CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 47763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 061011197E. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23111/1979 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/197() [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazioni di inammissibilità per i restanti ricorsi; lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti che hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sezione specializzata misure di prevenzione, in data 17/04/2023 ha respinto le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del giudice delegato del 09/01/2023, all'esito dell'udienza di verifica dei crediti svolta ex art. 56 del d.lgs. n. 159 del 2011. È stata, inoltre, dichiarata inammissibile l'opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; la motivazione è carente ed illogica, atteso che né l'amministratore giudiziario, né il giudicante in sede di verifica dei crediti, sia in sede di opposizione allo stato passivo, hanno eccepito nulla in ordine alla avvenuta fornitura dei beni oggetto di pagamento da parte di Credem. Ne consegue che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto regolarmente la merce e che il corrispettivo è stato erroneamente pagato dalla banca, con conseguente arricchimento ingiustificato della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. [OSCURATO:SOCIETA] e falsa applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen.; la domanda di ammissione del credito è stata valutata e rigettata nel merito, con una pronuncia di inammissibilità fondata sulla ritenuta posteriorità del credito rispetto al sequestro di prevenzione; non poteva, quindi, essere considerata l'ecc:ezione richiamata dall'amministratore giudiziario relativa alla tardività dell'azione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando numerosi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 3.1. Con un primo motivo riferibile a tutti i ricorrenti è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 e art. 187, comma 1, cod. proc. pen.; la normativa in questione di fatto impedisce di esercitare compiutamente il diritto di difesa; il rigore probatorio imposto comporta la difficoltà se non l'impossibilità di dimostrare la veridicità di quanto affermato, attesa l'impossibilità di produrre documentazione della quale i ricorrenti non sono in possesso e considerato il ruolo non imparziale dell'amministratore giudiziario; nella sostanza molte delle attività da questi poste in essere rimangano sconosciute alla difesa, che sostanzialmente vede costantemente leso il principio dell'oltre ogni oltre ragionevole dubbio. 3.1.1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; il Marchetti vanta un credito per l'attività svolta alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA]. e si pone come terzo creditore e non come proposto; la lettura del cedolino allegato non consente dubbi quanto alla maturazione del credito dal 24/03/2020 al 02/07/2020, quindi occorre scomputare il periodo precedente alla misura a decorrere dall'aprile 2020, la retribuzione non è mai stata attribuita al Marchetti, né è stata in alcun modo accertata la provenienza illecita del denaro e del suo reimpiego in attività illecite; tale natura è stata ritenuta in re ípsa e senza possibilità di dimostrazione contraria. 3.1.2. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; la difesa ha richiamato il ruolo di dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. e il cedolino prodotto, richiamando l'interruzione del rapporto di lavoro nell'ottobre 2020 a causa del contegno tenuto dall'amministratore giudiziario, che ha costretto la ricorrente a rinunciare al proprio incarico; il credito e il diritto al tfr è liquido ed esigibile e non è affatto provato che la stessa fosse a conoscenza delle attività illecite della società come affermato dall'amministratore giudiziario. 3.1.3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; il Tribunale non ha valorizzato alcuna delle prove fornite dal ricorrente; invece si è appiattito in maniera acritica sulle osservazioni svolte dall'amministratore giudiziario; richiamando le allegazioni già proposte dinnanzi al Tribunale, la difesa ha sostenuto il ruolo di intermediatore finanziario del Dimitri tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le società che fornivano prestiti al fine di favorire il commercio di autoveicoli nuovi ed usati. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al 50% del volume di affari realizzato da [OSCURATO:SOCIETA].; il tema della scrittura privata non autenticata è stato affrontato superficialmente; ricorre una fattura in assenza di contestazione e la realizzazione di prestazione lavorativa senza alcun coinvolgimento dello stesso in attività illecite o in reimpiego di proventi da attività illecita. 3.1.4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; la valutazione del Tribunale è errata quanto alla considerazione della fattura come mero documento contabile; la fattura dimostra lo svolgimento di attività in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.5. