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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 15837/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13232/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2359/2020 depositata il09/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 9.11.2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volto alla restituzione di somme corrisposte all’INPS a seguito di avviso bonario e successivo invito alla regolarizzazione di pregresse omissioni contributive relative a sgravi indebitamente fruiti per l’assunzione di lavoratori per i quali erano risultate assenti le condizioni di cui all’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991; che i giudici territoriali, in particolare,hanno reputato inammissibile il gravame nella parte in cui pretendeva di censurare la statuizione di prime cure che aveva accertato la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., precedentemente datrice di lavoro dei lavoratori assunti e successivamente fallita; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 348-ter, comma 1°, c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, concernente l’assenza di identità degli assetti proprietari tra di essa e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonostante che la causa fosse già stata trattata e discussa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, e dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’anzidetto motivo di gravame fosse meramente reiterativo delle difese già svolte in primo grado e privo di alcun confronto con la statuizione impugnata; che, con il terzo motivo, la ricorrente ripropone in via gradata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, ove interpretato nel senso che, anche qualora il licenziamento sia intimato dal curatore fallimentare, la coincidenza degli assetti proprietari tra la società fallita e quella che ha proceduto all’assunzione sia ostativa rispetto al godimento degli sgravi; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che l’avvenuta trattazione e discussione della causa sono senz’altro ostative all’adozione di una ordinanza d’inammissibilità fondata sulla prognosi circa l’improbabilità che l’appello venga accolto, ma non impediscono certamente al giudice d’appello di dichiarare, se del caso, l’inammissibilità dell’appello, solo imponendogli che tale declaratoria avvenga con sentenza, previa valutazione piena e non soltanto prognostica dell’impugnazione (così già Cass. n. 12293 del 2016, cui ha dato continuità, tra le più recenti, Cass. n. 15786 del 2021); che del pari infondato è il secondo motivo, atteso che –in disparte i profili di inammissibilità sollevati dall’INPS – le censure proposte dall’odierna ricorrente avverso l’accertamento di fatto contenuto nella pronuncia di prime cure circa l’identità degli assetti proprietari suo e della società fallita, per come riepilogate alle pagg. 15-19 del ricorso per cassazione, sono –come esattamente ritenuto dai giudici territoriali –affatto inidonee ad incrinare l’accertamento stesso, non mettendosi in alcun modo in discussione che [OSCURATO:SOCIETA]. e LDL Consulting siano proprietarie della quasi totalità delle azioni della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che altrettanto infondato è il terzo motivo, dovendo convenirsi con i giudici territoriali nella valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, ove interpretato nel senso che, anche qualora il licenziamento sia intimato dal curatore fallimentare, la coincidenza degli assetti proprietari tra la società fallita e quella che ha proceduto all’assunzione sia ostativa rispetto al godimento degli sgravi; che, al riguardo, al di là delle condivisibili considerazioni rassegnate dai giudici territoriali alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata (per avversare le quali, del resto, l’odierna ricorrente non ha speso argomentazione alcuna), va soggiunto che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, la finalità della norma in esame è quella di accordare lo sgravio solo allorché il rapporto di lavoro costituito con l’impresa che assume dalle liste di mobilità possa considerarsi nuovo ai fini contributivi (così, in particolare, Cass. n. 16288 del 2011), ciò che ovviamente non può dirsi allorché l’impresa che ha proceduto al licenziamento e quella che ha proceduto all’assunzione abbiano coincidenza di assetti proprietari, indipendentemente dal fatto che a procedere al licenziamento sia stato il curatore fallimentare di una di esse; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.700,00, di cui € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13232/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2359/2020 depositata il09/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 9.11.2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volto alla restituzione di somme corrisposte all’INPS a seguito di avviso bonario e successivo invito alla regolarizzazione di pregresse omissioni contributive relative a sgravi indebitamente fruiti per l’assunzione di lavoratori per i quali erano risultate assenti le condizioni di cui all’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991; che i giudici territoriali, in particolare,hanno reputato inammissibile il gravame nella parte in cui pretendeva di censurare la statuizione di prime cure che aveva accertato la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., precedentemente datrice di lavoro dei lavoratori assunti e successivamente fallita; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 348-ter, comma 1°, c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, concernente l’assenza di identità degli assetti proprietari tra di essa e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonostante che la causa fosse già stata trattata e discussa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, e dell’art. 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’anzidetto motivo di gravame fosse meramente reiterativo delle difese già svolte in primo grado e privo di alcun confronto con la statuizione impugnata; che, con il terzo motivo, la ricorrente ripropone in via gradata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, ove interpretato nel senso che, anche qualora il licenziamento sia intimato dal curatore fallimentare, la coincidenza degli assetti proprietari tra la società fallita e quella che ha proceduto all’assunzione sia ostativa rispetto al godimento degli sgravi; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che l’avvenuta trattazione e discussione della causa sono senz’altro ostative all’adozione di una ordinanza d’inammissibilità fondata sulla prognosi circa l’improbabilità che l’appello venga accolto, ma non impediscono certamente al giudice d’appello di dichiarare, se del caso, l’inammissibilità dell’appello, solo imponendogli che tale declaratoria avvenga con sentenza, previa valutazione piena e non soltanto prognostica dell’impugnazione (così già Cass. n. 12293 del 2016, cui ha dato continuità, tra le più recenti, Cass. n. 15786 del 2021); che del pari infondato è il secondo motivo, atteso che –in disparte i profili di inammissibilità sollevati dall’INPS – le censure proposte dall’odierna ricorrente avverso l’accertamento di fatto contenuto nella pronuncia di prime cure circa l’identità degli assetti proprietari suo e della società fallita, per come riepilogate alle pagg. 15-19 del ricorso per cassazione, sono –come esattamente ritenuto dai giudici territoriali –affatto inidonee ad incrinare l’accertamento stesso, non mettendosi in alcun modo in discussione che [OSCURATO:SOCIETA]. e LDL Consulting siano proprietarie della quasi totalità delle azioni della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che altrettanto infondato è il terzo motivo, dovendo convenirsi con i giudici territoriali nella valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, ove interpretato nel senso che, anche qualora il licenziamento sia intimato dal curatore fallimentare, la coincidenza degli assetti proprietari tra la società fallita e quella che ha proceduto all’assunzione sia ostativa rispetto al godimento degli sgravi; che, al riguardo, al di là delle condivisibili considerazioni rassegnate dai giudici territoriali alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata (per avversare le quali, del resto, l’odierna ricorrente non ha speso argomentazione alcuna), va soggiunto che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, la finalità della norma in esame è quella di accordare lo sgravio solo allorché il rapporto di lavoro costituito con l’impresa che assume dalle liste di mobilità possa considerarsi nuovo ai fini contributivi (così, in particolare, Cass. n. 16288 del 2011), ciò che ovviamente non può dirsi allorché l’impresa che ha proceduto al licenziamento e quella che ha proceduto all’assunzione abbiano coincidenza di assetti proprietari, indipendentemente dal fatto che a procedere al licenziamento sia stato il curatore fallimentare di una di esse; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.700,00, di cui € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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