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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 35279/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, come da nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2024 il Tribunale di Catanzaro - costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro in data 7 novembre 2023. 1.1 Conviene riepilogare alcuni passaggi della complessiva vicenda cautelare.

Dopo la condanna in primo grado - alla pena di anni trenta di reclusione per omicidio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa commesso nell'anno 2003 - Daponte è stato sottoposto alla misura cautelare con titolo genetico del 19 novembre 2021 (confermato in sede di riesame).

La sentenza di secondo grado, emessa in data 27 ottobre 2022, è stata annullata con rinvio da questa Sezione, con sentenza emessa in data 31 ottobre del 2023.

Dunque la decisione reiettiva della domanda di revoca del titolo cautelare è stata emessa dal giudice del rinvio (giudice procedente) pochi giorni dopo l'emissione del dispositivo della decisione rescindente. 1.2 Ciò posto, dalla motivazione espressa dal Tribunale si evince che: a) la richiesta di revoca si basava sulla ritenuta prossimità di scadenza dei termini di fase, con complessivo affievolimento delle esigenze cautelari; b) al di là della congruità o meno della risposta fornita dal giudice procedente, il Tribunale osserva che sul profilo cautelare, già vagliato in sede applicativa, non può avere incidenza il decorso del tempo, che non è tale da affievolire la presunzione, sia pur relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzione in termini di vizio di motivazione.

Si evidenzia che : a) il fatto è avvenuto nel 2003; b) andava valutato e apprezzato il cd. tempo silente; c) non poteva dirsi indifferente il fatto che la sentenza di condanna emessa in secondo grado era stata annullata con rinvio .

Mancherebbe, dunque, una valutazione di concretezza e attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Le argomentazioni espresse dal Tribunale nella decisione impugnata sono del tutto congrue e immuni da vizi in diritto.

Ciò perché le questioni poste dalla difesa sono precluse dall'avvenuta impugnazione, con esito negativo per la difesa, del titolo cautelare genetico (emesso in data 19 novembre 2021) e non sono 'riaperte' dalla decisione di annullamento con rinvio emessa da questa Corte di Cassazione in data 31 ottobre del 2023.

Come è noto, l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna riguarda le statuizioni del procedimento principale e non si 'riflette' sul titolo cautelare, che resta integro, perché correlato alle valutazioni già emesse nel procedimento incidentale in tema di libertà.

Dunque l'unico aspetto che il Tribunale era chiamato a valutare era il decorso del tempo in stato di privazione di libertà, aspetto che con congrua motivazione si è ritenuto non di tale entità da modificare i giudizi già espressi.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. .

Così deciso in data 17 maggio 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, come da nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2024 il Tribunale di Catanzaro - costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro in data 7 novembre 2023. 1.1 Conviene riepilogare alcuni passaggi della complessiva vicenda cautelare. Dopo la condanna in primo grado - alla pena di anni trenta di reclusione per omicidio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa commesso nell'anno 2003 - Daponte è stato sottoposto alla misura cautelare con titolo genetico del 19 novembre 2021 (confermato in sede di riesame). La sentenza di secondo grado, emessa in data 27 ottobre 2022, è stata annullata con rinvio da questa Sezione, con sentenza emessa in data 31 ottobre del 2023. Dunque la decisione reiettiva della domanda di revoca del titolo cautelare è stata emessa dal giudice del rinvio (giudice procedente) pochi giorni dopo l'emissione del dispositivo della decisione rescindente. 1.2 Ciò posto, dalla motivazione espressa dal Tribunale si evince che: a) la richiesta di revoca si basava sulla ritenuta prossimità di scadenza dei termini di fase, con complessivo affievolimento delle esigenze cautelari; b) al di là della congruità o meno della risposta fornita dal giudice procedente, il Tribunale osserva che sul profilo cautelare, già vagliato in sede applicativa, non può avere incidenza il decorso del tempo, che non è tale da affievolire la presunzione, sia pur relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzione in termini di vizio di motivazione. Si evidenzia che : a) il fatto è avvenuto nel 2003; b) andava valutato e apprezzato il cd. tempo silente; c) non poteva dirsi indifferente il fatto che la sentenza di condanna emessa in secondo grado era stata annullata con rinvio . Mancherebbe, dunque, una valutazione di concretezza e attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Le argomentazioni espresse dal Tribunale nella decisione impugnata sono del tutto congrue e immuni da vizi in diritto. Ciò perché le questioni poste dalla difesa sono precluse dall'avvenuta impugnazione, con esito negativo per la difesa, del titolo cautelare genetico (emesso in data 19 novembre 2021) e non sono 'riaperte' dalla decisione di annullamento con rinvio emessa da questa Corte di Cassazione in data 31 ottobre del 2023. Come è noto, l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna riguarda le statuizioni del procedimento principale e non si 'riflette' sul titolo cautelare, che resta integro, perché correlato alle valutazioni già emesse nel procedimento incidentale in tema di libertà. Dunque l'unico aspetto che il Tribunale era chiamato a valutare era il decorso del tempo in stato di privazione di libertà, aspetto che con congrua motivazione si è ritenuto non di tale entità da modificare i giudizi già espressi. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. . Così deciso in data 17 maggio 2024 I
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