CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 33141/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato istanza dirimessione in termini ex art. 175 cod.proc.pen. (nel testo previgente alla riformaex Legge 67/2014) per proporre impugnazione avverso la sentenza di condannan.2522/2017 del Tribunale di Cagliari in data 03.10.2017, parzialmente riformatadalla sentenza della Corte d’appello di Cagliari n.152/2021 del 16.02.2021,deducendo la violazione dei diritti di difesa, in particolare della vocatio iniudicium, essendo rimasto sempre assente e non avendo mai conosciutodell’esistenza del processo se non in data 25.03.2026, allorquando gli venivanotificato l’ordine di esecuzione della pena emesso dalla Procura della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando altresì che l’intero processo si era celebratonella sua contumacia.2.Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.3. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’odierno istante ha dedotto la mancata conoscenza del processo e dellesentenze di condanna emesse a suo carico sostenendo di averne avuto notiziasolo quando gli è stato notificato l’ordine di esecuzione per il quale è statoestradato in Italia.2. L’istanza di restituzione nel termine che ha dato origine al presenteprocedimento è stata proposta ai sensi dell’ art. 175, comma 2, cod. proc. pen.nella versione introdotta dal decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 17, convertitocon modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60.Questa norma è stata modificata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il cui articolo15 bis è stato introdotto dall’art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118 recante«norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione delprocedimento penale nei confronti degli irreperibili». Con questa norma illegislatore ha stabilito che le disposizioni contenute nel capo III della legge n.67/2014 dovessero trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data dientrata in vigore della legge stessa, ma a condizione che, nei medesimiprocedimenti, non fosse «stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primogrado». In deroga a questa previsione, il citato art. 15 bis ha stabilito che ledisposizioni previgenti dovessero comunque applicarsi se, nei processi in corso,l’imputato era stato dichiarato contumace e non era stato emesso decreto diirreperibilità. Nell’interpretare questa norma, la giurisprudenza di legittimità haritenuto che le disposizioni introdotte dalla legge n. 67/2014 non dovesserotrovare applicazione (e fossero dunque applicabili le disposizioni previgenti) aiprocessi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, erastata emessa la sentenza di primo grado, e neppure a quelli, ancora pendenti inprimo grado, in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace, non erastato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep.2018, Rv. 272411; Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Rv. 273858;Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Rv. 269796; Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017,Rv. 270614).3. L’odierna istanza, pur se non formulata in termini espliciti, si connota comeuna richiesta di restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza diprimo grado. Ciò conduce a ricordare che la restituzione in termini è disciplinatadall'art. 175 cod. proc. pen. e, in particolare, dall'art. 175, comma 4, cod. proc.pen., che dispone che, quando siano stati pronunciati sentenza o decreto penaledi condanna, l'istanza di restituzione in termini va rivolta al giudice che sarebbecompetente a decidere sull'impugnazione o sulla opposizione della sentenza o deldecreto. Alla luce di ciò, nel caso in esame, la restituzione in termini che, comedetto, riguarda l'impugnazione della sentenza di primo grado, va rivolta allaCorte di appello competente a decidere sulla relativa istanza ai sensi del giàrichiamato art. 175, comma 4, cod. proc. pen..4. Ne consegue che, qualificata l’istanza come richiesta di rimessione in terminiper proporre appello, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello diCagliari. P.Q.Mqualificata l’istanza come richiesta di rimessione in termini per proporre appello,dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari.Così deciso in Roma il 10 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]