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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03896/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 4 che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dato conferma alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado dal Tribunale sul presupposto della responsabilità dell'imputato per il reato di evasione allo stesso ascritto.

2. Due i motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si lamentano diverse violazioni in punto di rito tutte correlate ad un unico comune denominatore, la erroneità della ritenuta perentorietà del termine dettato per il tempestivo deposito delle conclusioni scritte nel giudizio cartolare di appello ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 176 del 2020.

Tanto avrebbe portato a ritenere tardiva l'eccezione di nullità prospettata dalla difesa quanto al mancato rispetto del termine a comparire inerente alla notifica all'appellante dell'avviso afferente al decreto di citazione a giudizio in appello, per la intempestività delle conclusioni depositate dalla difesa, valutazione peraltro resa senza considerare che, nel caso, tale ritardo era stato dovuto, a sua volta, dal tardivo deposito e dunque dalla altrettanto intempestiva comunicazione alla parte privata delle conclusioni della Procura Generale, il che aveva impedito alla difesa di rispettare il proprio termine di scadenza, considerando anche la nullità della decisione gravata proprio per tale ultima intempestività.

La Corte, inoltre, avrebbe pretermesso la richiesta di rinvio prospettata dalla difesa per l'astensione di categoria proclamata per il giorno della udienza di trattazione del processo cartolare, senza considerare che proprio la ordinarietà del termine fissato per il deposito delle conclusioni, ancor più alla luce dell'intempestiva comunicazione di quelle della parte pubblica, incideva sulla dichiarata adesione alla astensione, rendendo indifferente la trattazione cartolare del processo, atteso che la difesa avrebbe potuto depositare sino alla data dell'udienza le proprie conclusioni, prerogativa difensiva che le sarebbe stata preclusa se non rinunziando ad aderire all'astensione stessa.

2.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso nel negare applicabilità alla specie dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Ad avviso della difesa, la motivazione resa sul punto sarebbe meramente apparente, fondata su una travisata lettura delle emergenze in fatto (riguardo alla modesta distanza tra il luogo di esecuzione della restrizione domiciliare e quello nel quale il ricorrente venne trovato dagli operanti, a bordo di una autovettura, in compagnia della sua attuale compagna e dei figli avuti da quest'ultima), oltre che svolta senza rispondere ai rilievi difensivi che mettevano in evidenza il modesto disvalore oggettivo della condotta ef,,X causali del riscontrato allontanamento / per come puntualmente evidenziate nell'immediatezza dallo stesso imputato con atteggiamento prontamente collaborativo (riguardanti l'allontanamento dal domicilio di restrizione per una violenta lite occorsa con la moglie). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Lo scrutinio delle diverse censure poste dal primo motivo di impugnazione 'corso presuppone, a monte, l'individuazione di alcuni punti fermi della situazione processuale devoluta alla Corte dal ricorso.

2.1. In primo luogo, è incontroverso che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato tardivamente notificato dando luogo alla nullità a regime intermedio rivendicata dalla difesa.

La detta notifica, tuttavia, intervenne prima della perenzione del termine ultimo per il deposito delle conclusioni scritte da parte della difesa.

È parimenti pacifica la tardività sia delle conclusioni della Procura Generale che della difesa, le quali ultime contenevano la contestazione legata alla nullità per la tardiva notifica del decreto.

È, inoltre, incontroverso che il periodo di astensione dalle udienze rivendicato a sostegno del differimento della data di trattazione del processo non inglobava le date ricomprese nel tempestivo esercizio dell'attività difensiva inerente al deposito delle conclusioni; piuttosto, riguardava unicamente quella fissata per l'udienza, trattata in via cartolare in assenza di apposita istanza di parte.

Infine, va rilevato come nel caso la Corte territoriale, preso atto della tardività delle conclusioni di entrambe le parti, ha in coerenza escluso tali scritti tra quelli apprezzabili ai fini della decisione.

2.2. Ciò posto, ferma la natura a regime intermedio della nullità inerente il termine a comparire e la necessità di rilevarla entro il primo momento utile, considerata la natura del vizio correlato alla detta inosservanza (qui, le conclusioni scritte per l'appunto, secondo quanto da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096), va ribadito che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione (da ultimo, Sez. 6 n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664).

La corte del merito si è attenuta a tali indicazioni di Principio, decidendo di non considerare le conclusioni comunque depositate tardivamente da entrambe le parti.

Così facendo ha, correttamente, per un versolintegralmente neutralizzato il tardivo deposito delle conclusioni della parte pubblica, divenuto indifferente; per altro verso, ha omesso di valorizzare l'eccezione di nullità proposta dalla difesa, proprio perché veicolata tardivamente tramite uno scritto non apprezzabile per la citata decadenza.

2.3. Né vale sostenere che il tardivo deposito delle conclusioni dalla parte pubblica possa aver giustificato, nel caso, come sostenuto dalla difesa, la tardività di quelle riferibili all'imputato, trattandosi di prerogative autonome /sì che nulla impediva al difensore di adempiere al proprio incombente a prescindere dal tempestivo esercizio di quello gravante sulla parte pubblica.

Del resto, il ricorso neppure espone, tra i pregiudizi sofferti in conseguenza della tardiva notifica del decreto di citazione, quello della impossibilità, per tale casuale, di provvedere al tempestivo deposito delle conclusioni (il cui termine di adempimento, lo si ribadisce, scadeva dopo la data di avvenuta notifica del decreto).2.4.

Quanto, poi, all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze quale aspetto ritenuto indifferente perché non diretto, nel caso, a costituire un legittimo impedimento, giova rimarcare come a siffatta conclusione il giudice di appello sia giunto del tutto correttamente evidenziando che il procedimento è stato trattato in forma cartolare e, / quindi, senza la partecipazione delle parti all'udienza.

L'adesione alla proclamata astensione dalle udienze, dunque, non imponeva affatto il rinvio dell'udienza camerale, proprio perché in questa non sarebbe stata comunque consentita la presenza del difensore.

Né è stata individuata una qualsivoglia lesione del diritto di difesa, atteso che il termine per la presentazione delle conclusioni, secondo la disciplina emergenziale regolante la trattazione cartolare, scadeva prima del proclamato periodo di astensione (in termini, Sez. 6 n. 18483 del 29/03/2022 Rv. 283262); al contempo, appare di tutta evidenza palesemente inconferente l'assunto difensivo prospettato con il ricorso, che, per l'appuntoffa leva su un presupposto logico giuridico - la ordinarietà del termine fissato per il deposito delle conclusioni- errato in diritto per quanto già anticipato.

Da qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. La sentenza non merita censure anche con riguardo alla negata applicabilità della esimente di cui all'art 131-bis cod. pen.

In termini sintetici ma affatto apparenti, la Corte territoriale ha giustificato la propria valutazione di merito ritenendo che nella specie le modalità del fatto a giudizio e l'intensità del dolo ascritto al ricorrente sarebbero ostativi rispetto alla possibilità di ritenere di lieve tenuità l'offesa correlata alla condotta illecita posta in essere dall'imputato.

Tanto in ragione dell'orario notturno di riscontro dell'allontanamento; della distanza dal luogo di restrizione (un chilometro) da quello in cui venne rinvenuto il ricorrente mentre si trovava a conversare, a bordo di un'auto, in compagnia di altra persona; della possibilità per il ricorrente di recarsi fuori dal luogo di restrizione con ampi margini di scelta, atteso che godeva di una autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio di restrizione ogni giorno dalle ore 7 alle ore

18. La detta motivazione regge il peso delle critiche prospettate dal ricorso.

L'addotto travisamento è prospettato contraddittoriamente: la distanza dal luogo di restrizione domiciliare segnalata in motivazione è persino inferiore a quella rivendicata dalla difesa nel rimarcare il vizio siccome effettivamente accertata in fatto.

Ciò tuttavia , non inficia il rilievo logico afferito al dato, coerentemente valorizzato nell'ottica del relativo disvalore oggettivo della condotta ,,senza incorrere in alcuna manifesta irragionevolezza del ritenere.

Di contro, la giustificazione addotta dall'imputato e rimasta sul piano delle mere affermazioni, perché non supportata da altre emergenze a conferma; al contempo, risulta (Io altrettanto puntualmente emarginata la gratuità della inosservanza, vieppiù aggravata dall'orario notturno ( destinato ad influire sulle possibilità del controllo) e dalla possibilità del ricorrente di godere di una possibilità di allontanamento piuttosto consistente, tutti aspetti coerentemente apprezzati così da porre il relativo giudizio di merito al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede.

Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 4 che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dato conferma alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado dal Tribunale sul presupposto della responsabilità dell'imputato per il reato di evasione allo stesso ascritto. 2. Due i motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si lamentano diverse violazioni in punto di rito tutte correlate ad un unico comune denominatore, la erroneità della ritenuta perentorietà del termine dettato per il tempestivo deposito delle conclusioni scritte nel giudizio cartolare di appello ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 176 del 2020. Tanto avrebbe portato a ritenere tardiva l'eccezione di nullità prospettata dalla difesa quanto al mancato rispetto del termine a comparire inerente alla notifica all'appellante dell'avviso afferente al decreto di citazione a giudizio in appello, per la intempestività delle conclusioni depositate dalla difesa, valutazione peraltro resa senza considerare che, nel caso, tale ritardo era stato dovuto, a sua volta, dal tardivo deposito e dunque dalla altrettanto intempestiva comunicazione alla parte privata delle conclusioni della Procura Generale, il che aveva impedito alla difesa di rispettare il proprio termine di scadenza, considerando anche la nullità della decisione gravata proprio per tale ultima intempestività. La Corte, inoltre, avrebbe pretermesso la richiesta di rinvio prospettata dalla difesa per l'astensione di categoria proclamata per il giorno della udienza di trattazione del processo cartolare, senza considerare che proprio la ordinarietà del termine fissato per il deposito delle conclusioni, ancor più alla luce dell'intempestiva comunicazione di quelle della parte pubblica, incideva sulla dichiarata adesione alla astensione, rendendo indifferente la trattazione cartolare del processo, atteso che la difesa avrebbe potuto depositare sino alla data dell'udienza le proprie conclusioni, prerogativa difensiva che le sarebbe stata preclusa se non rinunziando ad aderire all'astensione stessa. 2.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio speso nel negare applicabilità alla specie dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen. Ad avviso della difesa, la motivazione resa sul punto sarebbe meramente apparente, fondata su una travisata lettura delle emergenze in fatto (riguardo alla modesta distanza tra il luogo di esecuzione della restrizione domiciliare e quello nel quale il ricorrente venne trovato dagli operanti, a bordo di una autovettura, in compagnia della sua attuale compagna e dei figli avuti da quest'ultima), oltre che svolta senza rispondere ai rilievi difensivi che mettevano in evidenza il modesto disvalore oggettivo della condotta ef,,X causali del riscontrato allontanamento / per come puntualmente evidenziate nell'immediatezza dallo stesso imputato con atteggiamento prontamente collaborativo (riguardanti l'allontanamento dal domicilio di restrizione per una violenta lite occorsa con la moglie). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Lo scrutinio delle diverse censure poste dal primo motivo di impugnazione 'corso presuppone, a monte, l'individuazione di alcuni punti fermi della situazione processuale devoluta alla Corte dal ricorso. 2.1. In primo luogo, è incontroverso che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato tardivamente notificato dando luogo alla nullità a regime intermedio rivendicata dalla difesa. La detta notifica, tuttavia, intervenne prima della perenzione del termine ultimo per il deposito delle conclusioni scritte da parte della difesa. È parimenti pacifica la tardività sia delle conclusioni della Procura Generale che della difesa, le quali ultime contenevano la contestazione legata alla nullità per la tardiva notifica del decreto. È, inoltre, incontroverso che il periodo di astensione dalle udienze rivendicato a sostegno del differimento della data di trattazione del processo non inglobava le date ricomprese nel tempestivo esercizio dell'attività difensiva inerente al deposito delle conclusioni; piuttosto, riguardava unicamente quella fissata per l'udienza, trattata in via cartolare in assenza di apposita istanza di parte. Infine, va rilevato come nel caso la Corte territoriale, preso atto della tardività delle conclusioni di entrambe le parti, ha in coerenza escluso tali scritti tra quelli apprezzabili ai fini della decisione. 2.2. Ciò posto, ferma la natura a regime intermedio della nullità inerente il termine a comparire e la necessità di rilevarla entro il primo momento utile, considerata la natura del vizio correlato alla detta inosservanza (qui, le conclusioni scritte per l'appunto, secondo quanto da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096), va ribadito che, nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione (da ultimo, Sez. 6 n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664). La corte del merito si è attenuta a tali indicazioni di Principio, decidendo di non considerare le conclusioni comunque depositate tardivamente da entrambe le parti. Così facendo ha, correttamente, per un versolintegralmente neutralizzato il tardivo deposito delle conclusioni della parte pubblica, divenuto indifferente; per altro verso, ha omesso di valorizzare l'eccezione di nullità proposta dalla difesa, proprio perché veicolata tardivamente tramite uno scritto non apprezzabile per la citata decadenza. 2.3. Né vale sostenere che il tardivo deposito delle conclusioni dalla parte pubblica possa aver giustificato, nel caso, come sostenuto dalla difesa, la tardività di quelle riferibili all'imputato, trattandosi di prerogative autonome /sì che nulla impediva al difensore di adempiere al proprio incombente a prescindere dal tempestivo esercizio di quello gravante sulla parte pubblica. Del resto, il ricorso neppure espone, tra i pregiudizi sofferti in conseguenza della tardiva notifica del decreto di citazione, quello della impossibilità, per tale casuale, di provvedere al tempestivo deposito delle conclusioni (il cui termine di adempimento, lo si ribadisce, scadeva dopo la data di avvenuta notifica del decreto).2.4. Quanto, poi, all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze quale aspetto ritenuto indifferente perché non diretto, nel caso, a costituire un legittimo impedimento, giova rimarcare come a siffatta conclusione il giudice di appello sia giunto del tutto correttamente evidenziando che il procedimento è stato trattato in forma cartolare e, / quindi, senza la partecipazione delle parti all'udienza. L'adesione alla proclamata astensione dalle udienze, dunque, non imponeva affatto il rinvio dell'udienza camerale, proprio perché in questa non sarebbe stata comunque consentita la presenza del difensore. Né è stata individuata una qualsivoglia lesione del diritto di difesa, atteso che il termine per la presentazione delle conclusioni, secondo la disciplina emergenziale regolante la trattazione cartolare, scadeva prima del proclamato periodo di astensione (in termini, Sez. 6 n. 18483 del 29/03/2022 Rv. 283262); al contempo, appare di tutta evidenza palesemente inconferente l'assunto difensivo prospettato con il ricorso, che, per l'appuntoffa leva su un presupposto logico giuridico - la ordinarietà del termine fissato per il deposito delle conclusioni- errato in diritto per quanto già anticipato. Da qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. La sentenza non merita censure anche con riguardo alla negata applicabilità della esimente di cui all'art 131-bis cod. pen. In termini sintetici ma affatto apparenti, la Corte territoriale ha giustificato la propria valutazione di merito ritenendo che nella specie le modalità del fatto a giudizio e l'intensità del dolo ascritto al ricorrente sarebbero ostativi rispetto alla possibilità di ritenere di lieve tenuità l'offesa correlata alla condotta illecita posta in essere dall'imputato. Tanto in ragione dell'orario notturno di riscontro dell'allontanamento; della distanza dal luogo di restrizione (un chilometro) da quello in cui venne rinvenuto il ricorrente mentre si trovava a conversare, a bordo di un'auto, in compagnia di altra persona; della possibilità per il ricorrente di recarsi fuori dal luogo di restrizione con ampi margini di scelta, atteso che godeva di una autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio di restrizione ogni giorno dalle ore 7 alle ore 18. La detta motivazione regge il peso delle critiche prospettate dal ricorso. L'addotto travisamento è prospettato contraddittoriamente: la distanza dal luogo di restrizione domiciliare segnalata in motivazione è persino inferiore a quella rivendicata dalla difesa nel rimarcare il vizio siccome effettivamente accertata in fatto. Ciò tuttavia , non inficia il rilievo logico afferito al dato, coerentemente valorizzato nell'ottica del relativo disvalore oggettivo della condotta ,,senza incorrere in alcuna manifesta irragionevolezza del ritenere. Di contro, la giustificazione addotta dall'imputato e rimasta sul piano delle mere affermazioni, perché non supportata da altre emergenze a conferma; al contempo, risulta (Io altrettanto puntualmente emarginata la gratuità della inosservanza, vieppiù aggravata dall'orario notturno ( destinato ad influire sulle possibilità del controllo) e dalla possibilità del ricorrente di godere di una possibilità di allontanamento piuttosto consistente, tutti aspetti coerentemente apprezzati così da porre il relativo giudizio di merito al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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