CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1998
Cassazione n. 09772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/12/1998 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 1 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, in data 7 aprile 2021, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo ai numerosi precedenti penali gravanti sul prevenuto, peraltro anche per reati della stessa indole di quello per cui si procede, e all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [l Preside