Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 401/2012
ECLI:EU:C:2012:506
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente della Corte del 9 luglio 2012
– [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(Cause riunite C-587/11 P-R e C-588/11 P-R)
«Procedimenti sommari – Impugnazioni – Domande di provvedimenti provvisori – Marchio comunitario»
Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Articolo 279 TFUE) (v. punto 30)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro le sentenze del Tribunale (Prima Sezione), del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) (T-289/09 e T-290/09), con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi di annullamento proposti dal richiedente i marchi
denominativi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», per servizi della classe 42, avverso le decisioni R 401/2008-4 e R 402/2008-4
della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 14 maggio 2009, che
hanno annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio
nazionale «[OSCURATO:PERSONA]», per servizi delle classi 35, 41 e 42 – Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Nozione di uso effettivo di un marchio anteriore – Marchio utilizzato per servizi
forniti gratuitamente.
Dispositivo
1)
Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.
2)
Le spese sono riservate.