazione regionale cui l’ACN demandava la regolazione nei dettagli di essa, anche sotto il profilo della remunerazione; su tale base, trova evidentemente applicazione l’art. 2233 c.c., in quanto si trattava di prestazione di natura professionale (i medici convenzionati sono liberi professionisti, per quanto la loro prestazione si coordini, se del caso anche continuativamente, con le esigenze della P.A.), come tale da remunerare e rispetto alla quale, non potendosi determinare il compenso in base alle “tariffe”, qui da intendere con riferimento a quanto fosse da determinare sul quantum ad opera delle contrattazione regionale, è il giudice a dover determinare il corrispettivo dovuto (v., mutatis mutandis, Cass. 26 settembre 2019, n. 24084); ciò è esattamente quanto ha fatto la Corte distrettuale, la quale ha anzi, riformando sul punto lapronuncia del Tribunale, provveduto a calibrare il dovuto sulla base della considerazione specifica della prestazione, di reperibilità, escludendo i maggiori importi di una prestazione di fare concretamente resa; così integrata la motivazione in diritto, va da sé l’infondatezza anche di ogni questione su diritti risarcitori, perché non è in tal senso che la domanda è stata accolta, in quanto il diritto è stato riconosciuto a titolo “pieno” di corrispettivo negoziale e non a titolo di danno;

3. è invece fondato il motivo di ricorso incidentale, con cui, sotto la rubrica di violazione dell’art. 115 c.p.c. ed error in procedendo per mancata valutazione di una prova acquisita al giudizio, i medici lamentano che la Corte territoriale abbia apprezzato la questione sull’interruzione della prescrizione valutando, oltre al ricorso giudiziale del 7.12.2012, solo l’istanza “cumulativa” del 2007 e non le istanze avanzate da essi singolarmente nel 2011 e pervenute alla ASP il 1.12.2011; effettivamente quei documenti furono prodotti e quello specifico profilo fu coltivato con l’atto di appello, con cui si censurava l’avere anche il Tribunale riconosciuto prescritti i crediti anteriori al 7.12.2007; vi è stato dunque al contempo il pretermesso esame di una prova e di un fatto potenzialmente decisivo, ovverosia l’esservi state istanze proposte singolarmente dei medici, documentate, che arretrerebbero il momento del maturare della prescrizione; il ricorso incidentale va dunque accolto e la sentenza di appello va cassata, limitatamente al punto della prescrizione, con rinvio alla medesima Corte territoriale, affinché definisca il giudizio valutando, in punto di fatto e diritto, anche quelle istanze “singolari”; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o , ha ritenuto che la richiesta cumulativa protocollata del 29.10.2007 non fosse con certezza riferibile ai medici in causa, recando solo alcune sottoscrizioni non comprensibili e quindi, individuando quale unico atto interruttivo il deposito del ricorso, del 7.12.2012, ha ritenuto la predetta (parziale) prescrizione; 2. la ASP ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso dei medici, contenente anche ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso principale è formulato denunciando la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 71 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito, ACN) del 23.3.2005, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 12 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e con esso si sostiene che, riconoscendo il diritto, pur in assenza della contrattazione regionale cui l’ACN demandava la regolazione dei compensi, la Corte territoriale si sarebbe indebitamente sostituita alle parti contrattuali; il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1218 c.c. e dell’art. 71 dell’ACN, nonché del Decreto Assessoriale sopra citato, sostenendo che erroneamente sarebbe stato riconosciuto dalla Corte di merito un risarcimento, in quanto l’operato della ASP, in assenza di quella contrattazione, era da considerare del tutto legittimo, a meno di non voler ragionare, infondatamente, in termini di responsabilità oggettiva; 2. i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati; 2.1 la prestazione di reperibilità è stata chiesta e resa, il che rende irrilevante il fatto che non fosse intervenuta la contrattazione regionale cui l’ACN demandava la regolazione nei dettagli di essa, anche sotto il profilo della remunerazione; su tale base, trova evidentemente applicazione l’art. 2233 c.c., in quanto si trattava di prestazione di natura professionale (i medici convenzionati sono liberi professionisti, per quanto la loro prestazione si coordini, se del caso anche continuativamente, con le esigenze della P.A.), come tale da remunerare e rispetto alla quale, non potendosi determinare il compenso in base alle “tariffe”, qui da intendere con riferimento a quanto fosse da determinare sul quantum ad opera delle contrattazione regionale, è il giudice a dover determinare il corrispettivo dovuto (v., mutatis mutandis, Cass. 26 settembre 2019, n. 24084); ciò è esattamente quanto ha fatto la Corte distrettuale, la quale ha anzi, riformando sul punto lapronuncia del Tribunale, provveduto a calibrare il dovuto sulla base della considerazione specifica della prestazione, di reperibilità, escludendo i maggiori importi di una prestazione di fare concretamente resa; così integrata la motivazione in diritto, va da sé l’infondatezza anche di ogni questione su diritti risarcitori, perché non è in tal senso che la domanda è stata accolta, in quanto il diritto è stato riconosciuto a titolo “pieno” di corrispettivo negoziale e non a titolo di danno; 3. è invece fondato il motivo di ricorso incidentale, con cui, sotto la rubrica di violazione dell’art. 115 c.p.c. ed error in procedendo per mancata valutazione di una prova acquisita al giudizio, i medici lamentano che la Corte territoriale abbia apprezzato la questione sull’interruzione della prescrizione valutando, oltre al ricorso giudiziale del 7.12.2012, solo l’istanza “cumulativa” del 2007 e non le istanze avanzate da essi singolarmente nel 2011 e pervenute alla ASP il 1.12.2011; effettivamente quei documenti furono prodotti e quello specifico profilo fu coltivato con l’atto di appello, con cui si censurava l’avere anche il Tribunale riconosciuto prescritti i crediti anteriori al 7.12.2007; vi è stato dunque al contempo il pretermesso esame di una prova e di un fatto potenzialmente decisivo, ovverosia l’esservi state istanze proposte singolarmente dei medici, documentate, che arretrerebbero il momento del maturare della prescrizione; il ricorso incidentale va dunque accolto e la sentenza di appello va cassata, limitatamente al punto della prescrizione, con rinvio alla medesima Corte territoriale, affinché definisca il giudizio valutando, in punto di fatto e diritto, anche quelle istanze “singolari”; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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