CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio per essere il reato di cui all'art. 367 c.p. estinto per intervenuta prescrizione e nel resto dichiarare la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 16/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Trieste in data 27/03/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per i reati ex artt. 642 e 367, 61 n. 2. cod. pen. in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.2. Avverso detta pronunzia, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione di responsabilità. Osserva che, in modo del tutto congetturale ed aprioristico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato, non valutando in modo adeguato tutte le complessive risultanze istruttorie. Con il secondo motivo, denunzia violazione di legge per non avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione del reato di cui all' art. 367 cod. pen. maturata alla data del 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa assicurativa, sono all' evidenza manifestamente infondate. Va premesso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione,non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la Corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa assicurativa contestata consistita nella falsa denunzia del furto dell'autovettura di proprietà dell'imputato di cui era stato indicato falsamente il valore di euro 18.000,00. I giudici territoriali hanno, in particolare, evidenziato che,dall' istruttoria,era emerso che il veicolo in questione era stato acquistato dall' Aulicino poco prima dei fatti in questione, in condizioni di assoluto degrado e che nessuna prova era stata fornita in ordine alla rimessione in pristino del mezzo, ed, ancora, che la tesi dell' imputato - circa l' interesse ad assicurare il mezzo contro i rischi di furto nell' ottica di procedere alla vendita di singole componenti dell' autovettura -, appariva del tutto inverosimile in ragione dell' assoluta antiecononnicità dell' operazione, occorrendo, altresì, considerare che la denunzia del valore di euro 18.000,00 di un ezzo da rottamare (il cui valore effettivo era di euro 900,00) appariva sicuramente sintomatico dell' intento truffaldino. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate da [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta che la ricostruzione dei giudizi di merito sarebbe state meramente congetturale, non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata,ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertantoinon essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Il secondo motivo è fondato. Il reato di cui al capo b) ex art. 367 cod. pen., commesso in data 31/12/2013, alla data della sentenza di secondo grado, tenuto conto dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e sei mesi) - e pure considerata la sospensione di giorni 60 (rinvio dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/01/2019 per impedimento del difensore da computare nella misura complessiva di giorni sessanta alla luce dei principi fissati da Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262913 - 01)- era già prescritto alla data della deliberazione della sentenza di secondo grado (16/09/2021). Va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo b) per intervenuta prescrizione. Va dichiarata l'irrevocabilità della affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo a) ex art. 642 cod. pen., in ragione della inammissibilità del relativo motivo di impugnazione. Invero, la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico. (Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016 Rv. 268965 - 01), con la conseguenza che non essendo maturata alcuna prescrizione in relazione a detto reato alla data della decisione di appello, in ragione della inammissibilità del ricorso sul punto deve essere confermata la affermazione di responsabilità dell'imputato.Deve, quindi, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio atteso che il Tribunale in primo grado ha determinato la pena in complessivi anni due di reclusione per entrambi reati (statuizione questa integralmente confermata in appello), sicchè la pena non può essere rideterminata dalla Corte di legittimità, occorrendo una nuova valutazione "in fatto" quanto alla commisurazione della pena in ordine al reato ex art. 642 cod. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 367 cod. pen. essendo lo stesso estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di cui all'art. 642 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. Così deciso in R