Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19787/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 22.09.2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 02.07.2020 del Tribunale di Como che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità.

2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 4,5,6 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente .r« St,a, Gast ne Andreazza 7/t) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 22.09.2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 02.07.2020 del Tribunale di Como che aveva dichiarato l'attuale ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato con argomentazioni congrue e logiche (cfr pag 4,5,6 della sentenza impugnata), non sindacabili nel merito; il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 3.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente .r« St,a, Gast ne Andreazza 7/t) [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19787/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris