CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32184/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CALTAGIRONE il 16/10/2001 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -i- _RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, riformando la pronuncia di primo grado limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 624-bis e 493-ter cod. pen, con il vincolo della continuazione; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità, e che il secondo motivo di ricorso, con cui deduce analoga censura in relazione al trattamento sanzionatorio, non sono deducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MDott.ssa Kati cm ire