CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, esclusa la destrezza, ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in punto di trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, nella parte in cui contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo della prova della sua partecipazione alla commissione del fatto, posto che la motivazione esibita a sostegno dalla Corte territoriale sarebbe priva di congruenza rispetto alle emergenze processuali, è affidato a doglianze generiche, ossia indeterminate e aspecifiche, perché prive di qualsivoglia tipo di confronto con le ampie argomentazioni spese al riguardo dal giudice censurato, conformi sul punto a quelle rese dal primo giudice (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che pari genericità contrassegna il secondo motivo, posto che il bottino ricavato dal furto non poteva dirsi certo di valore praticamente irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 09/02/2021, Rv. 280615) e che la refurtiva non era stata restituita né in maniera integrale, né spontaneamente, dal momento che l'autore del furto ed il suo complice erano stati fermati dai Carabinieri e solo a seguito di ciò avevano prestato parziale collaborazione al rintraccio di quanto sottratto (cfr. 2, primi due capoversi); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]