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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23971/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G.conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 31 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado -in rito abbreviato- dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia in data 30 ottobre 2018.

Con dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] -in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato- in riferimento alle contestazioni dei reati di cui all'art.12, comma 1, 3 lett. d) e 3 ter lett. b) d.lgs. n.286 del 1998 per aver favorito - al fine di trarne un ingiusto profitto - l'illegale ingresso nel territorio dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] mediante la consegna, dietro compenso di 4.200 dollari, di una carta di identità francese contraffatta (intestata al [OSCURATO:PERSONA] e recante l'effigie del Chouiya).

Fatto avvenuto nell'Aeroporto di Fiumicino il 9 febbraio 2018. 1.1 Ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 quater D.Igs 286/98 ed applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, la pena è stata commisurata in anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. 1.2 In motivazione, la Corte di secondo grado ribadisce la sussistenza di un solido quadro probatorio a carico della prevenuta costituito da fonti di prova rappresentate dal contenuto dei verbali di spontanee dichiarazioni del Chouiya cui si uniscono le risultanze di prova generica, le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza e le affermazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che, peraltro, si è assunto la piena ed autonoma responsabilità dei fatti). 1.3 La Corte evidenzia che l'imputata -arrivata a Roma da Londra con il marito il giorno antecedente ai fatti di causa e già in possesso del biglietto di ritorno per il giorno successivo, senza spiegazione plausibile di un così breve soggiorno- è stata costantemente presente all'incontro tenutosi, per trenta muniti, nel terminal dell'Aeroporto di Fiumicino con il Chouiya, come si evince dalla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza.

Lo scopo di questo viaggio, cui gli imputati non hanno saputo dare altra plausibile giustificazione, era quello di incontrare lo straniero per scambiare il documento di identità falsificato e il biglietto aereo per Dublino (acquistato online con la carta di credito intestata all'imputata) -dietro compenso di 3.100 dollari in contanti-, somma trovata, a seguito di perquisizione della P.G., nella borsa della donna.Si afferma che non risulta credibile, pertanto, la versione difensiva tesa a sostenere l'inconsapevolezza dell'accordo e della finalità dell'incontro da parte della Drewicz (in tesi ideato ed eseguito solo dal marito); sussiste, invero, il pieno concorso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il contributo univoco e rilevante fornito dalla stessa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], articolando distinti motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce la nullità della sentenza per via della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'assunzione di una prova decisiva.

Si censura la mancata visione in contraddittorio dei filmati delle telecamere di sicurezza del Terminal aereo, in atti -richiesta già avanzata al momento del rito abbreviato condizionato e successivamente riproposta con i motivi di appello - che renderebbe evidente come il fatto sia stato commesso dai soli due uomini algerini in modo autonomo.

Si evidenzia che, ove si fosse realmente visionato il filmato si sarebbe constatato che, al momento dello scambio dei documenti nel bar e durante la conversazione la donna non era presente -si era allontanata su invito del marito-, se non per brevissimi attimi e, ad ogni modo, non avrebbe potuto comprendere il tenore delle parole pronunciate in una lingua a lei sconosciuta .

Ciò chiaramente non era evincibile dalle immagini estrapolate, solo in parte, e stampate dalla P.G., immagini su cui si è basato il giudizio del GUP e quello, pedissequo ed acritico, del collegio di appello.

Oltretutto, ad ulteriore dimostrazione della inconsapevolezza soggettiva della ricorrente si riprendono i contenuti dichiarativi resi dalla stessa e dal marito, oggetto di illogica svalutazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen. .

Si censura l'evidente carenza probatoria in punto di partecipazione cosciente della ricorrente all'attività criminosa, a fronte, peraltro, della confessione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiarito di aver favorito da solo l'ingresso clandestino del [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l'inattendibilità delle uniche dichiarazioni in cui emerge il nome della ricorrente -quelle rese nell'imediatezza dal Chouiya che neppure la conosceva- poiché tese esclusivamente a collaborare con la polizia per la cattura del complice, in modo tale da ridurre le proprie responsabilità- e l'inconsistenza della circostanza indiziaria di aver ritrovato i soldi pattuiti nella borsa della ricorrente (ove sarebbero stati messi dal marito per restituire un prestito).

Del pari inidonea, in tesi, a dimostrare la consapevolezza della ricorrente è la circostanza dell'uso della carta bancomat a lei intestata con cui è stato acquistato il biglietto aereo per Dublino per il Chouya, dato che il marito era a conoscenza del pin ed aveva in comune con la consorte l'uso dello stesso conto corrente bancario.

E' rimasto dunque indímostrato il profilo dell'elemento soggettivo, oltre che materiale, dell'ipotesi concorsuale contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.

2. Ed invero, quanto alle doglianze in rito (introdotte al primo motivo di ricorso) va ricordato che a fronte del diniego del rito abbreviato condizionato alla 'visione in contraddittorio' dei filmati, l'imputata ha in primo grado formulato richiesta di abbreviato cd. 'secco', con piena utilizzazione dei materiali investigativi.

Ad essere fonte di prova, come evidenziato dai giudici del merito, è peraltro il video - in quanto tale - la cui consultazione è solo agevolata dalla avvenuta stampa di taluni fotogrammi di maggiore rilevanza dimostrativa.

Non può pertanto ragionarsi dì mancata assunzione dì prova decisiva, posto che la fonte di prova è già in atti e la richiesta difensiva concerne non già l'acquisizione quanto le 'modalità di consultazione' della fonte di prova, che restano (quanto alla prova di natura documentale) nel dominio del collegio giudicante.

Peraltro, trattandosi di procedimento definito in primo grado con rito abbreviato cd. 'secco', non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, come ritenuto in plurimi arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez.

I n.3253 del 12.6.2018, dep.2019, ove si è ribadito che in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo).

La censura, pertanto, può essere diretta alla motivazione della decisione ma non al mancato esercizio del potere istruttorio.

H2--

3. Quanto alle doglianze relative al percorso argomentativo sviluppato nelle due conformi decisioni di merito, le stesse sono inammissibili perché non consentite, risolvendosi in una impropria richiesta di rivalutazione dì elementi di fatto.

Ed invero, nessun vizio di tipo logico può ritenersi sussistente quanto alla individuazione degli elementi costitutivi del concorso della ricorrente nel delitto contestato.

A fronte di un ragionamento giustificativo del tutto lineare, basato su plurime constatazioni di fatti storici pacifici (la estrema brevità del viaggio deì due coniugi, l'aver incontrato i due congiuntamente il Chouika, il rinvenimento dei tremila dollari nella borsa della Drewicz), la ricorrente tende in modo assertivo ad indebolire la valenza indiziante di tali evenienze (cui si aggiunge il tenore e la comune direzione delle dichiarazioni rese dal Chouìka) ed ad introdurre ipotesi alternative del tutto evanescenti sul piano razionale e, in ogni caso, adeguatamente disattese in sede di merito con argomenti logicamente ineccepibili.

La riproposizione di argomenti in fatto, già logicamente vagliati in sede di merito, rende pertanto inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G.conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 31 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado -in rito abbreviato- dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia in data 30 ottobre 2018. Con dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] -in concorso con il marito [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato- in riferimento alle contestazioni dei reati di cui all'art.12, comma 1, 3 lett. d) e 3 ter lett. b) d.lgs. n.286 del 1998 per aver favorito - al fine di trarne un ingiusto profitto - l'illegale ingresso nel territorio dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] mediante la consegna, dietro compenso di 4.200 dollari, di una carta di identità francese contraffatta (intestata al [OSCURATO:PERSONA] e recante l'effigie del Chouiya). Fatto avvenuto nell'Aeroporto di Fiumicino il 9 febbraio 2018. 1.1 Ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 quater D.Igs 286/98 ed applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, la pena è stata commisurata in anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. 1.2 In motivazione, la Corte di secondo grado ribadisce la sussistenza di un solido quadro probatorio a carico della prevenuta costituito da fonti di prova rappresentate dal contenuto dei verbali di spontanee dichiarazioni del Chouiya cui si uniscono le risultanze di prova generica, le riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza e le affermazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che, peraltro, si è assunto la piena ed autonoma responsabilità dei fatti). 1.3 La Corte evidenzia che l'imputata -arrivata a Roma da Londra con il marito il giorno antecedente ai fatti di causa e già in possesso del biglietto di ritorno per il giorno successivo, senza spiegazione plausibile di un così breve soggiorno- è stata costantemente presente all'incontro tenutosi, per trenta muniti, nel terminal dell'Aeroporto di Fiumicino con il Chouiya, come si evince dalla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza. Lo scopo di questo viaggio, cui gli imputati non hanno saputo dare altra plausibile giustificazione, era quello di incontrare lo straniero per scambiare il documento di identità falsificato e il biglietto aereo per Dublino (acquistato online con la carta di credito intestata all'imputata) -dietro compenso di 3.100 dollari in contanti-, somma trovata, a seguito di perquisizione della P.G., nella borsa della donna.Si afferma che non risulta credibile, pertanto, la versione difensiva tesa a sostenere l'inconsapevolezza dell'accordo e della finalità dell'incontro da parte della Drewicz (in tesi ideato ed eseguito solo dal marito); sussiste, invero, il pieno concorso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il contributo univoco e rilevante fornito dalla stessa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], articolando distinti motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce la nullità della sentenza per via della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'assunzione di una prova decisiva. Si censura la mancata visione in contraddittorio dei filmati delle telecamere di sicurezza del Terminal aereo, in atti -richiesta già avanzata al momento del rito abbreviato condizionato e successivamente riproposta con i motivi di appello - che renderebbe evidente come il fatto sia stato commesso dai soli due uomini algerini in modo autonomo. Si evidenzia che, ove si fosse realmente visionato il filmato si sarebbe constatato che, al momento dello scambio dei documenti nel bar e durante la conversazione la donna non era presente -si era allontanata su invito del marito-, se non per brevissimi attimi e, ad ogni modo, non avrebbe potuto comprendere il tenore delle parole pronunciate in una lingua a lei sconosciuta . Ciò chiaramente non era evincibile dalle immagini estrapolate, solo in parte, e stampate dalla P.G., immagini su cui si è basato il giudizio del GUP e quello, pedissequo ed acritico, del collegio di appello. Oltretutto, ad ulteriore dimostrazione della inconsapevolezza soggettiva della ricorrente si riprendono i contenuti dichiarativi resi dalla stessa e dal marito, oggetto di illogica svalutazione. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen. . Si censura l'evidente carenza probatoria in punto di partecipazione cosciente della ricorrente all'attività criminosa, a fronte, peraltro, della confessione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiarito di aver favorito da solo l'ingresso clandestino del [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l'inattendibilità delle uniche dichiarazioni in cui emerge il nome della ricorrente -quelle rese nell'imediatezza dal Chouiya che neppure la conosceva- poiché tese esclusivamente a collaborare con la polizia per la cattura del complice, in modo tale da ridurre le proprie responsabilità- e l'inconsistenza della circostanza indiziaria di aver ritrovato i soldi pattuiti nella borsa della ricorrente (ove sarebbero stati messi dal marito per restituire un prestito). Del pari inidonea, in tesi, a dimostrare la consapevolezza della ricorrente è la circostanza dell'uso della carta bancomat a lei intestata con cui è stato acquistato il biglietto aereo per Dublino per il Chouya, dato che il marito era a conoscenza del pin ed aveva in comune con la consorte l'uso dello stesso conto corrente bancario. E' rimasto dunque indímostrato il profilo dell'elemento soggettivo, oltre che materiale, dell'ipotesi concorsuale contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. 2. Ed invero, quanto alle doglianze in rito (introdotte al primo motivo di ricorso) va ricordato che a fronte del diniego del rito abbreviato condizionato alla 'visione in contraddittorio' dei filmati, l'imputata ha in primo grado formulato richiesta di abbreviato cd. 'secco', con piena utilizzazione dei materiali investigativi. Ad essere fonte di prova, come evidenziato dai giudici del merito, è peraltro il video - in quanto tale - la cui consultazione è solo agevolata dalla avvenuta stampa di taluni fotogrammi di maggiore rilevanza dimostrativa. Non può pertanto ragionarsi dì mancata assunzione dì prova decisiva, posto che la fonte di prova è già in atti e la richiesta difensiva concerne non già l'acquisizione quanto le 'modalità di consultazione' della fonte di prova, che restano (quanto alla prova di natura documentale) nel dominio del collegio giudicante. Peraltro, trattandosi di procedimento definito in primo grado con rito abbreviato cd. 'secco', non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, come ritenuto in plurimi arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I n.3253 del 12.6.2018, dep.2019, ove si è ribadito che in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo). La censura, pertanto, può essere diretta alla motivazione della decisione ma non al mancato esercizio del potere istruttorio. H2-- 3. Quanto alle doglianze relative al percorso argomentativo sviluppato nelle due conformi decisioni di merito, le stesse sono inammissibili perché non consentite, risolvendosi in una impropria richiesta di rivalutazione dì elementi di fatto. Ed invero, nessun vizio di tipo logico può ritenersi sussistente quanto alla individuazione degli elementi costitutivi del concorso della ricorrente nel delitto contestato. A fronte di un ragionamento giustificativo del tutto lineare, basato su plurime constatazioni di fatti storici pacifici (la estrema brevità del viaggio deì due coniugi, l'aver incontrato i due congiuntamente il Chouika, il rinvenimento dei tremila dollari nella borsa della Drewicz), la ricorrente tende in modo assertivo ad indebolire la valenza indiziante di tali evenienze (cui si aggiunge il tenore e la comune direzione delle dichiarazioni rese dal Chouìka) ed ad introdurre ipotesi alternative del tutto evanescenti sul piano razionale e, in ogni caso, adeguatamente disattese in sede di merito con argomenti logicamente ineccepibili. La riproposizione di argomenti in fatto, già logicamente vagliati in sede di merito, rende pertanto inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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