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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13494/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è volto a sollecitare un diverso, non consentito, giudizio di merito e non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto del complessivo quadro probatorio, all'interno di esso fornendo una spiegazione plausibile del carattere non decisivo della sottoposizione del ricorrente a braccialetto elettronico; Considerato che il secondo motivo, incentrato sulla riqualificazione del delitto di violazione di domicilio in mero tentativo, si risolve in una deduzione puramente assertiva e non argomentata; Rilevato che il terzo motivo inerisce al merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche o di un più favorevole giudizio di comparazione, avendo la Corte fornito una non arbitraria giustificazione del trattamento sanzionatorio, alla luce della peculiare inclinazione del ricorrente alla commissione di reati; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Crfscu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è volto a sollecitare un diverso, non consentito, giudizio di merito e non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto del complessivo quadro probatorio, all'interno di esso fornendo una spiegazione plausibile del carattere non decisivo della sottoposizione del ricorrente a braccialetto elettronico; Considerato che il secondo motivo, incentrato sulla riqualificazione del delitto di violazione di domicilio in mero tentativo, si risolve in una deduzione puramente assertiva e non argomentata; Rilevato che il terzo motivo inerisce al merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche o di un più favorevole giudizio di comparazione, avendo la Corte fornito una non arbitraria giustificazione del trattamento sanzionatorio, alla luce della peculiare inclinazione del ricorrente alla commissione di reati; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Crfscu
Sentenza Cassazione n. 13494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris