CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24510/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; `NN-[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo dei difensore, deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione dì responsabilità con riferimento al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alla credibilità della persona offesa, alla precisione con la quale ha riferito i fatti, al tempo trascorso con l'autore del fatto e alla circostanza che gli incontri erano stati almeno due, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità in merito al valore da attribuire al riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini e ha così fornito corretta e adeguata risposta alle medesime critiche della difesa. Le generiche censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando la pervicacia della condotta e i numerosi e specifici precedenti penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice 1 di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della