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; la difesa ha richiamato l'accordo concluso dal Meloni per cedere il proprio veicolo ad [OSCURATO:SOCIETA]. in vista dell'acquisto di nuovo veicolo; la documentazione relativa al leasing dimostrava inequivocabilmente che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai corrisposto al Meloni il denaro corrispondente al valore del veicolo limitandosi ad erogare esclusivamente la somma occorrente per il trasferimento di proprietà; ricorre secondo la difesa una situazione fattuale comune ad entrambi i contraenti tenuta presente durante l'iter formativo del contratto senza che ad essa fosse fatto espresso riferimento. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l'obbligo di riscattare il veicolo per concedere in permuta un veicolo diverso mai consegnato, nonostante il pagamento del Meloni. 3.1.6. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; il ricorrente ha offerto documentazione sufficiente a riprova della pretesa creditoria azionata, da riferire a periodo antecedente al sequestro, tenuto conto del contratto di vendita intercorso tra le parti, nell'ambito del quale è riportata la dicitura, in alto a destra, macchina pagata; il Roselli aveva pagato il prezzo anche mediante permuta di una moto, ed era in possesso del bene in assoluta buona fede, aveva chiesto il differimento di proprietà per questioni attinenti alla sua società che stava trasformando. 3.1.7. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; il Tribunale ha omesso di dare risalto a due circostanze fondamentali, limitandosi a considerare quanto affermato dall'amministrazione giudiziaria; gli accordi tra il Sarti e la concessionaria si perfezionavano attraverso il pagamento di due assegni per circa trentatrernila euro per consentire che il Sarti avesse immediatamente il possesso del mezzo; il Marchetti quale [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con il Sarti un contratto di noleggio della durata di trentasei mesi mesi; la [OSCURATO:SOCIETA]. pur avendo la materiale disponibilità del mezzo non ne aveva ancora la titolarità che acquisiva solo il 25/02/2019; il Tribunale aveva omesso di considerare che il contratto di noleggio conteneva in nuce gli elementi di un preliminare di compravendita, che la società Elca, ricevuta l'intera somma per l'acquisto avrebbe dovuto concludere trasferendo la proprietà del bene; il Sarti versato il prezzo avrebbe dovuto vedersi intestato il bene. 3.1.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/oro. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011; anche in questo caso i ricorrenti hanno corrisposto l'intero prezzo per la vettura che volevano acquistare, ma poiché la Elca non aveva ancora la titolarità formale del mezzo ne concedeva intanto la disponibilità attraverso un contratto di noleggio; la scrittura privata non era stata adeguatamente valutata dal Tribunale; nessun coinvolgimento dei due ricorrenti poteva essere riscontrato quanto alle vicende giudiziarie che avevano interessato la [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.9. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione agli artt. 52 e 54, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011; il Tribunale non ha tenuto conto della 3 ktt, posizione di dipendente del Tomassini dal 10/02/2020 e, sebbene dal cedolino non risulti, il rapporto è terminato solo nell'ottobre 2020; il cedolino rappresenta la prova del rapporto di lavoro e il Tribunale non ne ha tenuto adeguatamente conto; il credito residuo può essere ritenuto prededucibile ai sensi dell'art. 54 del codice antimafia per essere proseguito nel corso del procedimento di prevenzione. 3.1.10. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. 57 del d.lgs. n. 159 del 2011; il Tribunale ha inspiegabilmente dichiarato l'inammissibilità della domanda del Mazzatosta che è stata invece depositata tempestivamente in data 18/07/2022; doveva essere presa in considerazione la situazione di assoluta buona fede del Mazzatosta che aveva ricevuto la vettura quale corrispettivo delle prestazioni professionali rese in favore del [OSCURATO:PERSONA]; l'iscrizione giuridica in favore del ricorrente era avvenuta in data 12/05/2020, mentre medio tempore era stato emesso il decreto di prevenzione; la vettura tra l'altro rappresentava solo una parte del compenso per le attività professionali complessivamente svolte; inoltre il Mazzatosta e il suo difensore non avevano ricevuto alcuna notifica del provvedimento con il quale veniva fissata l'udienza per la verifica dei crediti, mentre era evidente la posizione di terzo c:reditore e di buona fede in data anteriore al sequestro. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. [OSCURATO:SOCIETA] di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 2697 cod. civ., 1705 cod. civ., 111 e 115 cod. civ. per avere il Tribunale di Roma negato la legittimazione attiva della ricorrente, quale mandante del Foresti, firmatario in proprio del contratto di noleggio con patto di riscatto del 01/10/2019; non può essere condivisa la prospettazione del Tribunale secondo la quale mancherebbe qualsiasi prova del ruolo di rappresentante, nell'interesse della Vescovi, del Foresti; l'ammissione parziale del credito di euro tremila della ricorrente è un elemento del tutto contraddittorio, mentre "errato" è il ragionamento probatorio secondo il quale il pagamento del prezzo del noleggio e del riscatto, mediante la permuta della Volvo di proprietà Vescovi e la consegna dell'assegno di euro tremila, deve essere inteso quale adempimento spontaneo; manca qualsiasi elemento in tal senso, mentre la Vescovi era pienamente consapevole che l'operazione contrattuale e il rapporto gestorio erano posti in essere nel suo interesse; ricorre tra le parti all'evidenza un rapporto di mandato; gli atti risultano tutti posti in essere in data 01/10/2019 e in tale ottica è del tutto irrilevante la mancanza di una contemplati° domini, erroneamente ritenuta risolutiva per negare la tutela alla ricorrente quale creditore della procedura. La difesa ha inoltre rilevato come non sia pertinente il richiamo alla 4 ott richiesta presentata in proprio da parte del Foresti di dissequestro dell'Audi A8, avendo lo stesso agito quale mandatario in nome proprio, appunto quale mandatario senza rappresentanza. 4.2. [OSCURATO:SOCIETA] di legge in relazione all'art. :360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e vizio della motivazione tenuto conto del disposto degli artt. 112 e 115 del cod. proc. civ., per non avere il Tribunale risposto alla domanda subordinata di accertamento del credito, senza illustrare il motivo per cui non avrebbe dovuto farlo, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazioni di inammissibilità per i restanti ricorsi. 6. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Dalla consultazione degli atti presenti al fascicolo, consentita in relazione al tipo di vizio dedotto, è emerso senza alcun dubbio come il ricorrente avesse tempestivamente proposto domanda di verifica del credito, nella data indicata e per come allegato dalla difesa. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa articolata, resta conseguentemente assorbito. 7. I residui ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 8. In via preliminare occorre premettere come, in relazione a tutte le posizioni e alle censure proposte dai ricorrenti, sia presente una completa e puntuale considerazione del Tribunale, nel pieno rispetto della normativa invocata, con argomentazioni specifiche, logicamente articolate e non censurabili in questa sede, risolvendosi le argomentazioni difensive in una mera reiterazione delle istanze già introdotte dinnanzi al Tribunale, senza reale confronto con il provvedimento impugnato. Ciò premesso, si deve ricordare che l'art. 52, evocato come norma di legge violata in tutti i ricorsi, sancisce il principio, secondo cui la confisca di beni riferibili al soggetto portatore di pericolosità sociale o condannato (di prevenzione o confisca estesa penale) non può recare pregiudizio ai diritti di credito vantati da soggetti terzi (rispetto al reato o alle dinamiche concernenti il riscontro della pericolosità), lì dove tale diritto, se riferito ad epoca antecedente al sequestro, risulti caratterizzato dalla certezza e assistito dalla condizione di buona fede del titolare (credito di per sé non strumentale alla attività illecita o in caso contrario sorto nella 5 ott- inconsapevolezza di tale nesso di strumentalità, Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189-01). L'accertamento della sussistenza dei crediti e la verifica dell'anteriorità di essi al sequestro costituiscono, quindi, in ordine logico i preliminari adempimenti per la formazione da parte del giudice delegato dello stato passivo, nonché per la valutazione delle ragioni dell'opponente anche nel successivo eventuale giudizio ex art. 59, commi 6 e seg. del d.lgs. n. 159/2011, per poi procedere alla valutazione della ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dal primo comma dell'art. 52 del medesimo decreto, proprio al fine di evitare che, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella propria requisitoria, "gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato (Corte cost., sent. n. 26/2019 e sent. n. 94 del 2015, quest'ultima citata in motivazione da Sez. U, n. 29847 del :31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.).". Nel caso concreto il Tribunale ha compiutamente realizzato tali passaggi ed escluso la ricorrenza dei presupposti di legge in relazione ai crediti vantati asseritamente dai ricorrenti, con particolare riferimento sia al presupposto della data certa, in applicazione del disposto dell'art. 2704 cod. civ. per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero nel senso di consentire giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, caso per caso, la sussistenza di un fatto che sia idoneo a dimostrare con certezza, secondo l'allegazione della parte, l'anteriorità della formazione del documento, e dunque del credito, rispetto ad una data determinata, mentre rimane affidata alle ordinarie regole di diritto la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata. Il Tribunale ha correttamente dato conto nella propria motivazione dei criteri di valutazione e giudizio compiutamente escludendo la possibilità di tutela per i soggetti odierni ricorrenti. Con tale motivazione di fatto i ricorrenti non si confrontano limitandosi a reiterare le doglianze in precedenza introdotte. 9. Le doglianze proposte dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sono manifestamente infondate e non consentite. Il Tribunale ha chiarito in modo specifico la dinamica relativa al credito, senza alcun dubbio sorto successivamente al sequestro, ricostruendo il chiaro errore valutativo nel quale era caduta la Banca che aveva effettuato un pagamento alla KTM di merce venduta alla [OSCURATO:SOCIETA]. Dopo avere ricostruito, con argomentazioni logiche ed approfondite, le caratteristiche concrete del credito vantato, ha chiarito che, comunque, la domanda relativa era stata effettivamente presentata in ritardo, ovvero dopo il termine fissato dal decreto di fissazione dell'udienza di verifica.È emerso e non è stato in alcun modo contestato che il decreto è stato notificato all'indirizzo di pec certificato risultante dal registro Reginde. Il Tribunale ha dunque ritenuto, con motivazione ineccepibile, con la quale la banca ricorrente non si confronta, che l'unico indirizzo valido per la notifica del decreto in questione era da ritenere quello istituzionale, mentre non aveva alcuna rilevanza l'indirizzo di altro ufficio che si occupi per competenza specifica della materia o eventualmente utilizzato dall'amministratore giudiziario. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare le proprie doglianze, in presenza di una argomentazione logica ed approfondita, che ha correttamente considerato la tardiva richiesta proposta, chiaramente imputabile a profili di organizzazione interna della Banca. 10. Il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si caratterizza per la sua genericità nella argomentazione, oggettivamente confuso e sostanzialmente non consentito, atteso che il ricorrente si è limitato ad allegare una serie di elementi di fatto in modo del tutto corrispondente alle deduzioni proposte dinnanzi al Tribunale, senza confrontarsi con il provvedimento, che, a pag. 2, evidenzia come sia stata richiesta l'ammissione del credito di euro 237 per prestazioni relative al mese di luglio e, dunque, successive alla misura di prevenzione; il Tribunale afferma che il credito non risulta avente data certa anteriore al sequestro e non ci sono state ulteriori allegazioni in sede di opposizione. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta in alcun modo. 11. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico nella sua articolazione. Anche in questo caso la ricorrente si limita ad allegare circostanze di fatto, non solo in assenza di confronto con la motivazione, ma anche in mancanza di un'argomentazione dalla quale poter effettivamente desumere la ricorrenza di una violazione di legge ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale quanto alle ragioni di opposizione proposte ha chiarito esplicitamente (pag. 2) che la ricorrente ha ricevuto, senza sollevare alcuna contestazione, la retribuzione di luglio, in presenza, comunque, di crediti sorti successivamente al sequestro, argomentando specificamente sia quanto alla retribuzione che quanto al trattamento di fine rapporto, anche in considerazione delle contestazioni relative alle caratteristiche del rapporto di lavoro sollevate dall'amministratore giudiziario, rispetto alle quali la difesa non ha fornito alcun elemento ulteriore di valutazione, soprattutto attesa:- la posizione di coimputata della stessa nel procedimento che coinvolge il proposto Marchetti; - la mancanza di buona fede e la mancanza di un documento avente data certa in ordine alle pretese asseritamente vantate. 12. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, oltre che generico nella sua articolazione in mancanza di confronto con la motivazione del Tribunale, che, dopo aver esplicitamente richiamato e considerato le osservazioni difensive ha precisato come manchi l'indicazione del pagamento asseritamente avvenuto e come, comunque, tale dato non si presenti risolutivo, non risultando alcuna prova effettiva delle pretese vantate e non potendo essere desunte le prestazioni successive, oggetto di richiesta, dal pagamento di una prestazione precedente. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che c:omunque le fatture allegate risultavano emesse nei confronti di una società diversa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In tal senso, occorre considerare come il Tribunale abbia nel caso concreto applicato correttamente principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattura in sé non dà certezza della data, sicché la certezza della data di una fattura può essere desunta da ulteriori elementi quali la regolare annotazione nei libri contabili chiusi con attestazione notarile delle fatture recanti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione e pacificamente pagate (Sez. 1, n.24320 del 22/11/2007, Rv. 601179-01), ovvero dai documenti di trasporto alla medesima relativi, solo ove essi, a propria volta, abbiano data certa e siano come tali opponibili alla procedura. Queste ultime indicazioni della giurisprudenza di legittimità, in sede civile, ma chiaramente rilevanti in questa sede, impediscono di attribuire decisiva rilevanza, ai fini della verifica della anteriorità dei crediti al sequestro, alle risultanze delle fatture non accompagnate da ulteriori elementi, come effettivamente ricostruite nel caso del Dimitri dal Tribunale in modo logico e non censurabile in questa sede. 13. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. è manifestamente infondato, oltre che generico nella sua articolazione in mancanza di confronto con la motivazione del Tribunale, che ha richiamato l'inidoneità della fattura al fine di ritenere fondata l'opposizione, in mancanza di data certa della stessa ed evidente contraddittorietà dei contenuti. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con la motivazione e si limita a riproporre le medesime argomentazioni in modo del tutto astratto ed aspecifico. Valgono anche in questo caso, quanto alla portata della fattura, i principi di diritto già evidenziati al § 7, atteso che il Tribunale ha specificamente considerato la portata della allegata fattura elettronica, chiarendo che è priva di data certa, oltre che contraddittoria e ambigua nella sua formulazione non essendo possibile individuare con certezza il destinatario della prestazione, teoricamente effettuata prima ma con fattura emessa dopo.14. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è generico, aspecifico e tende evidentemente ad una lettura alternativa del merito e delle considerazioni logiche ed approfondite del Tribunale non consentita in questa sede. Il Tribunale, con ricostruzione analitica dei rapporti tra le parti, ha chiarito come non ricorra alcun titolo avente data certa anteriore al sequestro che provi il credito di euro ventitremila, atteso che l'auto risulta intestata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. come emerge da documentazione anteriore al sequestro e in virtù della cessione del diritto di riscatto; manca, dunque, nella logica considerazione del Tribunale, qualsiasi elemento che provi con data certa anteriore al sequestro la ricorrenza di un accordo nel senso dell'avere previsto una controprestazione a fronte della cessione del diritto di riscatto, dunque la preordinazione dei rapporti tra le parti al fine dell'acquisto di un ulteriore veicolo rimane una mera allegazione sfornita di prova. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. 15. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, oltre che non consentito, in presenza di una serie di allegazioni di fatto, meramente reiterative, in mancanza di confronto con la argomentata motivazione del Tribunale, al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito. Difatti, il ricorrente non si confronta con le conclusioni del Tribunale che evidenziano la mancanza di un atto con data certa anteriore al sequestro, richiamando la contraddittorietà della vicenda per come riportata e precisando come il mero possesso non fosse sufficiente, atteso che, sulla matrice dell'assegno versato, asseritamente, come prezzo della vettura, vi era riportata la dicitura affitto Jeep, oltre che considerato che la moto teoricamente data in permuta non era di proprietà dell'opponente. Un'insieme, dunque, di elementi per niente significativi e coerenti rispetto a quanto lamentato. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta. 16. Il motivo proposto [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, oltre che non consentito in presenza di una serie di allegazioni di fatto, meramente re iterative, ed in mancanza di confronto con la argomentata motivazione del Tribunale, al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito. Il Tribunale ha sottolineato come il ricorrente, anche in primo, grado non avesse allegato alcun documento, né di vendita, né di noleggio dell'autovettura; così come in sede di opposizione non ha prodotto alcun elemento a sostegno delle proprie affermazioni. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato, in modo logico ed argomentato, che dalla documentazione dell'amministratore giudiziario era poi emerso come il Sarti non avesse corrisposto quello che era il teorico canone di noleggio nella sua interezza; e, comunque, la richiesta articolata, relativa a circa ventimila euro, non ha trovato alcun riscontro in un atto scritto con data certa anteriore al sequestro di prevenzione. Nella ampia motivazione del Tribunale si è, dunque, evidenziato che non risulta esercitato prima del sequestro di prevenzione il diritto di riscatto, con conseguente impossibilità di richiedere la restituzione di somme di denaro o della vettura. Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare censure di merito o asserite mancanza su elementi del tutto marginali e in alternativa alle conclusioni raggiunte, con argomentazione non censurabile per logicità e adeguatezza. 17. Il motivo di ricorso proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, oltre che aspecifico nella sua formulazione, reiterando doglianze di fatto ampiamente considerate dal giudice di merito, senza alcuna reale allegazione quanto alla lamentata violazione di legge. Come ampiamente evidenziato dal Tribunale nel decreto impugnato, il giudice delegato ha richiamato le caratteristiche dell'assegno, in assenza di prova che sia stato tratto su conto degli istanti, tra l'altro in mancanza di causale, tanto da non poter ritenere provato che sia riferibile all'acquisto della vettura. Tenuto conto di tale insieme di circostanze, è stato sottolineato che in sede di opposizione non è stata allegata ulteriore documentazione. Il Tribunale ha evidenziato come la pretesa creditoria non sia fondata su atto avente data certa anteriore al sequestro di prevenzione; con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano e oppongono una loro considerazione di fatto che in realtà dimostra l'ambiguità dell'operazione e la mancanza di un valido titolo quanto alla pretesa azionata, senza effettivamente allegare la ricorrenza di una violazione di legge. 18. Il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, oltre che aspecifico nella sua formulazione reiterando doglianze di fatto ampiamente considerate dal giudice di merito, senza alcuna reale allegazione quanto alla lamentata violazione di legge. Difatti il Tribunale ha richiamato le ragioni per le quali il credito non è stato ammesso ed ha evidenziato che è stata semplicemente ribadita la pretesa senza alcuna allegazione. È stata, dunque ritenuta, con motivazione priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, l'assenza di qualsiasi elemento dal quale desumere la durata del rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]., ed anzi tale rapporto è stato contestato dall'amministratore giudiziario, attesa la posizione di coimputato del Tomassini nei procedimenti che coinvolgono il proposto, con assoluta impossibilità di ritenere ricorrente in capo allo stesso la buona fede caratterizzante il tipo di tutela accordata dall'ordinamento.19. Manifestamente infondato infine il motivo di ricorso, proposto congiuntamente, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la stessa articolazione del motivo si caratterizza per l'introduzione di una serie di critiche alla previsione di legge, in mancanza di qualsiasi correlazione con il provvedimento impugnato, senza evidenziare effettivamente la ricorrenza di una violazione di legge, ma semplicemente lamentando l'onerosità del regime probatorio di riferimento, in modo del tutto generico ed astratto. 20. I motivi proposto da [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti, tendendo ad una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. Tali motivi si caratterizzano, inoltre, per evidente aspecificità in mancanza di confronto con le argomentazioni, del tutto logiche e non censurabili in questa sede, del Tribunale. Difatti, la ricorrente allega una serie di circostanze del tutto generiche, e compiutamente ritenute tali dal Tribunale, in relazione ai rapporti ricorrenti tra la stessa e il Foresti (con particolare riferimento alla mancanza di qualunque valido riferimento alla Vescovi nell'ambito del contratto di noleggio tra la Elca e il Foresti, né tanto meno quanto alla permuta della autovettura Volvo di proprietà della stessa quale modalità di pagamento del prezzo). Il Tribunale ha richiamato i dati di contraddittorietà esplicita quanto alla operazione richiamata dalla Vescovi (pag. 18), già esplicitamente considerati in termini di genericità, antieconomicità, inverosimiglianza, dal giudice delegato, condividendone le considerazioni quanto alla mancanza di qualsiasi riscontro, in ordine all'operazione di vendita. Tutta la documentazione richiamata, i passaggi riscontrati, che hanno sempre coinvolto esclusivamente Foresti e la Elca, sono stati ritenuti non indicativi di un coinvolgimento, a qualsiasi titolo, della Vescovi nelle diverse operazioni poste in essere. Tra l'altro è stato richiamato il dato estremamente significativo riferito dall'amministratore giudiziario, della richiesta da parte del Foresti di dissequestro in suo favore della vettura in questione, proprio sulla base della asserita ricorrenza di un contratto di noleggio. Il Tribunale ha compiutamente ricostruito i diversi passaggi che hanno interessato la vettura e l'estraneità della Vescovi quanto a tale bene, in assenza di qualsiasi elemento che possa effettivamente far ritenere riscontrata l'affermata ricorrenza di un mandato conferito al Foresti, in realtà smentito dalle attività poste in essere dallo stesso del tutto autonomamente. Del tutto generico anche il secondo motivo di ricorso con il quale si introducono elementi del tutto estranei in diritto quanto al decreto impugnato. Si deve osservare come il Tribunale abbia ampiamente ricostruito la vicenda relativa alla vettura rispetto alla quale la ricorrente avrebbe titolo e diritto alla proprietà, escludendo un coinvolgimento della stessa, limitando in modo esplicito la portata dei suoi comportamenti e dunque ritenendo impossibile un accertamento del credito. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta. 21. In conclusione tutti i ricorsi, ad eccezione del Mazzatcsta, devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila