CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06611/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]: - ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado la quale ne aveva dichiarato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 -bis cod. pen. (capo 2), 110, 582, 585 cod. pen. (capo 3), 110 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975 (capo 4), 385, commi 1 e 3, cod. pen. (capo 5); - ed ha articolato unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all' ritenuto utilizzo e alla disponibilità di uno strumento da taglio impiegato per procurare le lesioni; ritenuto che: - alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia all'impugnazione (in data 28 ottobre 2024), essa deve essere dichiarata inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.); - alla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso