CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico attraverso cui il giudice del merito è pervenuto al giudizio di responsabilità, mentre quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., al contrario di quanto sostenuto in ricorso, essa non è conseguente al riconoscimento dell'attenuante speciale della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, Sentenza n. 51261 del 07/03/2017, PG in proc. Zarri, Rv. 271262); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202