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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 30055/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7416/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in S ant’Agata di Militello (CT), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56 , [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da doValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.), elettivamente domiciliatain Messina, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MESSINA , n. cron. 1127/2024,depositata il 20/12/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €

2. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,13 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7416/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in S ant’Agata di Militello (CT), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56 , [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da doValue s.p.a. (nuova denominazione assunta da doBank s.p.a.), elettivamente domiciliatain Messina, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende giusta l’allegata procura speciale. -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MESSINA , n. cron. 1127/2024,depositata il 20/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,13 novembre
Decreto Cassazione n. 30055/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris