Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07625/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 34563/2019 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.292/2019 depositata il 10/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La contribuente, esercente il commercio di automobili, impugnava unavviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, notificato il 20dicembre 2013 sulla base di un PVC del 22 giugno 2011.Numero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026Secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, la societàrisultava interposta nell’ambito di una frode carosello, in cui i fornitori –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – si rivelavano esseremere “cartiere”, ponendo in essere operazioni soggettivamente inesistenti.L’IVA veniva inoltre recuperata sulla cessione di un’autovettura JeepCherokee, acquistata presso la [OSCURATO:PERSONA] SL e rivenduta, pochigiorni dopo, allo stesso prezzo all’operatore belga Autotrade BVBA, inregime di IVA intracomunitaria, senza che fossero rinvenuti documentirelativi al trasporto e al pagamento.La CTP di Campobasso rigettava il ricorso della contribuente.

La CTR delMolise, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appellolimitatamente alle operazioni effettuate con [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avvisodi accertamento per tale parte.L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione,articolato in tre motivi.

La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 53 delD.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c., per averela sentenza trascurato che l’appello era inammissibile in tutti i motividiversi dal primo, poiché essi non erano rivolti contro la sentenza di primogrado, bensì contro l’accertamento, senza contenere alcun richiamo criticoalla pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] e senza darel’impressione di averla neppure mai considerata, limitandosi invece areiterare le tesi già svolte in primo grado.Il primo motivo è infondato.Questa Corte ha, d’altronde, puntualizzato in modo del tutto condivisibileche “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delleragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione delprovvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedottaNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado,assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n.546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezzae, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, leragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in terminiinequivoci” (Cass. n. 32954/2018).È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite(Cass., Sez.

Un., n. 27199/2017) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c.,che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnatasiano contrapposte quelle dell'appellante in vista della critica, econfutazione, delle ragioni del primo giudice.

Ciò non significa, peraltro,che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva atale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisionenella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni chesuffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, nonoccorrendo «l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la 3 ( redazione diun progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primogrado» (Cass., Sez.

Un., n. 27199/2017 cit.), i motivi d'appello nonpossono considerarsi assenti o carenti quando l'atto d'appello contengauna esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delleconclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essirisultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito,dall'intero atto d'impugnazione.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli articoli2727 e seguenti c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c., per avere ilgiudice di appello ritenuto che la società, solo perché nel 2005 si eradotata di una stabile organizzazione aziendale, non potesse più essereNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026considerata un’interposta fittizia nelle frodi carosello, escludendo così lapresunzione di inesistenza soggettiva di un acquisto concluso con lastessa.

Viceversa, era logico ritenere che una parte dell’attività dellasocietà fosse illecita, tanto da giustificare la legittima presunzionedell’Ufficio e da imporre al contribuente l’onere di dimostrare che leoperazioni di sua pertinenza rientrassero nella sfera lecita dell’attività dellafornitrice, prova che non è mai stata fornita.Il secondo motivo è inammissibile.La CTR ha compiuto un accertamento di fatto, mettendo in risalto, nelproprio libero sindacato, gli elementi di prova che sono parsi ad essa piùCome chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante (Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009)Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibilecensurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra ilcd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo averequalificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga,però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020).In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni ècensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risultiNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisitiin giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione disintesi” (Cass. n. 10973/2017).Non è d’altronde previsto che la CTR sia tenuta risponde punto su puntoalle considerazioni e/o argomentazioni di parte ricorrente in ordine allamaggiore affidabilità di un elemento probatorio in luogo di un altro.

Unapretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusa delmerito della controversia, invero preclusa in questa sede.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 36,comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, n.4 c.p.c., per avere la CTR espresso una motivazione sotto più profiliillogica o meramente apparente, e dunque inesistente, contenendo lasentenza impugnata una serie di affermazioni generiche e prive di realevalore motivazionale, in particolare con riguardo alle percentuali diricarico.Il terzo motivo è infondato.In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza della CTR completamentecarente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante allastatuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto lacommissione a disattenderle, tanto da rendere impossibile l'individuazionedel "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo(Cass. n. 28113/2013; Cass. n. 15884/2017; Cass. n.24452/2018).

La motivazione è viziata a tal punto da travolgere lapronuncia solo in quanto riveli una obiettiva carenza nella indicazione delcriterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento.

Detto criterio logico in realtà è enucleato nel caso dispecie, dacché la CTR sui compensi su cui s’incentra la censura avanzataNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026col terzo mezzo di ricorso si è pronunciata sulla scorta di una motivazioneche ben lascia cogliere la propria ratio decidendi.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo la controparte svolto P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 34563/2019 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n.292/2019 depositata il 10/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La contribuente, esercente il commercio di automobili, impugnava unavviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, notificato il 20dicembre 2013 sulla base di un PVC del 22 giugno 2011.Numero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026Secondo la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, la societàrisultava interposta nell’ambito di una frode carosello, in cui i fornitori –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – si rivelavano esseremere “cartiere”, ponendo in essere operazioni soggettivamente inesistenti.L’IVA veniva inoltre recuperata sulla cessione di un’autovettura JeepCherokee, acquistata presso la [OSCURATO:PERSONA] SL e rivenduta, pochigiorni dopo, allo stesso prezzo all’operatore belga Autotrade BVBA, inregime di IVA intracomunitaria, senza che fossero rinvenuti documentirelativi al trasporto e al pagamento.La CTP di Campobasso rigettava il ricorso della contribuente. La CTR delMolise, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appellolimitatamente alle operazioni effettuate con [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avvisodi accertamento per tale parte.L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione,articolato in tre motivi. La contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 53 delD.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, n. 4 c.p.c., per averela sentenza trascurato che l’appello era inammissibile in tutti i motividiversi dal primo, poiché essi non erano rivolti contro la sentenza di primogrado, bensì contro l’accertamento, senza contenere alcun richiamo criticoalla pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] e senza darel’impressione di averla neppure mai considerata, limitandosi invece areiterare le tesi già svolte in primo grado.Il primo motivo è infondato.Questa Corte ha, d’altronde, puntualizzato in modo del tutto condivisibileche “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delleragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione delprovvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedottaNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado,assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n.546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezzae, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, leragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in terminiinequivoci” (Cass. n. 32954/2018).È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite(Cass., Sez. Un., n. 27199/2017) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c.,che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnatasiano contrapposte quelle dell'appellante in vista della critica, econfutazione, delle ragioni del primo giudice. Ciò non significa, peraltro,che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva atale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisionenella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni chesuffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, nonoccorrendo «l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la 3 ( redazione diun progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primogrado» (Cass., Sez. Un., n. 27199/2017 cit.), i motivi d'appello nonpossono considerarsi assenti o carenti quando l'atto d'appello contengauna esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delleconclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essirisultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito,dall'intero atto d'impugnazione.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli articoli2727 e seguenti c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c., per avere ilgiudice di appello ritenuto che la società, solo perché nel 2005 si eradotata di una stabile organizzazione aziendale, non potesse più essereNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026considerata un’interposta fittizia nelle frodi carosello, escludendo così lapresunzione di inesistenza soggettiva di un acquisto concluso con lastessa. Viceversa, era logico ritenere che una parte dell’attività dellasocietà fosse illecita, tanto da giustificare la legittima presunzionedell’Ufficio e da imporre al contribuente l’onere di dimostrare che leoperazioni di sua pertinenza rientrassero nella sfera lecita dell’attività dellafornitrice, prova che non è mai stata fornita.Il secondo motivo è inammissibile.La CTR ha compiuto un accertamento di fatto, mettendo in risalto, nelproprio libero sindacato, gli elementi di prova che sono parsi ad essa piùCome chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante (Cass. n. 13485/2014; Cass. n. 16499/2009)Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibilecensurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra ilcd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo averequalificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga,però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/2020).In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni ècensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risultiNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisitiin giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione disintesi” (Cass. n. 10973/2017).Non è d’altronde previsto che la CTR sia tenuta risponde punto su puntoalle considerazioni e/o argomentazioni di parte ricorrente in ordine allamaggiore affidabilità di un elemento probatorio in luogo di un altro. Unapretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusa delmerito della controversia, invero preclusa in questa sede.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 36,comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, n.4 c.p.c., per avere la CTR espresso una motivazione sotto più profiliillogica o meramente apparente, e dunque inesistente, contenendo lasentenza impugnata una serie di affermazioni generiche e prive di realevalore motivazionale, in particolare con riguardo alle percentuali diricarico.Il terzo motivo è infondato.In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza della CTR completamentecarente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante allastatuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto lacommissione a disattenderle, tanto da rendere impossibile l'individuazionedel "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo(Cass. n. 28113/2013; Cass. n. 15884/2017; Cass. n.24452/2018). La motivazione è viziata a tal punto da travolgere lapronuncia solo in quanto riveli una obiettiva carenza nella indicazione delcriterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento. Detto criterio logico in realtà è enucleato nel caso dispecie, dacché la CTR sui compensi su cui s’incentra la censura avanzataNumero registro generale 34563/2019Numero sezionale 9017/2025Numero di raccolta generale 7625/2026Data pubblicazione 30/03/2026col terzo mezzo di ricorso si è pronunciata sulla scorta di una motivazioneche ben lascia cogliere la propria ratio decidendi.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo la controparte svolto P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 07625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris