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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 08024/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso N.986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiese accertarsi che venticinque posti auto situati nei c.d. portici passanti e nello spazio aperto del condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, costruito dal padre, erano stati dal medesimo riservati in proprietà; chiese altresì dichiararsi la nullità delle delibere del 19.5.2015 e 14.7.2015, con cui il condominio si era riservato di utilizzare ed assegnare i posti auto ai singoli condomini e chiese altresì la corresponsione di un’indennità per l’ingiustificato arricchimento del condominio; - la domanda venne rigettata in primo grado ed in grado di appello; - secondo la Corte di merito, le aree parcheggio rientravano tra i beni indicati dall’art.1117 n.2 c.c., trattandosi di beni ontologicamente suscettibili di utilizzazione diversa ed autonoma. - nel caso di specie, la condominialità delle aree risultava dall’interpretazione del regolamento condominiale; - ulteriore argomento che deponeva in favore della condominialità dei posti auto era costituito dalla disciplina delle spese e dalla circostanza che in relazione ad altri beni comuni, come il lastrico solare, il costruttore aveva esplicitamente riservato a sé la proprietà ed aveva trasferito altri posti auto con i singoli atti di vendita.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. - ha resistito con controricorso il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la corte di merito non avrebbe tenuto conto che l’art.3 del regolamento contrattuale prevedeva l’esistenza di posti auto privati e box privati, alcuni dei quali trasferiti dal costruttore con i singoli atti di vendita.

Inoltre il regolamento avrebbe riservato al costruttore la facoltà di assegnare i singoli posti auto sicchè sarebbe contraddittoria la sentenza nella parte in cui afferma che l’area esterna era di proprietà comune e riconosce la validità e l’efficacia dei singoli atti di vendita.

Né la riserva in proprietà sarebbe in contrasto con la c.d. legge-ponte, che consentirebbe al costruttore la possibilità di riservare la proprietà dei posti auto.

Il motivo è inammissibile.

La corte di merito ha esaminato gli atti di compravendita con il quale il costruttore aveva trasferito la proprietà dei boxes auto ma ha ritenuto che detti atti non fossero decisivi al fine di accertare la riserva dei proprietà dei restanti posti auto, sulla base dell’art.1117 c.c., delle disposizioni contenute nel regolamento contrattuale e negli altri atti di vendita.

Negli atti di vendita era infatti previsto che “il venditore si riserva di attribuire ed assegnare i singoli posti macchina e non sono condominiali quelli trasferiti con i singoli atti”.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 La corte distrettuale ha tenuto conto della diversità di destinazione dei posti auto presenti nel condominio, distinguendo quelli trasferiti con i singoli atti di vendita e quelli aventi natura condominiale, per espressa destinazione del costruttore.

Ai passanti ed al cortile, costituenti area comune, il costruttore aveva impresso la destinazione a parcheggio, secondo l’interpretazione plausibile del regolamento effettuata dal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

Ulteriore argomento che deponeva in favore della condominialità dei posti auto era costituito dalla disciplina delle spese e dalla circostanza che, in relazione ad altri beni comuni, come il lastrico solare, il costruttore aveva esplicitamente riservato à sé la proprietà ed aveva trasferito altri posti auto con i singoli atti di vendita.

Il ricorso, lungi dal censurare l’omesso esame di un fatto decisivo, mira ad una diversa interpretazione delle clausole contrattuali e, conseguentemente, ad un inammissibile riesame nel merito.»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 ter comma V c.p.c.; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso N.986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiese accertarsi che venticinque posti auto situati nei c.d. portici passanti e nello spazio aperto del condominio “[OSCURATO:PERSONA]”, costruito dal padre, erano stati dal medesimo riservati in proprietà; chiese altresì dichiararsi la nullità delle delibere del 19.5.2015 e 14.7.2015, con cui il condominio si era riservato di utilizzare ed assegnare i posti auto ai singoli condomini e chiese altresì la corresponsione di un’indennità per l’ingiustificato arricchimento del condominio; - la domanda venne rigettata in primo grado ed in grado di appello; - secondo la Corte di merito, le aree parcheggio rientravano tra i beni indicati dall’art.1117 n.2 c.c., trattandosi di beni ontologicamente suscettibili di utilizzazione diversa ed autonoma. - nel caso di specie, la condominialità delle aree risultava dall’interpretazione del regolamento condominiale; - ulteriore argomento che deponeva in favore della condominialità dei posti auto era costituito dalla disciplina delle spese e dalla circostanza che in relazione ad altri beni comuni, come il lastrico solare, il costruttore aveva esplicitamente riservato a sé la proprietà ed aveva trasferito altri posti auto con i singoli atti di vendita. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. - ha resistito con controricorso il Condominio “[OSCURATO:PERSONA]”; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la corte di merito non avrebbe tenuto conto che l’art.3 del regolamento contrattuale prevedeva l’esistenza di posti auto privati e box privati, alcuni dei quali trasferiti dal costruttore con i singoli atti di vendita. Inoltre il regolamento avrebbe riservato al costruttore la facoltà di assegnare i singoli posti auto sicchè sarebbe contraddittoria la sentenza nella parte in cui afferma che l’area esterna era di proprietà comune e riconosce la validità e l’efficacia dei singoli atti di vendita. Né la riserva in proprietà sarebbe in contrasto con la c.d. legge-ponte, che consentirebbe al costruttore la possibilità di riservare la proprietà dei posti auto. Il motivo è inammissibile. La corte di merito ha esaminato gli atti di compravendita con il quale il costruttore aveva trasferito la proprietà dei boxes auto ma ha ritenuto che detti atti non fossero decisivi al fine di accertare la riserva dei proprietà dei restanti posti auto, sulla base dell’art.1117 c.c., delle disposizioni contenute nel regolamento contrattuale e negli altri atti di vendita. Negli atti di vendita era infatti previsto che “il venditore si riserva di attribuire ed assegnare i singoli posti macchina e non sono condominiali quelli trasferiti con i singoli atti”. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 La corte distrettuale ha tenuto conto della diversità di destinazione dei posti auto presenti nel condominio, distinguendo quelli trasferiti con i singoli atti di vendita e quelli aventi natura condominiale, per espressa destinazione del costruttore. Ai passanti ed al cortile, costituenti area comune, il costruttore aveva impresso la destinazione a parcheggio, secondo l’interpretazione plausibile del regolamento effettuata dal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. Ulteriore argomento che deponeva in favore della condominialità dei posti auto era costituito dalla disciplina delle spese e dalla circostanza che, in relazione ad altri beni comuni, come il lastrico solare, il costruttore aveva esplicitamente riservato à sé la proprietà ed aveva trasferito altri posti auto con i singoli atti di vendita. Il ricorso, lungi dal censurare l’omesso esame di un fatto decisivo, mira ad una diversa interpretazione delle clausole contrattuali e, conseguentemente, ad un inammissibile riesame nel merito.»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 ter comma V c.p.c.; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 986/2021 Numero sezionale 378/2022 Numero di raccolta generale 8024/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A